Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1828 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5273-2010 proposto da:

S.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 5694/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

29.4.09, depositato il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S.C., con ricorso del 18 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 27 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contumacia del Ministro dell’economia e delle finanze, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 6.750,00 a titolo di equa riparazione, nonchè, previa compensazione per la metà, la somma di Euro 305,00 a titolo di spese del giudizio, oltre accessori;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 16.625,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la S., assumendo di essere creditrice di somme di natura retributiva e previdenziale -con ricorso del 3 luglio 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza 5 aprile 2007;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato l’indennizzo – ha compensato per la metà le spese di lite, “considerata la particolare natura della controversia esaminata e delle questioni trattate – oggetto di una elaborazione giurisprudenziale complessa e non sempre univoca -“.

Considerato che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito; b) la compensazione parziale delle spese di lite che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censura sub a) e sub b) sono fondate;

che la censura sui” a) è fondata, perchè la tariffa applicata non è quella giuridicamente corretta;

che infatti, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che anche la censura sub b) è fondata, per difetto di motivazione;

che, infatti, anche la più recente giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 17868 del 2009 e 7766 del 2010);

che, nella specie, la motivazione della disposta compensazione parziale delle spese di lite – “considerata la particolare natura della controversia esaminata e delle questioni trattate – oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale complessa e non sempre univoca – …” – non può ritenersi adeguata, perchè generica;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi -, previa compensazione per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione del parziale accoglimento del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA