Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18282 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/09/2011), n.18282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

J.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGHESANO

LUCCHESE 24, presso lo studio dell’avv. NOBILETTI KATIA,

rappresentata e difesa dall’avv. BALDUCCI CATALDO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministero pro

tempore, PREFETTO DI LECCE, QUESTORE DI LECCE, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 210/09 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che J.A., alias J.V., cittadina della (OMISSIS), con ricorso del 12 maggio 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Lecce, avverso il decreto del Giudice di pace di Lecce in data 29 giugno 2009, con il quale il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Lecce in data 20 aprile 2009, con il quale era stata ordinata l’espulsione della ricorrente, per ingresso e trattenimento illegale ne territorio dello Stato, ai sensi della D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b);

che resistono, con controricorso, il Ministro dell’interno, il Prefetto di Lecce ed il Questore di Lecce;

che il Giudice a quo, per quanto in questa sede ancora rileva, ha respinto i motivi del ricorso – con i quali la ricorrente aveva denunciato la nullità del decreto di espulsione, in quanto notificato con una traduzione in lingua inglese divergente dal testo italiano, per avere omesso l’indicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), ed in quanto recante motivazione contraddittoria ed illogica -, affermando che:

a) La prima eccezione non è fondata. Il provvedimento di espulsione è basato sulla mancanza di titolo di soggiorno e di documenti, per cui presuppone un ingresso illegale nello Stato, da tanto l’espulsione. Non rileva che non sia indicata l’altra norma che sanziona la mancata richiesta del permesso di soggiorno;

b) Ancora meno è fondata l’altra eccezione relativa alla contraddittorietà tra ingresso illegale e mancata richiesta del permesso di soggiorno, situazioni di fatto presenti in capo alla ricorrente, che non pregiudicano il suo diritto di difesa. Diritto di difesa esercitato, ma che non esplicita un solo argomento che giustifichi il suo diritto al soggiorno nello Stato;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che il Collegio, all’esito dell’odierna camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, la ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, riproponendo le medesime su riportate censure formulate nel ricorso avverso il decreto di espulsione;

che il primo motivo è inammissibile, per mancanza di autosufficienza;

che infatti, al riguardo, la ricorrente ha omesso di trascrivere integralmente il decreto di espulsione in ambedue le versioni, italiana ed inglese, con la conseguenza che tale omissione, da un lato, rende la censura estremamente generica sul punto della denunciata divergenza tra i due testi e, dall’altro, impedisce il sindacato sul carattere decisivo della eventuale divergenza ai fini della legittimità del decreto di espulsione;

che il secondo motivo è infondato;

che, infatti, la ricorrente non ha spiegato minimamente le ragioni della denunciata contraddittorietà ed incompatibilità tra le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), ed inoltre non ha censurato specificamente la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, laddove questa afferma sia che la ricorrente versava in una situazione integrante ambedue dette ipotesi, sia che, in ogni caso, la stessa ricorrente aveva potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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