Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18282 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.D., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER

LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LO CASTRO ANDREA,

giusta procura a margine del ricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26,

presso lo studio dell’avvocato CARATOZZOLO ENRICO, che la rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/12/2005 r.g.n. 1317/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato CARATOZZOLO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. I.D., dirigente amministrativo di ruolo gia’ dipendente della Azienda Ospedaliera “Piemonte”, assunto nel 1960 dall’Ente Ospedali riuniti “Piemonte e Margherita”, poi confluito nell’Azienda anzidetta ente del servizio sanitario nazionale, con ricorso del 4.11.1999, convenne in giudizio quest’ultima per sentirla condannare al pagamento, anche per il periodo dal 1 gennaio 1983 al collocamento in quiescenza (1.1.1999), dell’indennita’ supplementare di fine servizio prevista dall’art. 123 del regolamento organico dell’ospedale originario datore di lavoro, nonche’ al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulla somma corrispostagli a tale titolo per il solo periodo intercorrente tra l’assunzione in servizio e il 31.12.1982.

2. Con sentenza n. 1515 del 25.9.2002, l’adito Tribunale di Messina – giudice del lavoro – rigetto’ la domanda.

3. Con la sentenza di cui l’ I. domanda la cassazione, la Corte di appello di Messina ha giudicato priva di fondamento l’impugnazione proposta contro la decisione di primo grado.

3.1. La motivazione di articola nelle seguenti proposizioni:

a) appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria perche’ relativa anche al periodo di lavoro successivo alla data 30.6.1998;

b) correttamente l’amministrazione aveva liquidato l’indennita’ solo con riferimento al periodo di servizio fino al 31.12.1982, siccome la perdita di efficacia della disposizione regolamentare attributiva del beneficio dopo tale data era stata sancita dal D.P.R. 26 giugno 1983, n. 348, art. 70;

c) esigibilita’ dell’indennita’, di natura retributiva e non previdenziale, gia’ alla data della cessazione del servizio presso gli Ospedali riuniti “Piemonte e Margherita” e del trasferimento, dall’1.1.1983, alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, con conseguente competenza del giudice amministrativo sulle questioni inerenti ad un credito maturato alla data del 31.12.1982.

4. Il ricorso di I.D. si articola in tre motivi, resiste con controricorso l’Azienda ospedaliera “Piemonte”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la “nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione alla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 17 al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 70 ed al principio della intangibilita’ dei diritti acquisiti”.

Si sostiene che la norma regolamentare attributiva dell’indennita’ integrativa del trattamento di fine rapporto non era stata soppressa dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, il cui art. 17, comma 2, aveva espressamente stabilito che venissero mantenuti i trattamenti supplementari di fine servizio deliberati entro il 1 marzo 1966 dagli organi competenti in favore dei dipendenti in forza a tale data, e la relativa obbligazione era stata assunta dagli enti del servizio sanitario per effetto del trasferimento dei rapporti di lavoro in atto con le precedenti strutture sanitarie, dovendo essere adempiuta al momento della cessazione dei predetti rapporti; ne’ la disposizione generale di cui al D.P.R. n. 384 del 1983, art. 70 comportava l’abrogazione della speciale normativa di favore a tutela dei diritti acquisiti.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia “nullita’ della sentenza” per vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata esplicitato le ragioni del mancato accoglimento della domanda di liquidazione dell’indennita’ anche per il periodo successivo al 31.12.1982 ed omesso di considerare le argomentazioni dell’appellante.

3. Con il terzo motivo e’ denunziata nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia relativamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sull’indennita’ relativa al periodo 1963 – 1982, liquidata solo nell’anno 1999.

4. La Corte, esaminati unitariamente i tre motivi per la connessione tra le questioni, giudica il ricorso infondato, risultando conforme al diritto il dispositivo della sentenza impugnata di rigetto delle pretese, ancorche’ la motivazione necessiti di integrazione e di correzione (art. 384 c.p.c., comma 2).

5. Si premette che il segno della decisione sulla controversia, risultando non controversi i fatti rilevanti, dipende esclusivamente dall’applicazione e interpretazione di norme di diritto, con la conseguente irrilevanza dei difetti di motivazione della sentenza impugnata cui si riferisce il secondo motivo del ricorso.

Il vizio di motivazione, infatti, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, puo’ concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacche’ – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054).

6. Sulla questione principale posta dalla controversia (primo motivo di ricorso), la giurisprudenza della Corte ha gia’ avuto modo di pronunciarsi (Cass. 7 settembre 2006, n. 19234) e non vi sono ragioni per discostarsi dalla ricostruzione dei dati normativi operata dal precedente.

6.1. Dall’entrata in vigore della L. n. 152 del 1968, per il solo personale in servizio dal 1 marzo 1966, sono mantenuti i trattamenti supplementari di fine servizio deliberati entro la stessa data (art. 17, comma 2).

Per effetto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art 82, comma 2, le materie che saranno disciplinate dall’accordo nazionale unico previsto dall’art. 30 dello stesso D.P.R., “restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale” e cio’ fino all’entrata in vigore di tale accordo. E’ da notare che, ai sensi della disposizione in parola, “per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri”. Cio’ vuole dire che nell’accordo del 1979 vi e’ una netta distinzione di disciplina fra coloro che sono e coloro che non sono gia’ dipendenti delle amministrazioni ed enti confluiti nelle strutture del servizio sanitario nazionale. Il trattamento supplementare di fine servizio si puo’ considerare compreso fra le materie a cui fa riferimento il D.P.R. n. 761 del 197: sebbene nell’elenco delle materie regolate poi dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, non se ne trovi in realta’ alcuna in cui esso sia esplicitamente compreso, la sua disciplina attiene al trattamento economico, materia sicuramente regolata dal cit. D.P.R. n. 348 del 1983.

6.2. L’Accordo unico nazionale, recepito con il piu’ volte citato D.P.R. n. 348 del 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1983, ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene una regola secondo la quale a decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. di approvazione “cessano di avere efficacia nei confronti del personale confluito nel comparto sanitario le norme specifiche dei settori di provenienza”.

Occorre chiedersi allora quali siano tali norme ed in che cosa consista la loro efficacia, cessata con il vigore del D.P.R..

Per quanto riguarda il primo interrogativo, qui interessa l’art. 123 del regolamento organico ospedaliere Come riportato nella sentenza e nel ricorso (e come e’ pacifico fra le parti) esso recita testualmente: “Al dipendente di ruolo, nei casi di cessazione del rapporto di impiego o di lavoro non dovuta a decadenza o a motivi disciplinari, sara’ corrisposta un’indennita’ pari a mezza mensilita’ dello stipendio o salario pensionabile in godimento all’atto delle cessazione dal servizio”.

Per comprendere in che cosa consiste l’efficacia di tale norma, fatta cessare – come detto – dal D.P.R. n. 348 del 1983, e’ necessario anzitutto richiamare il suo contenuto. Essa prevede il diritto all’attribuzione di una somma. Tale somma e’ rapportata allo stipendio del dipendente. La somma e’ determinata in ragione di mezza mensilita’ dello stipendio o salario pensionabile moltiplicato per ciascun anno di servizio. Lo stipendio da considerare e’ quello goduto all’atto della cessazione del servizio. Titolari del diritto sono i dipendenti di ruolo. Condizione ulteriore dell’attribuzione e’ la cessazione dal servizio, non per decadenza o per motivi disciplinari.

6.3. Orbene, la norma attributiva del diritto nei termini sin qui indicati, ha cessato di avere efficacia da una certa data (nella presente controversia non e’ stato posto il problema della sua esatta individuazione, se 31.12.1982, ovvero 21 luglio 1983, di entrata in vigore del decreto), il che vuoi dire che essa e’ stata efficace sino alla data prevista.

La stessa previsione di un termine finale di efficacia era contenuta del resto gia’ nel D.P.R. n. 761 del 1979, con la differenza che in questo caso il termine era incerto nel quando, coincidendo con l’entrata in vigore del futuro accordo nazionale unico.

E’ allora necessario attribuire alla norma un senso tale per cui si possa dire che essa fino ad una certa data mantiene efficacia e la perde successivamente, e tenere presente che il legislatore parla di perdita di efficacia e non di abrogazione. Quindi occorre individuare le diverse conseguenze giuridiche che la perdita di efficacia di una norma comporta rispetto all’abrogazione della norma stessa. Poiche’ l’efficacia giuridica si traduce nell’idoneita’ a produrre effetti giuridici, ne deriva che dalla data cui il legislatore ha stabilito la perdita di efficacia delle norme specifiche del comparto di provenienza, le fattispecie da esse regolate non sono piu’ in grado di determinare gli effetti giuridici che esse determinavano precedentemente. Tuttavia le fattispecie mantengono il loro ruolo di causa in senso giuridico degli effetti che esse hanno prodotti sino al momento della perdita di efficacia. Le fattispecie normative da esse considerate non vengono trasferite nell’area della irrilevanza giuridica e mantengono invece la loro capacita’ regolativa, ma limitatamente alle conseguenze prodottesi sino ad un momento determinato.

6.4. Proprio perche’ le fattispecie restano giuridicamente rilevanti ma sono idonee a produrre solo le conseguenze determinatesi nel periodo di tempo durante il quale hanno esplicato la loro efficacia, quando si verificano i fatti in esse contemplati, le conseguenze relative devono restare limitate all’intervallo temporale nel quale esse hanno operato pienamente. Cio’ vuoi dire, con riferimento alle previsioni dell’art. 125 del regolamento ospedaliero, che nel momento in cui si danno le condizioni da esso previste, ossia la cessazione dal servizio del dipendente di ruolo, senza che ricorrano le due ipotesi limitative, la fattispecie regolamentare essendo stata efficace sino alla data prevista dal D.P.R. n. 348 del 1983, determina effetti limitati a tale data, vale a dire che attribuisce il diritto al trattamento supplementare fino a tale data, ma lo attribuisce secondo quanto da essa previsto ossia, appunto, al momento della cessazione dal servizio.

Infatti, quello che la L. n. 152 del 1968, art. 17, comma 2, mantiene, limitatamente a determinati trattamenti e ad un determinato personale, e’ il meccanismo di attribuzione, senza nulla disporre circa l’attribuzione immediata delle relative somme, che avrebbe ovviamente richiesto una esplicita enunciazione in tal senso, trattandosi di emolumenti correlati alla conclusione del rapporto, e quindi, in via generale, non attribuibili in pendenza del medesimo.

Le stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento alla disposizione del D.P.R. n. 348 del 1983, art. 70, dove non si trova alcun elemento che possa indurre a ritenere attribuibile alla data di entrata in vigore del D.P.R. l’emolumento in questione.

6.5. E’, quindi, non conforme al quadro normativo il convincimento del giudice del merito secondo il quale l’emolumento era divenuto esigibile all’atto del trasferimento alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera “Piemonte”, siccome la relativa disciplina ne prevedeva la corresponsione solo alla cessazione del servizio e, proprio perche’ beneficio di natura retributiva, nessun dato normativo poteva giustificare l’esclusione del trasferimento dell’obbligo al nuovo datore di lavoro subentrato nel rapporto.

In senso contrario non depone la circostanza che, a partire dalla perdita di efficacia della norma attributiva del beneficio, la somma maturata non avrebbe potuto subire incrementi di sorta, non essendo incompatibile con il differimento ad un momento successivo dell’esigibilita’ della somma cosi’ cristallizzata.

7. In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme al diritto perche’: 1) ha rigettato la domanda di pagamento dell’indennita’ integrativa del trattamento di fine servizio con il computo del periodo dall’1.1.1983 alla cessazione dal servizio, per effetto della perdita di efficacia della disposizione del regolamento ospedaliero sancita dal D.P.R. n. 348 del 1983;

2) ha rigettato (non e’ vero che sul punto vi sia stata omessa pronuncia) la domanda relativa al pagamento degli interessi e della rivalutazione sull’indennita’ corrisposta all’atto della cessazione dal servizio (1999) e correttamente liquidata con riferimento al periodo di servizio fino al 31.12.1982, con l’erronea motivazione che il credito, essendo sorto e divenuto esigibile alla data predetta, doveva essere rivendicato in sede di giurisdizione amministrativa (ma la questione di giurisdizione era stata gia’ decisa nel senso dell’appartenenza della competenza al giudice ordinario e sul punto si e’ formato il giudicato); invece, il credito era divenuto esigibile solo con la cessazione dal servizio (1.1.1999) e proprio per questo non si configurava alcun ritardo da compensare con gli interessi e la rivalutazione monetaria.

8. La complessita’ delle questioni e, soprattutto, la correzione della motivazione della sentenza impugnata, giustifica la compensazione per l’intero delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione per giusti motivi.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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