Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18282 del 25/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2017, (ud. 18/01/2017, dep.25/07/2017),  n. 18282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22487-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio TOFFOLETTO RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

contro

L.C.A. C.F. (OMISSIS),

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO IORIO e VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente e incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5027/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2015 r.g.n. 1725/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso in data 28 aprile 2014 Poste Italiane S.p.A. appellava la sentenza (n. 669/2014), con la quale il giudice del lavoro di Roma aveva accolto la domanda proposta da L.C.A., dichiarando illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a quest’ultima in data 14 aprile 2012.

L’interposto gravame veniva respinto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5027 in data 10 giugno 2015, pubblicata il successivo 23 luglio, con la condanna della società al pagamento delle spese processuali, dando altresì atto che sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Secondo la Corte distrettuale, le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di ispezione interna avevano effettivamente valore confessorio, costituendo ammissione di fatti a sè sfavorevoli e favorevoli alla controparte: la dichiarazione per cui “questi gratta e vinci sono stati persi a seguito di una mia distrazione e probabilmente anche dall’utilizzo personale di qualcuno di essi”, riguardava una circostanza precisa; nè l’utilizzo dell’avverbio “probabilmente” poteva essere sufficiente a privare la dichiarazione del suo valore ammissivo. Tale dichiarazioni, inoltre, non erano state impugnate per errore di fatto o per violenza ex art. 2732 c.c., di modo che non potevano essere poste nel nulla in base alla semplice deduzione secondo cui la lavoratrice sarebbe stata intimorita dall’ispettore.

Tuttavia, la stessa Corte osservava che l’ammissione si riferiva all’utilizzo personale soltanto di alcuni tagliandi gratta e vinci menzionati nella contestazione disciplinare, di modo che solo in tali limiti poteva considerarsi provato l’addebito concernente l’appropriazione di beni aziendali. Peraltro, l’espletata istruttoria aveva dimostrato la difficoltà di vigilare sulla regolare tenuta della merce, ma anche riguardo alle modalità di conservazione dei tagliandi. Nell’esaminare le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla L.C. la Corte capitolina riteneva che l’interessata, non contraddicendo le dichiarazioni rese all’ispettore, aveva riferito, quanto ai gratta e vinci, che i tagliandi erano stati sottratti perchè non aveva potuto esercitare la dovuta custodia, ma ciò anche perchè le modalità di tenuta e conservazione dei tagliandi rendevano possibile la loro sottrazione da parte di terzi, specie nelle giornate di maggiore afflusso nell’ufficio postale.

La carenza di adeguati sistemi di custodia dei tagliandi, consegnati agli operatori, era emersa anche dalla dichiarazione della teste P..

Quanto poi al secondo addebito, contestato in via disciplinare alla lavoratrice, ad avviso della Corte capitolina, era emerso concordemente dalle testimonianze acquisite che i prodotti (OMISSIS) erano sprovvisti di sistemi antitaccheggio di sicurezza e che la merce veniva stipata in un magazzino accessibile a tutti i dipendenti, che all’epoca dei fatti erano circa trenta in totale.

Le dichiarazioni dell’appellata erano state confermate dai testi escussi, in particolare laddove costei aveva chiarito in sede di libero interrogatorio che alcuni prodotti venivano esibiti su espositori aperti nel salone dell’ufficio postale e che ciò che non poteva essere esposto veniva tenuto in una stanza interna accessibile a tutti i dipendenti, più di venti.

L’istruttoria espletata, dunque, aveva confermato come fosse stato di fatto impossibile per i dipendenti, pur gravati di un formale obbligo di vigilanza, effettuare un proficuo controllo sulla merce in vendita. Tale considerazione non poteva essere inficiata dal fatto che alcuni dei prodotti, come i cellulari, fossero muniti di un sistema antitaccheggio.

Pertanto, risultava provata l’appropriazione soltanto di “qualcuno” dei gratta e vinci sottratti, mentre non poteva considerarsi adeguatamente dimostrata la sussistenza di una colposa omessa custodia di beni oggetto di vendita, ciò sia con riferimento agli altri tagliandi gratta e vinci, sia in relazione ai beni in dotazione al (OMISSIS).

Orbene, essendo stata provata unicamente l’appropriazione di alcuni tagliandi gratta e vinci, ad avviso della Corte di Appello, rilevava la disposizione dell’art. 54 del contratto collettivo nazionale di categoria, che prevedeva la sanzione disciplinare della multa non superiore a 4 ore di retribuzione in caso di sottrazione di beni di modico valore appartenenti alla società. Pertanto, detta previsione della contrattazione collettiva era di ostacolo ad un’autonoma valutazione da parte del giudice in termini di giusta causa a meno che non fosse accertato che le parti avessero inteso escludere la sanzione del licenziamento per i casi più gravi.

Quindi, il fatto così come emerso non rivestiva caratteri di gravità tale da poter essere valutato come passibile di sanzione più grave rispetto a quella conservativa. Invero, non era risultata, nè peraltro era stata contestata, una particolare intenzionalità della condotta di sottrazione, laddove d’altro canto il profilo della lavoratrice non rivelava di per sè dette caratteristiche, posto che la stessa in servizio dal 1987 non era stata mai destinataria di sanzioni disciplinari. Avverso l’anzidetta pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.A. con atto notificato mediante p.e.c. in data 21 settembre 2015, affidato a due motivi:

1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 111 Cost., tanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, circa la illogica e irrazionale motivazione della impugnata decisione, viziata per il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione, sancito dall’art. 111, ciò pure alla luce delle riforme introdotte dalla legislatore nell’anno 2012. Appariva evidente il radicale contrasto tra le affermazioni evidenziate, laddove la Corte di Appello, pur ritenendo che i tagliandi gratta e vinci fossero custoditi all’interno delle casse di ciascuno sportello, unitamente al contante, aveva sostenuto che non sarebbe stato possibile esercitare un’attività di custodia. Più ragionevolmente, si era indotti a ritenere che, essendo precluso a tutti l’accesso al contenuto della cassa, la L.C., unico soggetto che poteva disporre della propria cassa, si fosse appropriata di tutti i tagliandi ivi contenuti, senza contabilizzare alcunchè, e soprattutto senza versare il corrispettivo valore.

Inoltre, incomprensibilmente la Corte distrettuale, nel valutare la dichiarazione confessoria resa dalla lavoratrice, aveva ritenuto che l’utilizzo personale da parte di costei avesse riguardato soltanto di pochi tagliandi. Però la L.C., pur avendo ammesso tale parziale utilizzo, non aveva fornito alcun ulteriore chiarimento in merito all’entità di detto utilizzo personale, sicchè mancava ogni riferimento quantitativo tale da poter consentire accertato lo stesso effettivamente limitato a pochi tagliandi.

2) ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti gli accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 2119 c.c., con riferimento all’art. 54 c.c.n.l., che era stato erroneamente e malamente interpretato. Infatti, l’art. 54, pur avendo previsto le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dell’ammonizione scritta del lavoratore, tra l’altro per il caso di sottrazione di materiale o di beni strumentali di tenue valore, al comma 60, lett. a), aveva invece previsto la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, beni di spettanza o di pertinenza della società ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi.

Ad ogni modo e a prescindere da quanto sopra dedotto, secondo la ricorrente, la Corte di Appello aveva omesso di rilevare che la condotta contestata (ancorchè consistita nell’appropriazione di pochi tagliandi, secondo quanto ritenuto in sede di merito) era certamente idonea a compromettere irreversibilmente il vincolo fiduciario, quindi riconducibile alla nozione di giusta causa derivante da fonte legale ex art. 2119 c.c., per cui il giudice non poteva non tenerne conto, fondandosi unicamente sulle previsioni della contrattazione collettiva in proposito.

L.C.A. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso di cui alla richiesta di notifica in data 29 ottobre 2015, contenente anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2697 c.c.. In particolare, non poteva riconoscersi valenza confessoria alle dichiarazioni rese in data 14 settembre 2011 all’ispettore, poichè non contenenti ammissione di fatti, mentre l’uso dell’avverbio probabilmente ivi verbalizzato escludeva l’elemento soggettivo indispensabile della confessione, che presuppone la volontà e la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato. Inoltre, avendo la Corte di merito ritenuto che la dipendente avesse utilizzato alcuni tagliandi, aveva fondato il proprio convincimento sul punto su di un presupposto errato, ossia circa la natura confessoria delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, così violando il principio di univocità dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..

Soltanto la ricorrente società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è fondato in parte nei seguenti termini, mentre è inammissibile quello condizionato della controricorrente, per difetto di interesse, poichè proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata (v. a tale ultimo riguardo Cass. lav. n. 658 del 16/01/2015. Cfr. altresì Cass. 2 civ. n. 134 del 5/1/2017, secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio. Conforme Cass. 3 civ. n. 25821 del 10/12/2009.

In senso analogo v. anche Cass. 3 civ. n. 12728 del 25/05/2010: la parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.p.c., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel giudizio di rinvio. Parimenti, secondo Cass. V civ. n. 23548 del 20/12/2012, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza -non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione- cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza).

D’altro canto, volendosi riesaminare la questione circa il valore delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di accertamento ispettivo alla stregua di quanto sul punto accertato, specificamente, dalla Corte di merito, che ne ha, come sopra visto, con espressa motivazione, ritenuto la valenza confessoria, difficilmente nell’ambito del giudizio di legittimità sarebbe possibile, nel limiti della c.d. critica vincolata consentita dall’art. 360 c.p.c., pervenire ad una soluzione diversa (v. tra le altre Cass. civ. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 7921 del 6/4/2011, secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

V. altresì Cass. 3 civ., sentenza n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Con la precisazione, inoltre, che nella specie di cui è causa in questo processo, relativo all’impugnazione di sentenza risalente al giugno – luglio 2015, opera il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 cit., attualmente vigente, che attribuisce rilievo soltanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio. V. inoltre analogamente sul punto Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014).

Sotto tale aspetto anche il primo motivo del ricorso principale risulterebbe inammissibile, ancorchè formalmente rubricato in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove in effetti per un verso si prospetta un error in procedendo, quanto all’obbligo di motivazione ex art. 111 c.p.c., quindi al più rilevante ex art. 360, n. 4 codice di rito, mentre d’altro canto si contesta in effetti la motivazione della sentenza impugnata, o meglio, più precisamente l’apprezzamento nel merito delle acquisite emergenze istruttorie e quindi il contenuto delle valutazioni, comunque motivate, compiute al riguardo dalla Corte di Appello, però incensurabili anch’esse in questa sede di legittimità, vieppiù alla luce del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie ratione temporis applicabile. Per giunta, trattandosi di doppia conforme, neppure è ammesso il motivo contemplato dal citato art. 360 n. 5, operando al riguardo la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c. (articolo inserito dall’art. 54, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che per espressa previsione dell’art. 54, comma 2 D.L. cit., “si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto “, avvenuta il 12 agosto 2012).

Tuttavia, anche riguardo al ricorso principale appare chiaramente preliminare la quaestio juris posta con il secondo motivo del ricorso principale (con conseguente assorbimento del primo), quanto alla denunciata errata applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 54 del c.c.n.l., per cui la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito perchè si pronunci di nuovo, correttamente, sulla sussistenza (o meno) della giusta causa, avuto riguardo inoltre alle censure mosse con l’anzidetto ricorso incidentale condizionato, in relazione anche a quanto complessivamente contemplato dalla richiamata contrattazione collettiva, quindi pure con riguardo alla previsione contenuta nel cit. art. 54, comma 6 circa il licenziamento senza preavviso nel caso di illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o di beni di spettanza o di pertinenza della società o ad essa affidati, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi in relazione ai soli tagliandi in questione, che risulterebbero essere stati personalmente utilizzati dalla L.C.. Peraltro, in sede di rinvio si terrà anche conto che la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (Cass. lav. n. 4060 del 18/02/2011. In senso conforme v. altresì Cass. lav. n. 5372 del 16/03/2004, secondo cui l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento, contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Cass. lav. n. 6900 del 26/05/2000: il fatto che la disciplina collettiva preveda un comportamento come giusta causa di licenziamento non esime il giudice, investito della impugnativa della legittimità di tale recesso, dal dovere di valutare – mediante un accertamento che è insindacabile in Cassazione se adeguatamente e logicamente motivato – la gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali assume rilievo non trascurabile – anche in relazione all’ipotesi di insubordinazione – l’elemento intenzionale che sorregge la condotta del lavoratore; e, d’altra parte, il giudice può considerare come giusta causa ex art. 2119 c.c., ovvero come giustificato motivo soggettivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3 anche un fatto diverso da quelli espressamente contemplati nella tipizzazione contrattuale, conservando il disposto del contratto semplicemente una portata indicativa.

V. altresì, più recentemente, Cass. lav. n. 2830 del 12/02/2016: l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicchè non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore).

Nei sensi anzidetti, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio ad altro collegio della stessa Corte di Appello, pure in relazione alle spese di questo giudizio di legittimità all’esito della completa definizione della controversia.

Tuttavia, stante la rilevata inammissibilità del suddetto ricorso incidentale, per la controricorrente sussistono i presupposti di legge del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo e dichiarato inammissibile il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente – ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per detto ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA