Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18283 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 19/09/2016), n.18283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4848/11) proposto da:

B.L. e B.C., rappresentate e difese, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Francesco Maria

Randazzini del foro di Catania ed elettivamente domiciliate presso

lo studio dell’Avv.to Alfonso Picone in Roma, via A. Gramsci n. 22;

– ricorrenti –

contro

F.C. e F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 826

depositata il 6 luglio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

marzo 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che – in assenza di parte ricorrente

– ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2002 F.C. evocava, dinanzi al Tribunale di Caltagirone, B.L. e C. e premesso di essere proprietaria di fondo sito a (OMISSIS) (part. (OMISSIS)) confinante con quello delle convenute, esponeva che queste ultime avevano illegittimamente collocato sul suo fondo un cancello carrabile sostenuto da un muro di confine costituito da blocchi in tufo, precisando che un tecnico da lei incaricato aveva accertato uno sconfinamento di circa mq. 21,60, per cui chiedeva venisse accertato l’esatto confine e per l’effetto condannate le convenute al ripristino del confine, con demolizione del cancello carrabile realizzato sulla sua proprietà.

Instaurato il contraddittorio, resistevano delle B. assumendo che lo sconfinamento nella proprietà dell’attrice era stato permesso dalla famiglia F., con la quale intercorrevano rapporti di amicizia, che nel tempo avevano portato al raggiungimento di un complessivo accordo di regolamento dei confini, per cui spiegavano domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto di passaggio attraverso il cancello carrabile de quo, chiamato in causa anche F.A., dal quale chiedevano di essere manlevate in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, essendo l’unico responsabile dell’occorso. Il giudice adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea e condannava le sorelle B. a ripristinare lo stato quo ante, riguardando gli asseriti accordi il diverso confine con la proprietà di F.A..

In virtù di rituale appello interposto dalle B., la Corte di appello di Catania, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che le appellanti non avevano mai contestato il dedotto sconfinamento, a nulla rilevando la assunta legittimità dello stesso in difetto di prova di un regolamento amichevole dei confini.

Nè assumeva rilievo la documentazione di cui alle richieste relative alla procedura amministrativa curata dalle B. per ottenere dal Comune di San Cono l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di recinzione e apertura di altro passo carrabile, come da accordi intervenuti nell’anno 1990 fra le stesse e F.A., sottoscritte anche dalla madre dell’attrice, non essendo chiarito nell’atto la ragione di detta sola firma.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione le B., sulla base di due motivi.

Gli intimati F. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di merito fatto riferimento ad apertura di passo carrabile diverso da quello in contestazione, dal momento che unico è quello relativo al rilascio dell’autorizzazione dell'(OMISSIS), oltre a non avere tenuto conto che la richiesta di autorizzazione riguardava anche il fondo di F.C. e la pratica era corredata anche del titolo di proprietà di quest’ultima.

Con il secondo mezzo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 936 c.c., comma 4 e il vizio di motivazione sempre con riferimento alla circostanza della sottoscrizione da parte della genitrice della F. della richiesta di autorizzazione che comportava lo sconfinamento dedotto. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono infondati.

Premesso che la contestazione relativa alla pretesa applicazione nella specie della disciplina dell’accessione è questione nuova e non può essere presa in considerazione per la prima volta in sede di legittimità, è noto che nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (per tutte: Cass. 7 settembre 2012 n. 14993).

Se è vero che in materia di regolamento di confini ogni mezzo di prova è ammesso, come si desume dall’art. 950 c.c., comma 2, deve nondimeno osservarsi che per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà (Cass. 9 ottobre 2006 n. 21686; Cass. 15 novembre 2007 n. 23720).

Nella circostanza, dunque, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il confine va determinato in base alle risultanze dei rispettivi titoli di acquisto, non potendo essere individuato sulla base delle indicazioni eventualmente fornite da altri atti e ciò in ossequio al principio della forma scritta in tema di costituzione, trasferimento e modifica di diritti reali ex art. 1350 c.c., che rende di norma inammissibile per irrilevanza le prove diverse dal contratto scritto volte alla determinazione dell’oggetto inerente i titoli.

Con la conseguenza che non risulta concludente, in proposito, l’obiezione delle parti ricorrenti secondo cui le parti avevano definito bonariamente il confine, accordo che – ad avviso delle B. – emergerebbe dalla firma in questione, posto che la sottoscrizione non riguarda un atto avente i requisiti previsti dall’art. 1350 c.c., per essere stato redatto con finalità diversa (amministrativa). Infine, non coglie nel segno l’affermazione, contenuta in ricorso, secondo cui la sentenza erroneamente avrebbe fatto riferimento all’apertura di altro passo carrabile, per essere quello in questione l’unico indicato nell’autorizzazione rilasciata dal Comune in data (OMISSIS), per avere la corte distrettuale fatto riferimento non già alla data dell’atto amministrativo, bensì a quella della convenzione intervenuta fra le B. ed F.A..

Conclusivamente il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese processuali per non avere le parti intimate svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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