Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18280 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18280

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14596-2013 proposto da:

D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANASTASIO II, 442 SC.A, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MISURACA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO ASSENZA giusta

procura a margine del controricorso; GRECO NUNZIATA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO D’AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato

AURELIO MIRONE in virtù di pocura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1394/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

D.A. conveniva in giudizio Greco Nunziata e B. dianzi al Tribunale di Ragusa assumendo di essere figlio naturale riconosciuto di D.R. al fine di conseguire la quota di legittima sull’eredità paterna.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, ma la Corte d’Appello di Catania con una prima sentenza non definitiva rescindeva la transazione del 7 maggio 1979, con la quale l’attore aveva accettato la somma di Lire 43.000.000 a tacitazione di suoi diritti ereditari, ravvisando l’esistenza di una lesione tale da giustificare la rescissione del contratto, e con successiva sentenza definitiva del 29 marzo 2002, passata in cosa giudicata, procedeva allo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando al D. le porzioni di undici beni immobili oltre ad un conguaglio di Euro 249,86.

Quindi, con successivo atto di citazione del febbraio 2004, l’attore, assumendo che nel corso degli anni le convenute avevano alienato a terzi la quasi totalità dei beni che gli erano stati attribuiti, chiedeva che fosse accertato il suo diritto sugli altri beni ereditari e che le convenute fossero altresì condannate alla liquidazione in denaro della propria quota successoria, come determinata alla data del 1979, oltre al risarcimento dei danni per l’illegittima sottrazione del patrimonio ereditario.

Nella resistenza delle convenute, il Tribunale adito con sentenza n. 631 del 23/10/2006 accoglieva la domanda e condannava le Greco al pagamento della somma necessaria a reintegrare la quota di legittima, con rivalutazione monetaria ed interessi.

La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1394 del 2 ottobre 2012 accoglieva il gravame, rigettando la domanda del D., con la condanna altresì al rimborso delle spese del doppio grado.

A tal fine rilevava che la decisione di prime cure era viziata in quanto violava il principio dell’incontestabilità del giudicato rappresentato dalla precedente sentenza della Corte distrettuale.

Con la stessa era, infatti, divenuto definitivo l’accertamento dei diritti spettanti al legittimario pretermesso sulla comunione ereditaria paterna, essendosi altresì attuata la divisione.

Ne consegue che non poteva pervenirsi, pena la violazione del giudicato ormai formatosi, ad dell’asse ereditario.

Del pari andava disatteso il secondo incidentale del D. con il quale questi si doleva del mancato accoglimento della domanda risarcitoria per il pregiudizio connesso all’impossibilità, per la condotta delle convenute, di poter avere nella propria porzione dell’asse ereditario una quantità di immobili di eguale natura e qualità di quella delle altre porzioni, in proporzione della quota attribuita. Ed, invero, secondo i giudici di appello, non poteva ascriversi alla condotta delle convenute il carattere della illiceità, in quanto attuativa di vendite effettuate in frode delle legittime aspettative del coerede.

Infatti le G. avevano allegato di avere alienato i beni in tempi non sospetti (1976 e 1982) laddove la citazione per lesione di legittima era stata notificata solo nel 1983.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.A. sulla base di tre motivi.

G.N. e S.L.S., quale erede di G.B., hanno resistito con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controcorrente S. per la mancata evocazione in giudizio anche dell’altro coerede S.B., figlio di un figlio premorto della de cuius, G.B., ed istituito come erede con testamento del 6 luglio 1998.

Ed, infatti, escluso che la mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario determini di per sè l’inammissibilità del ricorso, scattando il dovere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio, reputa il Collegio di poter provvedere nel merito del ricorso, in ragione della superfluità di tale adempimento.

Infatti, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro coerede della parte originariamente convenuta in giudizio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto coperta dal giudicato la domanda proposta dal ricorrente con il secondo atto di citazione. Si trascura, infatti, che quanto statuito con la prima sentenza della Corte d’Appello del 2002 passata in cosa giudicata, non teneva conto del fatto che i beni assegnati con la divisione erano in realtà fuoriusciti dal patrimonio del de cuius già in epoca anteriore alla stessa sentenza di riconoscimento dello status di figlio naturale del ricorrente, sicchè era stato impedito il soddisfacimento dei diritti successori.

Il motivo è infondato.

Nella fattispecie emerge che a fronte dell’azione di riduzione esperita da parte del legittimario nei confronti delle eredi del de cuius, al fine di ottenere la reintegra della sua quota di legittima, queste ultime, in epoca anteriore alla proposizione dell’azione di riduzione (come emerge dalla sentenza impugnata alla pag. 5) avevano alienato alcuni dei beni ereditari.

Emerge altresì che l’attore, ha cumulato nel giudizio anche la domanda di divisione dei beni caduti in successione, ed originariamente appartenenti al de cuius, conseguendo all’esito della pronuncia della Corte distrettuale del 2002 un concreto apporzionamento dei beni con la formazione di una quota in natura comprensiva di alcuni specifici beni immobili.

In tal modo deve quindi ritenersi che il legittimario abbia cumulato all’azione di riduzione anche quella di restituzione dei beni nei confronti dei beneficiari delle disposizioni soggette a riduzione.

La giurisprudenza di questa Corte ha però ritenuto che, nonostante la lettera dell’art. 563 c.c. faccia espresso riferimento alle sole ipotesi di alienazione a terzi di beni da parte dei donatari aggrediti con l’azione di riduzione, la norma de qua sia suscettibile di trovare applicazione anche all’ipotesi in cui i beni siano stati alienati dagli eredi.

In tal senso si veda Cass. n. 4130/2001, che dopo avere ribadito la differenza tra l’azione di restituzione degli immobili (art. 561 c.c.) nei confronti dei beneficiari dall’azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione (art. 563 c.c.), e dopo avere riscontrato l’altrettanto pacifico principio per il quale il legittimario pretermesso acquista i diritti sui beni caduti in successione solo in seguito all’accoglimento della domanda di riduzione, ha ricordato come in effetti gli atti compiuti dai beneficiari delle disposizioni lesive siano perfettamente validi (e ciò appare rilevante anche in vista della disamina del secondo motivo di ricorso), dovendosi escludere che il legittimario abbia un diritto reale sui beni in questione.

Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni legati o donati, ma vanta un diritto contro il legatario o il donatario, cui corrisponde una obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito).

Sulla base di tali premesse, che appaiono confortate anche dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, si è quindi affermato che le medesime regole stabilite in favore del legittimario per addivenire alla restituzione degli immobili donati, che sono stati alienati a terzi, possono farsi valere per il caso di alienazione di beni, oggetto di disposizioni testamentarie lesive della legittima.

Quindi, sebbene il codice preveda espressamente l’ipotesi della alienazione dei beni da parte del donatario e la proposizione dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni, soltanto dopo l’escussione dei beni del donatario (art. 563 c.c., comma 1), in virtù della medesima ratio, che è quella di predisporre i mezzi per integrare la quota di riserva, gli stessi principi e le stesse regole si applicano al caso non disciplinato dell’alienazione, da parte dell’erede o del legatario, dei beni, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni testamentarie, che hanno leso la legittima. Pertanto, nel caso in cui, esercitata l’azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari, può procedersi all’escussione nei loro confronti, e qualora la stessa si sia rivelata insoddisfacente, l’azione di restituzione può proporsi anche nei confronti dei terzi acquirenti, sempre che non siano maturate le condizioni in base alle quali ex art. 2652 c.c., n. 8, l’acquisto del terzo è fatto salvo dal legislatore.

Orbene, poichè emerge pacificamente che le alienazioni dei beni da parte delle convenute siano state effettuate addirittura ancor prima della proposizione della domanda di riduzione, come appunto affermato in sentenza, ovvero nel corso del giudizio (laddove in relazione al secondo motivo di ricorso si riferisce di un’alienazione avvenuta nel 1996, sebbene senza allegare con quale specifico atto ciò si accaduto), risulta applicabile la suddetta previsione sicchè era onere dell’attore, una volta provvedutosi ad individuare le quote divisorie, dandosi appunto attuazione alla richiesta di restituzione dei beni in natura, contestare la non attuabilità della divisione stessa, per l’intervenuta alienazione dei beni, trattandosi appunto di circostanza deducibile già nel corso del giudizio e come tale destinata ad essere ricoperta dal giudicato ormai formatosi.

Ma anche laddove si ritenga che la domanda proposta fosse limitata alla sola riduzione, e non involgesse la richiesta di restituzione dei beni, ferma restando la legittimazione passiva delle Greco rispetto alla domanda di riduzione (cfr. sul punto Cass. n. 3243/1980, a mente della quale l’azione di riduzione, ancorchè si concluda con l’attribuzione di beni determinati al legittimario, ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev’essere reintegrata, i quali sono, invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione; conf. Cass. n. 1988/1969), la circostanza che i beni che erano stati interessati dalla pronuncia di inefficacia delle disposizioni a titolo di erede fossero stati alienati a terzi, consentirebbe comunque al legittimario di poter esperire l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, sempre che non risulti pregiudicata, in ragione della mancata trascrizione della domanda di riduzione secondo quanto previsto dall’art. 2652 c.c., n. 8 (cfr. sul punto Cass. n. 442/1966).

In tal senso si veda quanto a suo tempo affermato da Cass. n. 1392/1970, secondo cui, sebbene in relazione all’azione di riduzione intentata contro il donatario, ma con ragionamento estensibile anche al caso di azione esperita contro l’erede, la risoluzione della disposizione lesiva, quale conseguenza dell’accoglimento dell’azione de qua, determina il venir meno dei diritti dei terzi (tranne il caso previsto dall’art. 2652 c.c., n. 8, cpv), mitigando il rigore di tale principio, ed al fine di tutelare per quanto possibile l’acquisto che di quel bene abbia fatto il terzo, con la previsione per cui il legittimario deve prima escutere i beni del beneficiario per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all’integrazione della legittima, con conseguente intangibilità dell’acquisto del terzo in caso di esito positivo dell’escussione dei beni del donatario. Poichè solo in caso di esito negativo di tale escussione il legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo chiedendogli la restituzione del bene immobile).

Quel che vuol qui sostenersi è che correttamente la pronunzia sull’azione di riduzione ha avuto ad oggetto i beni appartenenti al de cuius, sebbene già alienati a terzi, atteso che l’effetto della pronunzia è quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, fatti salvi gli effetti scaturenti dall’omessa trascrizione della domanda di riduzione ai sensi della citata norma, effetti che però appaiono se del caso riconducibili alla stessa inerzia del ricorrente (quanto meno per quel che concerne gli eventuali atti di alienazione compiuti in epoca successiva alla proposizione dell’azione di riduzione, per i quali avrebbe potuto beneficiare degli effetti di cui all’art. 111 c.p.c., apparendo invece, per gli atti compiuti in epoca anteriore, necessario verificare se non fossero già decorsi i dieci anni dalla data di apertura della successione come appunto previsto dall’art. 2652 c.c., n. 8).

La circostanza che i beni siano stati alienati non legittima quindi la proposizione di un nuovo giudizio volto a contestare l’esito del precedente, trattandosi appunto di elemento già presente alla data di formazione del giudicato e come tale insuscettibile di legittimare una modificazione di quanto in precedenza statuito ed ormai coperto dall’efficacia del giudicato.

Nè, infine appare possibile assimilare la domanda in concreto proposta nel presente giudizio, e finalizzata ad ottenere come detto una nuova divisione dei beni con la liquidazione in denaro della propria quota, alla diversa ipotesi dell’escussione del beneficiario delle disposizioni lesive che abbia alienato a terzi i beni appartenenti al de cuius, mancando nella fattispecie qualsivoglia riferimento alla natura prodromica di tale richiesta rispetto alla successiva proposizione dell’azione di restituzione verso i terzi acquirenti (azione che peraltro, concernendo beni immobili deve rispettare quanto previsto dal più volte ricordato art. 2652 c.c., n. 8).

Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, nella parte in cui i giudici di appello hanno rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente sull’erroneo presupposto della mancata allegazione prima e dimostrazione poi, del carattere illecito delle vendite effettuate dalle convenute.

Si sostiene che le G. sin dal 1979 erano consapevoli dei diritti spettanti all’attore, avendo concluso un atto di transazione a pochi giorni dalla sentenza che aveva accertato la filiazione naturale del ricorrente dal de cuius, sicchè le Greco avevano approfittato dell’assenza di trascrizione della domanda di riduzione e della cancellazione della trascrizione di una prima domanda di divisione, per alienare i beni, simulando poi di esserne ancora proprietarie nel corso delle operazioni peritali.

Il terzo motivo invece denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., evidenziandosi che la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda de qua in considerazione della mancata dimostrazione del carattere illecito delle vendite, laddove il giudice di primo grado aveva negato il risarcimento per la mancata prova del danno, sebbene avesse riconosciuto l’illiceità della condotta delle G..

Deve quindi ritenersi che su tale ultima affermazione vi sia stata acquiescenza da parte delle convenute che solo con la comparsa conclusionale in appello avevano contestato tale affermazione.

I due motivi per la loro connessione devono essere congiuntamente esaminati, rivelandosi tuttavia infondati.

Quanto alla deduzione secondo cui vi sarebbe stata acquiescenza in ordine all’affermazione dell’illiceità della vendita dei beni, va rilevato che il giudice di primo grado aveva in ogni caso rigettato la domanda risarcitoria del D. con la conseguenza che non era dato ravvisare in capo alle convenute una situazione di soccombenza tale da imporre la proposizione di uno specifico motivo di gravame circa l’affermazione dell’illiceità della condotta tenuta, essendo risultate in ogni caso vittoriose sul capo di sentenza in esame. A riprova di ciò vale considerare che la questione circa la responsabilità risarcitoria era stata veicolata in grado di appello mediante uno specifico motivo di appello incidentale proposto dallo stesso attore.

Ne consegue che non potendosi ritenere intervenuta una statuizione di merito suscettibile di poter passare in cosa giudicata in punto di affermazione dell’illiceità della condotta, ben poteva il giudice di appello, una volta chiamato a rivalutare la fondatezza della domanda risarcitoria addivenire ad un’autonoma valutazione in merito alla sussistenza sia dell’an che del quantum della domanda di risarcimento danni avanzata.

Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso deve poi sicuramente escludersi sia la violazione dell’art. 132 c.p.c., avendo la sentenza impugnata dato conto con adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali ha escluso la natura illecita delle alienazioni compiute dalle Greco (argomentando dalla anteriorità delle medesime rispetto all’introduzione del giudizio di riduzione delle disposizioni a titolo di erede), sia di quella concernente l’omessa disamina di un fatto controverso, mancandone una sua specifica individuazione, e risolvendosi la censura in una surrettizia richiesta di rivalutazione del merito, previo diverso apprezzamento delle medesime circostanze già prese in esame dalla Corte distrettuale.

Quanto invece alla violazione dell’art. 2043 c.c., ed in disparte evidenti carenze del requisito di specificità del motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui, a fronte dell’affermazione del giudice di appello secondo cui le alienazioni dei beni ereditari sarebbero avvenute nel 1976 e nel 1982 (e quindi prima dell’introduzione del giudizio), si sostiene che le vendite sarebbero avvenute anche in epoca successiva, senza però in alcun modo indicare da quali elementi di prova poter ricavare tale assunto, reputa la Corte che non possa condividersi la censura in merito alla dedotta violazione dell’art. 2043 c.c.

Sul punto, costituisce costante opinione di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 5323/2002) la riduzione della disposizione testamentaria conseguente all’accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell’atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace “ex nunc” nei confronti del legittimario vittorioso, sicchè, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia (conf. Cass. n. 9424/2003; Cass. n. 23278/2013).

E’ solo quindi al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione di riduzione che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede (cfr. ex multis Cass. n. 27556/2008), sicchè per il periodo anteriore, poichè le disposizioni testamentarie conservano la loro efficacia, deve ritenersi che l’erede sia pienamente legittimato a disporre dei relativi beni.

Deve quindi escludersi che la vendita di beni ereditari compiuta dal beneficiario di disposizioni asseritamente lesive dei diritti del legittimario prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione di riduzione, o, come nel caso di specie, prima della stessa proposizione della domanda di riduzione, possa connotarsi come illecita, trattandosi di atto posto in essere dal soggetto a quella data pienamente legittimato a disporne.

In tal senso non risulta quindi censurabile l’affermazione del giudice di merito che ha rigettato la domanda de qua assumendo peraltro la mancata dimostrazione del carattere illecito delle vendite in quanto effettuate in frode delle legittime aspettative del legittimario, trattandosi evidentemente di un apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo che segue.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida per ognuno in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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