Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18279 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6061-2019 proposto da:

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO MORETTO, GIOVANNI

MICHELON, GIOVANNI ROBERTO CAINERI, FULVIA SQUADRONI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA

MORRONE, GIUSEPPE FIORENTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Verona, oggi ricorrente, ha citato in giudizio l’Enam per ottenere lo sgombero di un immobile che quest’ultimo ente occupava abusivamente ai danni del medesimo Comune.

Nel corso del giudizio di appello, l’Enam era soppresso ed incorporato nell’Inpdap, che subiva però subito dopo stessa sorte a vantaggio dell’INPS.

In particolare, alla udienza del 7.3.2016, venivano precisate le conclusioni in assenza dell’appellata Enam, che però il successivo 6.4.2017 depositava note con le quali faceva presente la soppressione dell’Enam, la sua incorporazione in Inpdap, la successiva incorporazione di quest’ultimo in Inps.

Conseguentemente, la corte di appello rimetteva la causa sul ruolo alla udienza del 6.6.2017, onde consentire alle parti di discutere della interruzione richiesta dalla difesa di Inps (ex Enam).

Riservata la decisione, al corte di merito dichiarava interrotta la causa con provvedimento del 29.6.2016.

Il Comune di Verona riassumeva quindi la causa con atto del 17.1.2017, ma alla udienza successiva di decisione, Inps eccepiva la tardività di tale riassunzione, trovando concorde la corte di appello che con sentenza dichiarava estinto il giudizio per tardività della sua riassunzione.

Ricorre il Comune di Verona con due motivi. V’è controricorso dell’INPS

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La corte di appello ritiene che, seppure la causa non andasse rimessa sul ruolo (ed invero l’evento interruttivo è stato dichiarato dopo che la causa era stata trattenuta a sentenza), a rimessione comunque avvenuta, il termine per riassumere decorresse dalla udienza del 6.6.2016, quella in cui la dichiarazione di estinzione di Enam era divenuta nota al Comune, che ne aveva discusso e l’aveva ritenuto evento non idoneo ad estinguere il giudizio, con la conseguenza che, una volta che il giudice ha dichiarato l’interruzione (con ordinanza del 29.6.2016), il termine per riassumere decorreva comunque dal 6.6.2019, ossia dal giorno in cui il fatto interruttivo, comunicato dal procuratore di Enam, era diventato noto al Comune.

2.- 11 Comune di Verona propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., e si obietta che l’interruzione è stata dichiarata erroneamente in quanto la soppressione dell’Enam non ha prodotto una vicenda di successione universale, tale da potersi dire che l’Enam medesimo è estinto e che altro ente è succeduto al suo posto, ossia tale da doversi assimilare la vicenda alla morte o perdita di capacità della parte o del suo procuratore.

Questo motivo è infondato, essendo giurisprudenza di questa corte che la soppressione dell’ente pubblico equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo, anche se l’ente è incorporato in altro (Cass. 6208/2013 – Cass. 18161/15 equipara alla morte della parte la soppressione dell’INPDAP D.L. n. 201 del 2011, ex art. 21).

2.- 11 secondo motivo denuncia anche esso violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c..

Secondo il Comune di Verona, il termine di sei mesi per la riassunzione dovrebbe decorrere da quando, a scioglimento della riserva, la corte d’appello ha emesso ordinanza di interruzione, e non già da quando la causa interruttiva (estinzione dell’Enam) è stata resa nota dal procuratore; ciò per via del fatto che al momento di tale comunicazione la situazione era incerta, e solo con l’ordinanza che ha dichiarato interrotto il processo si è risolto il dubbio circa l’effetto interruttivo della soppressione dell’ente e sua incorporazione in altro. Questo motivo è infondato.

E’ regola che, nei casi di interruzione automatica, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza avutane dalla controparte, in caso di morte della parte, perdita della sua capacità o situazioni (come l’estinzione dell’ente costituito in giudizio,) da considerarsi equiparabili, a nulla rilevando il momento in cui il giudice la dichiara (Cass. 21375/ 2017; Cass. 25831/ 2017; Cass. 2658/ 2019).

Con la conseguenza che il termine è decorso a partire dal 6 giugno 2016 ed è scaduto il 9 gennaio 2017, mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato il 17 gennaio 2017.

Il ricorso va dunque respinto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune di Verona al pagamento delle spese di lite nella misura di 2800,00 curo, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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