Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18281 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

(OMISSIS), in persona del Dirigente Scolastico

pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, (gia’ MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del

Ministro pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SARTORELLI GIUSTINO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/05/2006 r.g.n. 754/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato SARTORELLI GIUSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione “rigetta” l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’ dall’Istituto magistrale (OMISSIS), contro la decisione del Tribunale di Pescara n. 642 del 10.10.2004.

Con questa decisione era stata accolta la domanda di P.A., facente parte del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario – della scuola e inquadrato nella nuova qualifica di “direttore dei servizi generali amministrativi” (DSGA) ex CCNL 26.5.1999 e con decorrenza 1.9.2000, per il riconoscimento dell’intera anzianita’ per il servizio prestato anteriormente alla data dell’inquadramento e non secondo l’anzianita’ convenzionale e il sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001.

2. L’appello e’ “rigettato” perche’ proposto da soggetti (il Ministero dell’istruzione e l’Istituto magistrale (OMISSIS)) che non erano stati parti del giudizio di primo grado, instaurato dal P. nei soli confronti dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato (OMISSIS), che si era ritualmente costituito e nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza.

3. Il ricorso e’ proposto dal Ministero dell’istruzione (ora nuovamente Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 85 del 2008, conv. in L. n. 121 del 2008) e dall’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato (OMISSIS) per due motivi. Resiste con controricorso P.A., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce che l’indicazione come parte appellante dell’Istituto magistrale (OMISSIS) costituiva il frutto di un mero errore materiale riconoscibile.

1.1. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perche’ legittimato passivo rispetto alla controversia instaurata era esclusivamente il Ministero ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 275 del 1999, abilitato percio’ ad appellare la sentenza ancorche’ al giudizio di primo grado avesse partecipato soltanto l’Istituto scolastico.

2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte, solo parzialmente coincidenti con le argomentazioni che lo sorreggono.

3. La pronuncia di “rigetto” – in realta’ di “inammissibilita’” – dell’appello proposto dall’Istituto magistrale (OMISSIS), e’ passata in giudicato in difetto di impugnazione.

4. Nei confronti del Ministero la pronuncia va invece cassata perche’ frutto di error in procedendo.

Nel ricorso introduttivo del giudizio il P. aveva premesso di essere “dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in servizio presso l’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato (OMISSIS), domandando l’accertamento di un diritto derivante dal rapporto di lavoro e l’emanazione dell’ordine all’Istituto di procedere agli adempimenti conseguenti al chiesto accertamento. Aveva, quindi, notificato il ricorso all’Istituto, il quale si era costituito in persona del dirigente scolastico delegato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c..

4.1. Evocato in giudizio, pertanto, era proprio il soggetto datore di lavoro, mentre l’Istituto veniva in considerazione soltanto come organo ritenuto legittimato processualmente e competente per la gestione del rapporto di lavoro.

4.2. Il riconoscimento della personalita’ giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria – ai fini della migliore realizzazione dell’obiettivo dell’autonomia scolastica – si inserisce nell’ambito del fenomeno dell’organo (statale) con personalita’ giuridica. La figura dell’organo con personalita’ giuridica implica che abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarita’ di rapporti giuridici, pur restando un organo dell’amministrazione di appartenenza (organo con soggettivita’ giuridica, fenomeno che determina l’imputazione all’amministrazione di appartenenza non l’attivita’ ma i risultati) e, come tale, assoggettato alle direttive ed ai controlli della detta amministrazione.

4.3. Il disegno organizzativo risulta specificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 – secondo due direttrici: la soggettivita’ giuridica e la conseguente legittimazione sostanziale e processuale attiene al piano della riconosciuta autonomia funzionale (Titolo 1^, Capo 2^ e Capo 3^: autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo); le funzioni amministrative, invece, e la gestione del servizio istruzione (titolo secondo) sono rimaste funzioni statali e soltanto la competenza per il loro esercizio e’ stata sottratta (non allo Stato ma) all’amministrazione centrale e periferica e attribuita alle istituzioni scolastiche (art. 14) – eccettuate quelle di cui all’art. 15 (“il cui esercizio e’ legato ad un ambito territoriale piu’ ampio di quello di competenza della singola istituzione”) – istituzioni che agiscono, quindi, in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.

4.4. La riferita ricostruzione normativa e’ alla base dell’orientamento seguito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;

conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n. 20521).

4.5. Pertanto, anche in base al tracciato quadro normativo, non si poteva dubitare che il P. avesse proposto la controversia contro il datore di lavoro e che l’Istituto professionale fosse stato ritenuto legittimato esclusivamente quale organo statale competente per la gestione del rapporto.

Pertanto, gli unici problemi che potevano porsi nel giudizio di primo grado erano attinenti al piano della regolarita’ del contraddittorio, sia sotto il profilo del potere del dirigente dell’istituzione scolastica di resistere alla lite (su cui vedi Cass. 17 marzo 2009, n. 6460), sia sotto quello della ritualita’ della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 7, ovvero se dovesse ritenersi costituito in giudizio, con effetti sananti, il Ministero al quale deve per legge riconoscersi la legittimazione passiva (vedi Cass. 13 maggio 2005, n. 10111).

4.6. Ad ogni modo, non essendo stati sollevate in appello le accennate problematiche processuali, il giudice di secondo grado ha erroneamente escluso che parte del giudizio di primo grado era il Ministero (costituito o no che fosse), il cui appello, di conseguenza non poteva essere dichiarato inammissibile.

5. Del resto, la giurisprudenza della Corte enuncia il principio secondo cui non e’ estraneo al processo di merito il soggetto che, pur rimasto estraneo al giudizio, sia stato, tuttavia, coinvolto nella decisione della lite, mediante una statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, poiche’ questa pronunzia, e’, di per se’, idonea ad attribuirgli la qualita’ di parte, ai fini della proponibilita’ dei gravami consentiti alle parti soccombenti. Ne consegue che, al fine di eliminare gli effetti a lui pregiudizievoli della sentenza, il soggetto rimasto estraneo al giudizio puo’ avvalersi, oltre che dell’opposizione di terzo, dell’ordinaria impugnazione proponibile contro la sentenza (Cass. 7 gennaio 2009, n. 67).

5. La cassazione della sentenza impugnata comporta il rinvio alla stessa Corte di appello di l’Aquila in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del processo di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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