Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18280 del 06/09/2011
Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/09/2011), n.18280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
K.Z. alias N.E., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 1200/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
26.1.08, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Arturo Salerni che deposita
cartolina A/R, riportandosi ai motivi del ricorso;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI
Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che K.Z., alias N.E., cittadina della (OMISSIS), con ricorso del 20 febbraio 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Roma e del Ministro dell’interno, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma del 26 gennaio 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso della K. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 12 giugno 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a);
che nè il Prefetto di Roma nè il Ministro dell’interno, benchè ritualmente intimati, si sono costituito o hanno svolto attività difensiva;
che il Giudice a quo ha così motivato la predetta decisione di rigetto: a) considerato che gli atti impugnati sono stati legittimamente emessi dalla P.A.; ritenuto che allo stato degli atti vi è una lettera della questura di Roma Ufficio immigrazione dove comunica che la straniera in data 6/08/2008 è stata riammessa a (OMISSIS) in quanto rifugiata politica riconosciuta da quello Stato; P.Q.M. allo stato attuale i provvedimenti impugnati diventano improduttivi di effetti sebbene legittimamente emessi dalla P.A.;
che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i motivi del ricorso – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica l’ordinanza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che essa: ha interesse attuale a che il provvedimento di espulsione sia annullato per non incorrere nel divieto decennale di rientro nel territorio italiano, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 14; quale rifugiata, non avrebbe potuto essere destinataria di provvedimento di espulsione, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, nemmeno nella pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7;
che il ricorso merita accoglimento, perchè l’ordinanza impugnata contiene una motivazione – quale dianzi testualmente riprodotta – meramente apparente;
che, infatti, risultano del tutto omesse: la descrizione della fattispecie in riferimento ai motivi di ricorso formulati avverso il provvedimento di espulsione; le ragioni per le quali si afferma apoditticamente che gli atti impugnati sono stati legittimamente emessi dalla P.A. e che allo stato attuale i provvedimenti impugnati diventano improduttivi di effetti;
che, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, il quale emenderà i rilevati vizi di motivazione e provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011