Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18282 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34447-2018 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E., M.D., CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOC. COOP.

PA., C.A., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 428/2018 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2003, B.D. convenne in giudizio M.E., M.D. e Fata Assicurazioni S.p.a, nonchè C.A. e la rispettiva compagnia assicuratrice Augusta Assicurazioni S.p.a, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 30 agosto 2002 presso la strada provinciale (OMISSIS).

L’incidente coinvolse una prima autovettura, condotta da C.A., sulla quale parte attrice viaggiava in qualità di terzo trasportato, e una seconda, guidata da M.E. e di proprietà di M.D.. Secondo l’attore, la collisione tra i due mezzi sarebbe stata causata da una repentina manovra effettuata dal veicolo guidato da M.E., il quale, non rispettando la precedenza, avrebbe colpito la seconda vettura.

Il Giudice di Pace di Genzano di Lucania, con sentenza n. 51/2005, dopo aver dichiarato una responsabilità concorsuale pari al 40% in capo a M.E. e del 60% in capo a C.A. per le lesioni subite dall’attore, condannò i convenuti al risarcimento in solido dei danni subiti dall’attore e alla refusione delle spese del presente giudizio. Inoltre, in seguito a domanda riconvenzionale di C.A., condannò in solido M.E., M.D. e Fata Assicurazioni al pagamento in favore di lei di una somma di denaro per le lesioni subite e una somma per la distruzione della sua vettura.

Dichiarò infine la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

2. B.D. ha proposto appello avverso la decisione di primo grado. Da una parte lamentava il mancato riconoscimento sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi; dall’altra la scorretta liquidazione delle spese processuali.

Entrambe le compagnie assicurative si costituivano in giudizio.

Augusta Assicurazioni s.p.a ha chiesto il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale con cui ha sollecitato una diminuzione della dichiarazione di invalidità permanente di B., dal 4% al 2%.

Fata Assicurazioni ha proposto il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento del proprio appello incidentale. Ha chiesto l’accertamento della esclusiva responsabilità del sinistro in capo a C.A. o in subordine la diminuzione dell’onere probatorio in capo alla compagnia conseguente dalla maggiore responsabilità della C. nel sinistro stradale.

2.1. Anche C.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 51/2005 nei confronti di M.D. e M.E. e Fata Assicurazione.

L’appellante ha lamentato l’errato riparto di responsabilità, la ridotta liquidazione dei danni subiti, l’omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi nonchè della compensazione del giudizio.

Fata Assicurazioni si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell’appello principale e proponendo un appello incidentale, con cui ha chiesto l’accertamento della colpa esclusiva di C..

Con ordinanza n. 2432/2006 il Tribunale di Potenza riuniva a giudizio le due cause.

Con sentenza n. 428, pubblicata il 26/04/2018 il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado.

Ha dichiarato una responsabilità concorsuale nella verificazione del sinistro pari al 50% in capo ai conducenti dei veicoli e ha riconosciuto sia a B. sia a C. la rivalutazione monetaria e gli interessi della somma a loro dovuta. Il risarcimento del danno dovuto a C.A. veniva valutato diversamente dal giudice di secondo grado: diminuiva da Euro 1.854,68 a Euro 1.545,50 la somma per le lesioni subite mentre elevava da Euro 48 a Euro 455,21 la somma a lei dovuta per la distruzione del veicolo.

Ha condannato M.E. e M.D., C.A. e le rispettive compagnie di Assicurazioni al pagamento delle spese di lite in favore di B.D. in misura superiore a quanto stabilito dal primo giudice.

Ha infine compensato le spese del secondo grado fra le parti costituite.

3. B.D. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

4. E stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 9192-132 c.p.c. e apparente e/o inesistente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 “. Il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato la decisione circa la compensazione delle spese. In particolare, egli avrebbe “omesso di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero ha indicato tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento”. Secondo il ricorrente ciò sarebbe in contrasto con quanto stabilito da questa Corte, secondo cui la compensazione delle spese processuali è subordinata a gravi motivi che il giudice è tenuto ad indicare in maniera esplicita, non essendo sufficiente il richiamo alle “questioni trattate” o alla “peculiarità della fattispecie” (Cass. Sez. I 30/05/2008 n. 14563; Cass. Sez. VI 13/07/2011 n. 15413).

Il motivo è fondato.

L’art. 92 c.p.c. prevede ipotesi derogatorie al generale principio della soccombenza disciplinato nell’art. 91 c.p.c. La norma in questione ha subito diverse modifiche legislative nel corso degli anni, una prima con la L. n. 69 del 2009 e una successiva con il D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, in seguito alla quale i casi di compensazione delle spese previste dalla norma consistevano nell’ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità di questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (art. 92 c.p.c., comma 2). La norma è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19/04/2018 n. 71 nella parte in cui non prevede che il giudice di merito possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni.

La giurisprudenza di questa Corte è dunque più volte intervenuta per circoscrivere il significato di tali “gravi ed eccezionali ragioni” ed è concorde nel ritenere che il giudice di merito è in ogni caso chiamato a redigere una motivazione adeguata circa la sussistenza di suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Diverse pronunce di questa Corte hanno chiarito quando trattasi di motivazione viziata. In particolare, il deficit motivazionale è stato attestato in ipotesi di richiamo a circostanze espresse con una formula generica, quali ad esempio “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale” (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018); la “peculiarità della materia del contendere” (Cass. n. 11217/2016); “la buona fede dell’appellante pur soccombente” (Cass. n. 20617/2018). Si tratta, sottolinea la Corte di affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonee a consentire il necessario controllo. In definitiva, la nullità della sentenza ricorre quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non consenta di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).

Stante la ricostruzione ora descritta circa l’orientamento di questa Corte in merito alla nozione di motivazione riguardo il regolamento delle spese di giudizio c’è motivazione apparente sulla compensazione delle spese (anche per il regime fino al 28/2/2006 per i giusti motivi è richiesto l’onere motivazione sia pure implicito Cass. n. 17816/19: nel caso di specie ricorre una motivazione esplicita ma apparente, mentre dal punto di vista implicito non si colgono le ragioni alle quali avrebbe fatto riferimento il giudice). Per questi motivi si ritiene il motivo fondato.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.” Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe violato il principio della condanna delle spese alla parte soccombente, previsto nell’art. 91 c.p.c., avendo compensato le spese tra le parti, nonostante B.D. sia risultato vittorioso nel giudizio.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

8. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Potenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Potenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

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