Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18284 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20(37-2016 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, presso la sede dell’Avvocatura

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Adriana

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Ancona, sull’opposizione proposta da M.O. contro le conclusioni del CTU rassegnate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c., comma 6, con sentenza pubblicata il 23/3/2016, ha rigettato il ricorso avente ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della L. n. 118 del 1971, con decorrenza di legge o dalla data della visita di verifica dell’11/4/2014;

contro la sentenza il M. propone ricorso per cassazione e formula un unico motivo, al quale resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo c proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e con esso il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non si è dato conto delle valutazioni del suo consulente tecnico di parte e delle note autorizzate da lui depositate, con le quali chiedeva l’esame della documentazione sanitaria prodotta, previo rinnovo della consulenza tecnica o, elimino meno, richiamo del consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente ha trascritto solo parte delle conclusioni del CTU – e precisamente la parte relativa alla diagnosi delle malattie – e le osservazioni formulate dal suo tecnico di fiducia con nota del 29/3/2015; in esse si rappresenta l’esistenza di ulteriori malattie (anosmia, limitazione rilevante dei movimenti del collo, secondaria agli interventi di svuotamento laterocervicale bilaterale, depressione reattiva, edentulia totale, gastroresezione per ulcera duodenale, stenosi esofagea, marcato dimagrimento), concorrenti tra loro, che avrebbero determinato una percentuale di invalidità del 100% e che non sarebbero state valutate dal CTU, neppure a seguito delle sue osservazioni;

per contro, nella sentenza impugnata si dà atto della presenza delle osservazioni del tecnico di parte e si specifica che il CTU ha valutato “tutte le patologie riscontrate”; che non ricorre l’anosmia (piuttosto la disosmia di trasmissione), e che le altre patologie lamentate non erano sorrette da documentazione sanitaria;

a fronte di queste specifiche affermazioni, era onere del ricorrente trascrivere la parte argomentativa della CTU, cui il giudice si è espressamente riferito, indispensabile per verificare se vi sia stato il denunciato omesso esame delle osservazioni critiche sollevate dal suo tecnico di parte; neppure deposita, unitamente al ricorso per cassazione, la consulenza tecnica d’ufficio;

in tal modo la parte non rispetta il duplice onere rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU I 1 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);

un tale onere e imposto al fine di dedurre ammissibilmente il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis al giudizio in esame;

ed invero, secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053 e 8054 e altre successive) il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

deve aggiungersi, inoltre, che il vizio, denunciatile in sede di legittimità della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non pur prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2019, n. 1652);

in realtà, con il ricorso in esame non si contesta tanto l’omesso esame di un fatto decisivo, guanto piuttosto la complessiva ricostruzione operata dal Tribunale, prospettandone una diversa e più favorevole al ricorrente:

il ricorso pertanto è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in mancanza della dichiarazione, da trascriversi nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (Cass., 5 maggio 2014, n. 9574), prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. perchè la parte possa usufruire della esenzione dal pagamento delle spese processuali;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 3(1 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali e Euro 2.000,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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