Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18284 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 724-2019 proposto da:

R.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MATALATESTA,

che la rappresenta e difende:

– controricorrente –

contro

C.F., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 550/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PEILECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.M.C. convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Militello, C.F., B.M. e la Fondiaria Sai S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale. Infatti, Sara Assicurazioni, compagnia assicurativa del veicolo responsabile, comunicò che al momento del sinistro l’auto non era coperta da assicurazione.

Fondiaria Sai S.p.a. si costituì in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia.

Con sentenza n. 23/2010 il giudice di pace adito dichiarò il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, mancando la prova della scopertura assicurativa. Secondo il giudice parte attrice avrebbe dovuto dare la prova di tale scopertura tramite l’informativa indicata dall’art. 142 Codice delle assicurazioni o tramite verbale redatto da pubblica autorità.

2. Con sentenza n. 550 pubblicata il 31/10/2018 il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’appello proposto da R.M.C..

Il giudice ha ritenuto infondato il gravame sostenendo che per chiedere il risarcimento al F.G.V.S è necessario non solo dimostrare di esser vittima di un sinistro stradale causato da una vettura non assicurata, ma dimostrare la mancata copertura da assicurazione R.c.a.. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della scopertura deve esser fornita attraverso la dichiarazione Isvap, il rapporto di Polizia Municipale o delle altre autorità intervenute nel luogo del sinistro, elementi tutti mancanti nel caso di specie.

3. R.M.C. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Fondiaria Sai S.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio del libero convincimento così come regolato dall’art. 116 c.p.c., censurato ex art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la prova della scopertura assicurativa a forma vincolata.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 142 Codice delle assicurazioni private e art. 11 preleggi. La ricorrente sostiene che la dichiarazione dell’Isvap su richiesta dell’interessato sarebbe una normativa introdotta dopo l’inizio della causa. Dunque, l’art. 142 richiamato non sarebbe pertinente ratione temporis alla fattispecie, in ossequio alla regola della irretroattività delle leggi.

I due motivi da valutare congiuntamente sono fondati.

Ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo il giudice del merito ha attribuito efficacia probatoria esclusivamente alla dichiarazione ISVAP ed ai rapporti di polizia escludendo che la circostanza possa essere provata con altri documenti o testimonianze. Ha, quindi, escluso le testimonianze assunte in primo grado in quanto le ha ritenute inidonee in astratto escludendo valenza dimostrativa a qualunque altro elemento istruttorio.

Ebbene tale decisione è erronea ed in violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto non ha valutato le testimonianze sopra dette alla luce della regola di diritto di Cass. 7068/2017. Infatti nella specifica materia non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorità o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.

Inoltre come già ampiamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione all’epoca dei fatti non trovava applicazione l’art. 142 bis cod. assicurazioni sul diritto del danneggiato di ottenere informazioni sulla copertura assicurativa dal centro di informazioni del Consap.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la esposizione sul parabrezza della Fiat Punto del contrassegno SARA in occasione del sinistro, comprovata da specifico capitolo testimoniale, dai dati annotati dal conducente della Fiat Cinquecento e poi trasfusi nella denuncia di sinistro prodotta nonchè dalla mancata contestazione sul punto dalla controparte, censurata ai sensi dell’art. 360 n. 5”.

4.4. La ricorrente lamenta con il quarto motivo la violazione degli art. 2727 e 2729 c.c., censurata ai sensi 360 n 3. Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare gli elementi di fatto complessivamente. La circostanza per cui sul parabrezza del veicolo fosse presente il contrassegno di SARA Assicurazioni, relativo ad una polizza trasferita due mesi prima ad altro veicolo, avrebbe dovuto convincere il giudice della assenza di qualsiasi copertura, in quanto se il veicolo fosse stato assicurato, sul parabrezza dell’auto vi sarebbe stato il relativo contrassegno.

4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 345 c.p.c. avendo il tribunale dichiarato inammissibili le deduzioni svolte da R. per la prima volta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in merito alle asserite indagini effettuate da parte appellante sulla copertura assicurativa del veicolo investitore, ritenendole erroneamente domande ed eccezioni nuove in luogo di chiarimenti sul tema controverso”.

I motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due.

5. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al Tribunale di Caltagirone anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al Tribunale di Caltagirone anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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