Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1828 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 25/01/2018, (ud. 28/04/2017, dep.25/01/2018),  n. 1828

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/7/2015 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame p;1 interposto dalla società Generali Italia s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano 20/6/2014, ha rigettato – per ravvisata violazione del principio del ne bis in idem – la domanda nei confronti della medesima (già Toro Assicurazioni s.p.a.) proposta dal Gruppo Sportivo Rancilio di rimborso delle spese legali (ammontanti ad Euro 41.549,08) sostenute per la difesa in giudizio celebrata presso il Tribunale di Busto Arsizio nel quale era stato ritenuto responsabile dei danni subiti dal sig. Z.G. (o Z.), partecipante ad una manifestazione sportiva amatoriale da esso organizzata.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Gruppo Sportivo Rancilio propone ora ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società Generali Italia (già Alleanza Toro s.p.a., già Toro Assicurazioni s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia accolto l’eccezione di giudicato esterno da controparte tardivamente sollevata in 1^ grado di giudizio, solamente con la 2^ memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.

Con il 2^ motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente pronunziato con riferimento alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., che sono cosa altra e diversa dalle spese di resistenza in giudizio ex art. 1917 c.c., comma 3, nella specie domandate.

Con il 3^ e il 4^ motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiarato violato il principio del ne bis in idem in quanto l’omessa pronunzia da parte della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è se del caso di natura meramente processuale, e in caso di omessa pronunzia la riproposizione in altro giudizio della richiesta di condanna al pagamento delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c., è sempre possibile.

Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio abbia pronunziato in tema di spese di lite ex art. 91 bis c.p.c..

Con il 5^ motivo denunzia violazione dell’art. 1917 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia confuso le spese di lite ex art. 91 c.p.c., con quelle di resistenza ex art. 1917 c.c., quest’ultime essendo dovute anche nell’ipotesi che nessun danno venga riconosciuto al danneggiato che ha promosso l’azione.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, nè risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all’art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell’omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale.

Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio come nella specie successivamente proposto non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n. 7917; Cass., 9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo Cass., 17/3/2015, n. 5264), giacchè trattandosi di diritti eterodeterminati (per l’individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non può ritenersi che all’intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all’emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v. Cass., 10/10/2007, n. 21266).

Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza.

E’ rimasto nel caso accertato che, citato in giudizio dal sig. Z.G. (o Z.) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto durante una gara ciclistica amatoriale di cui è stato organizzatore, l’odierno ricorrente ha agito in manleva nei confronti della compagnia assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a. (in via subordinata) chiedendo emettersi, “nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico di G.S. Rancilio, previa determinazione dell’esatto ammontare dell’indennizzo dovuto”, pronunzia di condanna della medesima al rimborso di “quanto fosse tenuto a corrispondere all’attore”, nonchè “alla rifusione delle spese di causa”.

Nell’accogliere la domanda dello Z. (o Z.) con sentenza n. 770 del 2010 il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato l’odierno ricorrente e la suindicata compagnia assicuratrice al pagamento, in solido, della somma di Euro 327.469,32 a titolo di risarcimento danni, nonchè al pagamento delle “spese di lite”, liquidate in “Euro 33.160,63 comprensivi delle spese generali, di cui Euro 1.196,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge”.

La compagnia assicuratrice ha quindi raggiunto con lo Z. (o Z.) una “transazione”.

L’odierno ricorrente ha successivamente proposto avanti al Tribunale di Milano domanda di condanna della compagnia assicuratrice società Alleanza Toro s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.) al pagamento “dell’importo di Euro 41.549,08 o del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all’esito dell’istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.

Con sentenza del 20/6/2014 il Tribunale di Milano ha accolto tale domanda “alla luce dell’art. 1917 c.c., comma 3, che afferma che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.

Successivamente, in accoglimento del gravame interposto dalla compagnia assicuratrice e in conseguente parziale riforma della pronunzia del giudice di prime cure, la corte di merito ha con l’impugnata sentenza viceversa rigettato la domanda dell’originario attore ed odierno ricorrente, in particolare quanto alle spese di resistenza sopportate nel giudizio definito con la suindicata pronunzia del Tribunale di Busto Arsizio.

Ha al riguardo osservato che, “essendo il giudice di prime cure incorso in omissione di pronuncia in merito a una parte della domanda (la manleva), e avendo inquadrato il caso in esame nella diversa fattispecie della responsabilità in solido, con implicita decisione di compensazione delle spese tra le parti ritenute solidalmente e ugualmente responsabili, secondo il principio secondo cui “le spese seguono la soccombenza” espressamente indicato in sentenza”, l’allora appellante ed odierno ricorrente “Gruppo Sportivo Rancilio, che aveva chiesto in via principale il rigetto della domanda del danneggiato e in via subordinata “dichiarare Toro Assicurazioni s.p.a. tenuta a manlevare G. S. Rancilio, in esecuzione del rapporto assicurativo con lo stesso intercorrente, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione delle spese di causa”, avrebbe dovuto appellare la sentenza per ottenere la sua riforma”.

Ha quindi affermato che il “passaggio in giudicato della sentenza rende irrevocabile la decisione sulle domande dedotte e deducibili, che non possono essere nuovamente riproposte, essendo sia l’omessa sia l’errata pronuncia deducibile con l’impugnazione avverso la sentenza”, sicchè “la riproposizione della domanda di manleva per le spese di lite sostenute nella causa con il danneggiato integra… un caso di bis in idem, e non può certo essere accolta”.

Orbene, siffatto assunto è erroneo.

Ove nell’interpretare la domanda si ritenga che le spese di resistenza ex art. 1917 c.c. (ovviamente altre e diverse dalle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e segg.) siano nel caso effettivamente da ricomprendersi nella domanda di manleva originariamente spiegata dall’odierno ricorrente avanti al Tribunale di Busto Arsizio, siffatta statuizione contenuta nell’impugnata sentenza si pone invero in palmare contraddizione con il principio affermato da questa Corte e più sopra riportato.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbita ogni altra e diversa questione, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese dl giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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