Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18283 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 718-2019 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MELE;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE VENTURIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE MARIO SALARIS;

– controricorrente –

contro

S.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 562/2018 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014 C.N. convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Pattada, S.P.G. e la compagnia assicurativa Milano Assicurazioni S.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, guidata nell’occasione da A.T., in seguito ad un sinistro stradale.

Parte attrice sostenne la responsabilità esclusiva del conducente dell’altro veicolo, il quale omise di rispettare la precedenza nella circolazione stradale e riconobbe la propria responsabilità in sede di modulo CAI.

Si costituì in giudizio Vittoria Assicurazione, quale mandataria di Milano Assicurazioni, contestando la dinamica del sinistro così come rappresentata nell’atto di citazione. S.P.G. rimase contumace.

Con sentenza n. 60/2016 il Giudice di pace adito accolse la domanda attorea, i cui fatti costitutivi ritenne provati dal contenuto del modulo CAI e dalle dichiarazioni testimoniali.

2. Vittoria Assicurazioni S.p.a. ha proposto appello avverso la statuizione di prima cure, contestando l’insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e la loro attendibilità nonchè il rispetto delle regole procedurali circa la recusazione del consulente tecnico, che il giudice, nonostante la richiesta, non aveva neanche provveduto a sostituire.

Con sentenza 562/2018, pubblicata il 9/05/2018 il Tribunale di Sassari ha dichiarato la fondatezza del gravame e ha condannato C.N. alla restituzione della somma ricevuta da Vittoria Assicurazioni oltre gli interessi legali.

Il Tribunale ha ritenuto infatti incomplete le dichiarazioni testimoniali nonchè utilizzabile la relazione del consulente tecnico: l’istanza di recusazione non era stata presentata nei termini richiesti dall’art. 192, comma 2, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Avverso tale pronuncia C.N. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Vittoria Assicurazioni propone controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione degli artt. 192,51 e 63 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe dovuto tenere in considerazione le risultanze della CTU accogliendo invece l’istanza di recusazione proposta da C., sebbene proposta senza il rispetto dei termini prescritti dall’art. 192 c.p.c..

Ciò contrasterebbe con la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui lì dove le ragioni che giustificano la ricusazione sopravvengono successivamente allo spirare del termine previsto dall’art. 192 c.p.c., le parti possono prospettare al giudice tali ragioni affinchè il giudicante qualora lo ritenga opportuno si avvalga dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c. (Cass. 3657/1998).

5.2. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”. Il giudice del gravame avrebbe erroneamente valutato utilizzabile la CTU e avrebbe ricavato l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi dalla sinteticità dei quesiti a loro sottoposti.

Il ricorso è innanzitutto inammissibile perchè allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381). La procura del presente ricorso è su foglio aggiunto al medesimo e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di deferire e riferire giuramento nonchè chiamare terzi in causa, proporre domanda di riassunzione, proporre appello. In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).

6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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