Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18283 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/07/2017), n. 18283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12415-2012 proposto da:
V.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO LA BLASCA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
IMPRESA F.I., P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TERESA SCIORTINO,
ALESSANDRO DUCA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2101/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 12/12/2011 r.g.n. 1400/2009.
Fatto
RILEVATO
– che con sentenza del 12 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Palermo, confermava la decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese e rigettava la domanda proposta V.G. nei confronti di F.I., titolare dell’omonima impresa di costruzioni, avente ad oggetto il riconoscimento della ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all’attività di capo cantiere dal primo svolta con riferimento ad un appalto acquisito dall’impresa del secondo nel periodo agosto/dicembre 2005 con impegno di 14 ore giornaliere fino al venerdì e di 8 ore il sabato e la condanna alla corresponsione del relativo trattamento economico mai percepito;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provata, nonostante l’accertata costante presenza sul cantiere del ricorrente, la connessione di tale presenza con l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per essere stata quella presenza altrimenti giustificata dai testi escussi;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il F..
Diritto
CONSIDERATO
– che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 116 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’insufficienza dell’iter valutativo dalla stessa seguito, segnato dall’omessa o, comunque, carente considerazione delle risultanze istruttorie;
– che la medesima censura è riproposta nel secondo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione;
– che i due suesposti motivi di censura, sostanzialmente riconducibili entrambi alla confutazione della valutazione confermativa espressa dalla Corte territoriale in ordine all’accertamento istruttorio compiuto dal primo giudice, risultano infondati, dal momento che la sicura irrilevanza del dato della costante presenza in cantiere del ricorrente e del suo impegno lavorativo non difforme, anche sotto il profilo della durata oraria, da quello degli altri addetti al cantiere ai fini della qualificazione del rapporto, essendo tali modalità riscontrabili anche con riguardo a rapporti di lavoro autonomo od associativo (cui non a caso hanno fatto espresso riferimento tanto l’originario convenuto, in sede di interrogatorio libero, quanto gli altri testi, tra i quali colui che si è accertato ricoprire il ruolo di capo cantiere preteso dal ricorrente) e non solo relativamente ad un rapporto di dipendenza, del quale nessuno dei testi escussi ha confermato la sussistenza, dà ampiamente conto della conformità a diritto e della congruità logica della conclusione cui perviene la Corte territoriale nel senso di ritenere non assolto da parte del ricorrente, sul quale grava ai sensi di legge, l’onere della prova della sussistenza del dedotto vincolo di dipendenza;
che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017