Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18285 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D�AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– F.M. G.F. elettivamente domiciliati in

Roma, Via Boccherini n. 3, presso lo studio dell�Avv. Glinni

Raffaello, rappresentati e difesi dall�Avv. Cristaudo Tullio del foro

di Firenze come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del Direttore

pro tempore;

– intimata –

e sul ricorso n. 26223/2096 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall�Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, e�

elettivamente domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.M. e G.F.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 92/05 del Tribunale di Firenze-

Sezione Staccata di Pontassieve – del 22.04.2005 – 7.06.2 005 nella

causa n. 20259 R.G. 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.07.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l�accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso

incidentale, assorbito il terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, ritualmente depositati F.M. e G.F. nella qualita� di amministratori della LITTLE CHERRY S.r.l. proponevano opposizione contro le ordinanze – ingiunzione n. 66 e n. 67 del 2001, con le quali la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze aveva intimato il pagamento in solido della complessiva somma di L. 1.613.719.000 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione a violazioni amministrative riguardanti:

-omesso coinvolgimento nell�assunzione di un buon numero di lavoratori del competente Ufficio Speciale di Collocamento dei lavoratori dello Spettacolo;

-omessa comunicazione al medesimo Ufficio della cessazione del rapporto di lavoro;

-omessa comunicazione ali INAIL della costituzione dei rapporti di lavoro.

Gli opponenti contestavano le opposte ordinanze sotto diversi profili e concludevano per il loro annullamento. L�opposta amministrazione costituendosi eccepiva l�infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

All�esito l�adito Tribunale di Firenze – Sezione Distaccata di Pontassieve – riuniti i procedimenti, con sentenza n. 92 del 2005, in parziale accoglimento delle opposizioni, riduceva la sanzione irrogata ai ricorrenti e condannava gli stessi in solido al pagamento della sanzione pari ad Euro 16.371,68; respingeva nel resto le opposizioni, con la conseguente conferma degli opposti provvedimenti.

Il F. e il G. ricorrono per cassazione articolato su tre motivi.

La DPL di Firenze resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale viene lamentata la violazione della L. n. 264 del 1949, artt. 11. 13 e 18 – dell�art. 21 della stessa legge e dell�art. 12 del T.U. n. 1124 del 1965, nonche� vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Sotto un primo profilo si deduce nullita� delle opposte ordinanze – ingiunzioni n. 66 e n. 67 del 2001. e cio� per palese erroneita� dell�operato degli accertatori in relazione alla serie di violazioni contestate e alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che ha ampiamente ridimensionato tali violazioni con riduzione notevolissima degli importi relativi alle sanzioni. Sotto un secondo profilo viene dedotta l�erroneita� della sanzione complessivamente irrogata dal giudice di primo grado, perche� scaturente da verbali di accertamento errati nella redazione ed effettuata con superficialita� e pressapochismo. non imputabile ai ricorrenti.

Entrambi i profili sono privi dispregio e vanno disattesi. Quanto al primo va osservato che non e� ravvisabile nullita� delle opposte ordinanze – ingiunzione, essendo intervenuto motivato accertamento da parte del giudice di merito delle contestate violazioni amministrative, accertamento contrastato dai ricorrenti con rilievi di segno opposto, non ammissibili in sede di legittimita�, e in ogni caso generici.

Con riguardo all�altro profilo va precisato che l�accertamento del giudice ha comportato una nuova determinazione dell�entita� della sanzione dovuta; dal che discende la mancanza della nullita� dei provvedimenti anche sotto tale aspetto.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 5 e 6. in ordine al concorso di persone e alla solidarieta� nel pagamento delle ordinanze- ingiunzioni, nonche� sull�asserita insufficienza e contraddittorieta� della motivazione.

Con questo motivo in particolare viene lamentato che il giudice di merito ha posto a carico di ricorrenti, in qualita� di coamministratori della societa� Little Cherry S.r.l., responsabilita� solidale per il pagamento della sanzione amministrava come rideterminata, contravvenendo in tal modo alle norme richiamate in tema di concorso di persone e solidarieta�.

La censura e infondata, giacche� nel caso di specie non si pone la questione del vincolo di solidarieta� nei rapporti con la societa�, trattandosi di solidarieta� tra gli amministratori nel pagamento dell�anzidetta sanzione.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene censurata l�impugnata sentenza per violazione delle norme di diritto di cui all�art. 96 c.p.c. con riguardo alla compensazione delle spese. La doglianza e� infondata, in quanto il giudice di merito, con motivazione adeguata e logica, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese in relazione alla condotta delle parti. Tale giudizio secondo costante giurisprudenza non e� censurabile in sede di legittimita�.

4. Da parte sua la DPL impugna la sentenza impugnata con ricorso incidentale il cui primo motivo si riferisce alla violazione dell�art. 112 c.p.c.. per avere il giudice di merito proceduto alla rideterminazione della sanzione in assenza di domanda delle parti ricorrenti.

Il motivo e infondato, non essendo ravvisabile il dedotto vizio di e� ultrapetizione, giacche� il giudice di merito, come gia� detto, ha proceduto ad accertare le violazioni amministrative in questione e conseguentemente ha rideterminato la sanzione dovuta in rapporto alle effettive violazioni riscontrate.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la DPL. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e vizio di motivazione.

Sostiene al riguardo che il giudice di merito nel ridurre l�entita� della sanzione irrogata, non ha speso alcuna parola in ordine ai parametri fissati dalla richiamata legge (gravita� della violazione, condotta dei responsabili, loro personalita� e condizioni economiche); il che rende la motivazione del tutto carente.

Anche questo motivo e� privo di pregio e non merita di essere condiviso, atteso che la stessa DPL (pag. 9 del controricorso) ammette che le sanzioni sono state calcolate, sulla base del minimo edittale, per ciascun illecito e secondo il numero dei lavoratori coinvolti.

4. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio di cassazione, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Cosi� deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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