Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18281 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/09/2011), n.18281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MIRAGLIA RAFFAELE, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 83/2 0 09 del GIUDICE DI PACE di SALERNO del

6.3.09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Arturo Salerni (per delega avv.

Miraglia Raffaele) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che U.G., cittadino del (OMISSIS), con ricorso del 20 maggio 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Salerno, avverso il decreto del Giudice di pace di Salerno in data 6 aprile 2009, con il quale il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Salerno in data 19 gennaio 2009, con il quale era stata ordinata l’espulsione del ricorrente, per trattenimento illegale nel territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b);

che il Prefetto di Salerno, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Giudice a quo, per quanto in questa sede ancora rileva, ha respinto il motivo del ricorso – con in quale il ricorrente aveva denunciato la nullità del decreto di espulsione, in quanto notificato con una traduzione in lingua inglese e non in lingua (OMISSIS), senza che fossero stati indicati i motivi che avevano indotto la scelta della lingua inglese tra quelle veicolari -, affermando che: a) la ratio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7,… è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura e l’apprestamento della difesa. Dall’esame degli atti non emerge che il ricorrente non conosce la lingua italiana nè gli idiomi più conosciuti quali l’inglese, lo spagnolo e/o l’inglese; b) pur essendo vero che la lingua del ricorrente è il (OMISSIS), l’inglese resta una lingua largamente diffusa, ed inoltre il cittadino straniero che entra legalmente in Italia è messo a conoscenza dei suoi diritti e dei suoi doveri in lingua a lui comprensibile, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 2;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo:

a) che il Giudice di pace si è limitato ad affermare che non v’è la prova che il G. non conosce la lingua italiana, senza esaminare se dal decreto impugnato potesse trarsi la prova della conoscenza della lingua italiana e, soprattutto, senza specificare su quale parte gravasse l’onere probatorio circa la conoscenza o no di tale lingua da parte dello straniero;

b) che, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, il Giudice di pace ha affermato l’applicabilità di tale disposizione soltanto nel caso in cui vi sia la prova che lo straniero non conosce la lingua italiana;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo), siffatto obbligo venendo meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 24170 del 2010 e la sentenza n. 25362 del 2006);

che, nella specie, il Giudice a quo ha affermato che la ratio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7,… è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura e l’apprestamento della difesa, e che Dall’esame degli atti non emerge che il ricorrente non conosce la lingua italiana nè gli idiomi più conosciuti quali l’inglese, lo spagnolo e/o l’inglese;

che, in relazione al su indicato – qui ribadito – principio di diritto, tale motivazione risulta carente e giuridicamente erronea, perchè il Giudice di pace omette totalmente sia di motivare sulle circostanze che hanno impedito la traduzione del decreto di espulsione nella lingua nazionale del ricorrente, sia di indicare gli specifici positivi elementi sui quali fonda l’affermazione della conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, ed anzi inverte illegittimamente l’onere probatorio di tale specifica dimostrazione che incombe sull’amministrazione procedente e non già sullo straniero destinatario del provvedimento di espulsione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Salerno, in persona di altro magistrato, il quale emenderà i rilevati vizi di motivazione e provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Salerno, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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