Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18279 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10541-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANFRANCESCO CONFORTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/04/2013 R.G.N. 880/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Salerno accogliendo, con sentenza n. 348 del 2013, l’appello proposto da P.A. nei confronti dell’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., e di Equitalia ETR s.p.a, avverso la sentenza del Tribunale della stesse sede, ha accolto le opposizioni a tre cartelle esattoriali, proposte dalla stessa P., aventi ad oggetto contributi, somme aggiuntive ed accessori dovuti alla Gestione Commercianti in ragione dell’iscrizione d’ufficio da parte dell’Istituto ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203;

la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione della parte opponente relativa alla circostanza che la società An. Pa.Ca & c. s.a.s., di cui la stessa P. era accomandataria, aveva ad oggetto esclusivo la locazione di un unico bene immobile, per cui non era svolta alcuna attività d’impresa ma di mero godimento dell’unico bene immobile;

avverso tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

P.A. resiste con controricorso illustrato da memoria;

Equitalia sud s.p.a. (già Equitalia ETR s.p.a.) è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso risulta basato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che (come osservato già da questa Corte di legittimità in fattispecie relativa alle stesse parti, da ultimo, con Cass. n. 27947 del 2018; Cass. n. 17643 del 2016) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” della sentenza impugnata che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte della P., essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuotere i canoni dell’immobile di proprietà della s.a.s. An. Pa.Ca, cioè a goderne i frutti;

in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione;

che, infatti, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta;

quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013; Cass. n. 12981 del 2018; Cass. 27376 del 2016) e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di un solo immobile concesso in locazione;

va, quindi, esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente ed in definitiva il ricorso va rigettato;

le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA