Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18279 del 19/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 19/09/2016), n.18279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23277/2011 proposto da:

L.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO MARZO;

– ricorrente –

contro

SGC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA

9/10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

G.E., (OMISSIS), M.A.M. O A.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCESCO SILVESTRE, PAOLO FEDERICO FEDELE;

– controricorrenti incidentali –

e contro

GESTIONE CREDITI SRL, ARES FINANCE SRL, SAFF SRL, L.M.,

LA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato PAOLONI Vittoria, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Andrea FIORETTI, difensore della SGC SRL, che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato PESCE Giovanni con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Paolo Federico FEDELE difensore dei resistenti che si

è riportato agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con atto di citazione notificato il 13.11.2002, G.E. e M.A.M. citavano in giudizio (causa 4974/02), dinanzi al Tribunale di Lecce, C.R., chiedendo l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare stipulato il 16.10.2002, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), nonchè la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno.

La C., costituitasi, chiamava in causa l’Ares Finance e la SAFF s.r.l., addebitando loro di non avere cancellato le formalità pregiudizievoli che risultavano ancora sul bene e di cui gli attori si erano lamentati.

I coniugi G. – M. promuovevano altro giudizio (n. 1641/05), chiedendo la condanna della C. al risarcimento del danno per la mancata consegna dell’immobile, ma l’atto di citazione, secondo l’ordinanza 5 gennaio 2009 del giudice di primo grado, non veniva regolarmente notificato alla C..

Ciò nonostante, il g.i., ritenuta regolare la notifica ex art. 140 c.p.c., disponeva la riunione dei due giudizi.

All’udienza del 26.4.2005, veniva dichiarata l’interruzione del giudizio per morte della C..

Gli attori presentavano, per le due cause, distinte istanze di riassunzione ed il g.i. fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 22.11.2005, assegnando termine sino al 16.9.2005 per la notifica. Quest’ultima veniva effettuata – ex art. 302 c.p.c. – agli eredi collettivamente e impersonalmente, nel luogo indicato come ultimo domicilio della de cuius.

Con comparsa del 14.11.2005, alcuni figli della C., S.L., S.A. e L.R. si costituivano nella sola causa 4974/02. Tuttavia con atto del 22.9.2006 gli S. rinunciavano all’eredità.

Con la memoria ex art. 183 c.p.c. del 3.2.2007, la L. ne dava atto ed eccepiva l’estinzione dell’intero giudizio e la nullità della notifica della citazione introduttiva del secondo giudizio.

Con ordinanza del 2-5/1/2009, il g.i., disposta la separazione dei due giudizi:

– dichiarava l’estinzione parziale del processo n. 4974/02, limitatamente alla causa promossa dalla C. nei confronti dei terzi SAFF e Ares Finance;

– disponeva il prosieguo del primo giudizio 4974/02, instaurato dagli attori contro la C., dando i termini per le istanze istruttorie ex art. 184 c.p.c.;

– disponeva la rinnovazione della citazione introduttiva del secondo giudizio (quello di danni, n. 1641/05).

2) Avverso tale ordinanza, L.R. proponeva appello fondato su due motivi.

Con ordinanza del 26.11.2009, la corte di appello di Lecce, rilevato che la L. aveva chiesto pronunciarsi l’estinzione dell’intero processo n. 4974/02 e che, conseguentemente, dovevano ritenersi “parti del giudizio tutti gli eredi di C.R.”, disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dei coeredi L.M. e Ma..

Integrato il contraddittorio, questi ultimi non si costituivano in giudizio.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 27/2011 del 6.6.2011, ha così giudicato:

– ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione dell’intero processo.

– lo ha rigettato per la parte in cui ha confermato che il primo giudizio 4974/02 era stato correttamente dichiarato estinto, quanto ai chiamati in causa Saff e Ares.

3) Per la cassazione della sentenza d’appello, L.R. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

Hanno depositato controricorso la S.G.C. s.r.l. (quale procuratrice speciale della ARES Finance s.r.l.), nonchè G.E. e M.A.R., i quali ultimi hanno, a loro volta, proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, relativo alla inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di estinzione del processo, sollevata, limitatamente al primo giudizio (del 2002) oltre i termini di cui all’art. 307 c.p.c..

La SAFF S.r.l., L.M. e Ma. non hanno, invece, svolto difese.

Parte ricorrente ha versato in atti: a) memoria di deposito “di atti utili per la notifica del ricorso” (pervenuta il 22 dicembre 2011); b) nota di deposito di ricevuta postale (13 gennaio 2016); e) ampia memoria in vista dell’udienza del 18 febbraio 2016; d) in data 17 febbraio 2016 (come da timbro ufficio protocollo): “atto di notificazione di elenco documenti da produrre ex art. 372 c.p.c.” notificato a partire dal 3 febbraio 2016, contenente “copie dei verbali dei fascicoli di ufficio” delle due cause riunite e certificato anagrafico “attestante il rapporto di filiazione con L.E.”; e) in data 15 febbraio 2016 via fax (anche in questo caso quindi fuori dal termine a ritroso di 5 giorni di cui all’art. 378 c.p.c., che scadeva il 13 febbraio) “note difensive sul deposito della sentenza n. 47/2016”.

La difesa di G. e M. ha depositato memoria, con allegata sentenza n. 47/16 resa nel gennaio 2016 dal tribunale di Lecce nei giudizi riuniti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) La Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione dell’intero processo, invocata da Rossella L., perchè ha ritenuto (pag. 8) che l’ordinanza del 5 gennaio 2009 era un provvedimento interinale, che poteva essere revocato al termine del giudizio di primo grado, di cui ha disposto la prosecuzione.

Ha considerato appellabile l’ordinanza del tribunale nella parte in cui ha dichiarato estinto il primo giudizio 4974/02 soltanto quanto ai chiamati in causa Saff e Ares, perchè:

a) all’esito dell’intervento nel 2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse opera, di regola, solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall’evento;

b) la causa proposta dalla convenuta nei confronti della SAFF e della ARES era connessa alla principale, ma dalla stessa scindibile, con la conseguenza che la mancata riassunzione del processo interrotto nei loro confronti comportava solo l’estinzione del giudizio limitatamente a tale causa connessa, e non già dell’intero processo.

5) Queste statuizioni non possono essere rimosse dal ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 279, 299, 305 e 307 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa la natura del provvedimento con cui la Corte ha “implicitamente rigettata l’eccezione di estinzione del processo e disposta la prosecuzione di esso.” Violazione dell’art. 111 Cost., in relazione ai principi di economia processuale e ragionevole durata un punto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Parte ricorrente afferma che anche l’ordinanza del giudice monocratico che respinge l’estinzione del processo immediatamente appellabile, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte leccese, la quale ha citato in proposito Cass. 8670/05, che risulta così massimata: “L’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo, dalla legge non dichiarata espressamente impugnabile e verso la quale – diversamente dall’ipotesi di declaratoria di estinzione del processo di cui all’art. 308 c.p.c. – non risulta previsto uno speciale mezzo di reclamo (art. 177 c.p.c., comma 3, nn. 1 e 2), è anche d’ufficio revocabile dal giudice che l’ha emessa, pure con la sentenza che definisce il giudizio, giacche, soddisfatto in presenza di tempestiva eccezione il presupposto dell’art. 307 c.p.c. e risultando conseguentemente la questione acquisita al processo, il giudice può deciderla adottando la declaratoria di estinzione ovvero revocando il provvedimento reiettivo in precedenza emesso..

Secondo parte ricorrente l’ordinanza del tribunale avrebbe natura di sentenza impugnabile immediatamente con l’appello e sarebbe errata nella parte in cui “invece di dichiarare l’estinzione del processo, ha ordinato la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione per il processo n. 1641/05 con la regressione di esso alla fase iniziale, disponendo la separazione dal processo 4974/02.

Secondo la ricorrente sarebbe così stato violato il principio della ragionevole durata del processo, consentendo alla causa n. 1641/05 di proseguire, invece di dichiararne subito l’estinzione

5.1) La censura, per come proposta, è infondata.

Consta infatti in primo luogo che, sulla questione controversa della appellabilità immediata della ordinanza di rigetto della eccezione di estinzione, al precedente citato si può contrapporre soltanto un obiter dictum, sia pur massimato, di Cass. 14592/07, causa decisa affermando (cfr. paragrafo 3) che vi era stato il rigetto, con sentenza non definitiva, dell’eccezione di estinzione del processo, da ritenere “sentenza a tutti gli effetti”, come tale impugnabile con la sentenza definitiva.

Al di là tuttavia della discutibile adattabilità di questo caso a quello in esame (sugli altri precedenti citati si può escludere la specificità, perchè relativi a casi ben diversi, come rilevato anche dai controricorrenti), va rilevato che la inammissibilità del gravame scaturiva dal fatto che la decisione del giudice di primo grado non aveva natura decisoria, tanto è che parte ricorrente le attribuisce portata decisoria implicita sulla eccezione di estinzione.

Il tribunale volle infatti, prima di addentrarsi in quel profilo, integrare il contraddittorio mediante il rinnovo delle notificazioni ritenute nulle, lasciando all’esito, come doverosa prudenza imponeva, l’esame di ogni altra questione.

Ciò fece signicativamente separando la sorte dell’eccezione quanto alla causa sorta con la chiamata in garanzia, in ordine alla quale non v’era bisogno di integrare il contraddittorio perchè l’estinzione poteva essere già senz’altro verificata.

Era quindi chiaro lo sviluppo logico della decisione, che mirava ad un’ordinanza di ricostituzione del contraddittorio relativamente alle parti della causa principale, logicamente anteposta ad ogni decisione definitiva, come quella invocata, e ancora possibile.

6) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), “attinente alla irrituale integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dei germani L.M. e Ma.”. La doglianza si riferisce all’integrazione del contraddittorio disposta in appello dalla Corte perchè, a fronte dell’eccezione di estinzione dell’intero processo n. 4974/002, secondo la Corte tutti i coeredi avrebbero dovuto essere evocati in quel giudizio. Parte ricorrente sostiene che, come aveva rilevato in appello, i due fratelli L. si erano costituiti in primo grado quando “già il processo si era estinto”, sicchè l’appello non doveva essere promosso nei loro confronti.

Aggiunge che entrambi i processi si erano estinti perchè gli atti di riassunzione erano stati tardivamente notificati nel vecchio indirizzo della defunta convenuta (impersonalmente e collettivamente), che non era il di lei ultimo domicilio, e che pertanto i due L. non dovevano essere evocati in appello, essendo impossibile sanare l’estinzione.

Anche questo motivo non può essere accolto.

Esso dà per scontato ciò che il giudice leccese doveva ancora decidere in ordine alla estinzione del processo, come si è detto sub p. 5.1.

Ciò imponeva di integrare in appello il contraddittorio con chi già era stato evocato in primo grado, (ancorchè tardivamente secondo la tesi, da verificare, della ricorrente).

Giova aggiungere che la nullità delle notificazioni doveva essere comunque rimediata, come insegna la giurisprudenza prevalente, ribadita in udienza dalle richieste del pubblico ministero, secondo l’insegnamento ora riordinato da SU 14917/2016.

Nè vi è discussione sulla tempestività del deposito dell’istanza di riassunzione, che da pag. 4 del ricorso si comprende essere avvenuta prima del decorso dei sei mesi (termine allora vigente) dalla interruzione del processo o sull’effettuazione della notifica ritenuta nulla dall’ordinanza, sebbene alcuni figli della C. (ricorso pag. 5) si fossero costituiti.

Mette conto aggiungere che in questo contesto è del tutto irrilevante la “scoperta”, fatta valere in sede di legittimità (memoria tempestiva pag. 1) di altra figlia della C., tal L.E., secondo la ricorrente mai evocata in giudizio.

Ogni questione attinente il contraddittorio, la sua integrazione a tempo stabilito, gli effetti dell’adempimento, mancato, tardivo o tempestivo dell’obbligo di instaurare il contraddittorio con gli eredi della parte originaria del processo, che sia deceduta in corso di causa, rifluisce infatti tra i doveri di accertamento del giudice di merito, il quale nel 2009 si era posto pazientemente in quest’ottica, che le impugnazioni di L.R. hanno tentato di oltrepassare anzitempo.

7) Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che deduce (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e art. 303 c.p.c., comma 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo, attinente la qualità di parti in causa della SAFF srl e della Ares Finance srl.

La ricorrente non censura la ineccepibile ratio decidendi adottata sul punto dai giudici salentini, riassunta supra sub p. 4.

Essa sostiene che la Corte salentina avrebbe male inteso il motivo di appello e che i rapporti con i terzi facevano parte del rapporto principale processuale, perchè le eccezioni e le domande della C. coinvolgevano Saff e Ares nei rapporti con parte attrice e nega per questa ragione che il rapporto processuale con i terzi de quibus possa essere considerato solo “connesso e scindibile”, come ritenuto dalla Corte di appello.

La censura, che, al di là di quanto esposto in rubrica, ha natura processuale ex art. 360, n. 4, è inammissibile nella parte in cui lamenta una cattiva interpretazione dell’atto di appello e prospetta nuove questioni.

Esse non si rinvengono nel “ricorso in appello” della L. datato 24 aprile 2009, il quale nelle ultime sei righe di pag. 9 e nelle successive di pag. 10 censurava la decisione di scindere la posizione degli eredi della convenuta originaria da quella dei soggetti da lei chiamati in causa prescindendo del tutto dalle argomentazioni nuove – e come tali inammissibili – ora esposte.

In ogni caso le prospettazioni svolte delineano solo un profilo di connessione, pienamente riconosciuto dalla Corte di appello, ma nulla tolgono alla circostanza che le parti suddette furono chiamate in causa solo dalla C. e solo per risarcirla da eventuali pronunce di condanna in favore degli attori.

Lo si legge esaurientemente nello stesso ricorso a pag. 3.

Si può osservare che la rapida decisione sull’estinzione della causa sorta con la chiamata in causa era quanto mai opportuna, a fronte della irrecuperabilità di questo frammento processuale e del rallentamento subito dalle due cause infiali, causato dalla difficile formazione del contraddittorio con i successori della C..

La censura è quindi del tutto priva di fondamento.

8) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia e alla complessità della lite, sorretta con gran mole di atti.

Le spese sono liquidate separatamente in favore dei due gruppi di resistenti.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito l’incidentale.

Condanna parte ricorrente alla refusione a ciascuno dei gruppi controricorrenti delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA