Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18279 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 06/09/2011), n.18279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Marra Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 22 maggio

2009 nel procedimento n. 1790/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, 1. S.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 10 giugno 2008, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 8.400,00 a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania con ricorso depositato il 26 febbraio 1999 e non ancora definito;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 8.400,00 pari ad Euro 1.400,00 per ogni anno di ritardo, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di sei anni a quella ragionevole, determinata in tre anni;

3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo sette motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: la L. 24 marzo 2001, n. 89, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);

– il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa, e non all’intera durata del giudizio e l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale (secondo e terzo motivo);

– il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto di pubblico impiego (quarto e quinto motivo);

– l’illegittima compensazione delle spese processuali per un terzo, malgrado l’accoglimento del ricorso (sesto e settimo motivo);

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;

– il secondo e il terzo motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

inoltre la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 1.400,00 per anno di ritardo, è superiore nella specie a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo, per un importo complessivo di Euro 5.250,00); inoltre è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

– appaiono manifestamente infondate anche le doglianze di cui al quarto e quinto motivo; deve infatti tenersi conto che non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898);

– le censure sulla parziale compensazione delle spese processuali (sesto e settimo motivo) appaiono manifestamente infondate, in quanto, per effetto del richiamo operato dalla dall’art. 3, comma 4, art. 3, comma 4, nel giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. 2004/23789; 2007/14053) e a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione; nella specie, la Corte di merito ha motivato congruamente la compensazione parziale delle spese processuali, facendo riferimento al divario tra la somma richiesta e quella liquidata;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’economia e delle finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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