Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1828 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1828 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 28697-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GIUSTI MASSIMILIANO;

– intimato avverso la sentenza n. 1434/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 9.11.2010, depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli e del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Data pubblicazione: 28/01/2014

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI.
Fatto e diritto
La società Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza
della Corte d’appello di Firenze del 2 dicembre 2010 che ha, a sua

dichiarato nullo il termine apposto al contratto intercorso tra la società
ricorrente e Massimiliano Giusti nel periodo dal 1 agosto al 30
settembre 2000

“per necessità di espletamento del servi io di recapito in

concomitanza di assente per ferie”, convertendolo in rapporto a tempo
indeterminato e condannando la società al risarcimento dei danni.
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui
in violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 commi 1 e 2 c.c. e con
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ha respinto
l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto.
Con il secondo motivo di ricorso, poi, ci si duole della ritenuta
illegittimità del termine apposto al contratto e della conseguente
dichiarazione di nullità per la causale indicata.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso attengono infine alle
conseguenze economiche della accertata illegittimità del termine.
Il Giusti, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
Tanto premesso è preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso
che attiene, come si è detto, alla legittimità del termine apposto per
soddisfare la necessità di espletamento del servizio di recapito in
concomitanza di assenze per ferie. Tanto nel regime della legge n. 230
del 1962.
Va al riguardo ricordato che secondo la giurisprudenza oramai
consolidata di questa Corte gr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive
conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09),
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volta, respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva

l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha operato una sorta di
“delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto
alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un
termine al rapporto di lavoro subordinato, sottratte pertanto a vincoli
di conformazione derivanti dalla legge n. 230 del 1962 e soggette, di

legge che ne prevede l’individuazione o dalla medesima contrattazione
collettiva.
Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche
direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti
collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse
come idonea causale del contratto a termine gr., ad es., Cass. 20 aprile
2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità,
contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a
posteriori in ordine alla effettività delle stesse.
E’ stato infine ripetutamente accertato che quest’ultima evenienza
ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di
lavoro postale del 1994, di contenuto identico all’art. 25 del C.C.N.L.
del 2001 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di espletamento del

servizio inconcomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”,
interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno
considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la
società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale
in ferie, con la conseguenza che in tale ipotesi non è necessaria
l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito e
non è configurabile alcun onere di allegazione e prova della effettività
della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad
essa gr., ad es. Cass. n. 18687/08), essendo comunque sufficiente il
rispetto della c.d. clausola di contingentamento, vale a dire della
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per sé, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti stabiliti dalla

percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei
rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in
adempimento di quanto imposto dall’art. 23 della legge n. 56/87.
La sentenza impugnata è incorsa nell’errore di applicare all’ipotesi
considerata una disciplina collettiva che fissava nell’aprile 1998 il

riguardante esclusivamente l’ipotesi di contratto a termine giustificato
con le esigenze eccezionali previste dall’accordo integrativo del 25
settembre 1997.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, non ” trova
applicazione, con riguardo alla causale in parola (“necessità di espletamento
del servizio inconcomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre’), il
limite temporale del 30 aprile 1998, di cui all’accordo attuativo
dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, sottoscritto in pari data,
ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998,
oltre il quale questa Corte ha ritenuto, in relazione alla causale delle
“esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione
de/progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, illegittima
l’apposizione del termine (cfr., ex p/urimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n.
12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453): infatti con accordo attuativo
stipulato il 27 aprile 1998 (cioè in prossimità della scadenza del 30
aprile 1998 indicata dall’accordo attuativo precedente) si è stabilita la
possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in relazione alla
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” (cfr.
Cass. n. 25225 del 2009 ed anche n. 20161 del 2012).
In sostanza, la causale delle ferie ha continuato ad essere valida anche
dopo l’aprile 1998 con la sola condizione che l’assunzione avvenisse
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termine finale di efficacia della diversa causale giustificativa del termine

nel periodo in cui i dipendenti di norma usufruiscono delle ferie (cfr. in
tal senso Cass. n. 20161/2012, n. 17620/2012, n. 3029/2012, n.
9577/2011 ma già Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678).
Tali sentenze hanno confermato decisioni di merito che, decidendo su
fattispecie analoghe a quella odierna, avevano ritenuto l’ipotesi

tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per
sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione
conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per
la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di
norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.
Si è al riguardo osservato che “un’indagine sulle ragioni dell’uso di una
formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla
sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del
periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie
essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di
espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o
esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa
ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre
sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso
dell’espressione in concomitanza” (cfr Cass. ult. cit. ed anche
recentemente Cass. n. 2286 del 2013).
In conclusione, essendo questo l’unico profilo di illegittimità ravvisato
dalla Corte territoriale, il ricorso deve essere accolto e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere
decisa e la domanda del Giusti rigettata, restando assorbite le altre
censure che presuppongono la costituzione del rapporto per effetto
dell’accertata illegittimità del termine apposto al contratto.

Ric. 2011 n. 28697 sez. ML – ud. 07-11-2013
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di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del

Quanto alle spese dell’intero processo si reputa equo compensarle
avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate.
PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa

proposto da Massimiliano Giusti con il ricorso introduttivo del
giudizio.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013
Presidente

la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda

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