Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18278 del 25/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 25/07/2017, (ud. 11/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18278

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3822-2016 proposto da:

M.G., ME.AN., ME.MA.TE.,

MU.GI., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIERO LUIGI FIUMARA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14082/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. I ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza n. 14082/2015, resa dalla 6-2 sezione della Corte di cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il decreto n. 161/2013 della Corte d’appello di Reggio Calabria.

2. I ricorrenti avevano chiesto la condanna del Ministero della giustizia a pagare l’equa riparazione del danno causato dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo civile da essi instaurato nel 1991 davanti al Tribunale di Messina, processo definito in primo grado con sentenza del 10 gennaio 2006 e a loro avviso pendente in grado d’appello al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello aveva dichiarato improponibile – perchè tardivamente proposta – la domanda. Secondo la Corte era infatti passata in giudicato la sentenza di primo grado: l’appello era stato tardivamente instaurato e comunque in modo invalido, dato che era stato proposto con ricorso privo della fissazione della data dell’udienza anzichè con citazione. I sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione andavano quindi calcolati rispetto al passaggio in giudicato di questa sentenza ed erano ampiamente decorsi quando la domanda di equa riparazione era stata proposta.

3. Contro il decreto della Corte di appello i ricorrenti hanno allora proposto ricorso per cassazione, lamentando – per quanto interessa in questa sede – la violazione e falsa applicazione del, allora vigente, L. n. 89 del 2001, art. 4 affermando che l’appello non era in realtà stato proposto tardivamente e che al momento della proposizione della domanda per equa riparazione il giudizio d’appello era pendente (anche perchè il vizio di forma dell’atto introduttivo era stato sanato dall’appellante a seguito di autorizzazione alla rinnovazione della notificazione da parte del giudice di secondo grado).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I ricorrenti denunciano, quale errore di fatto revocatorio, la condivisione da parte della Corte di cassazione della “decisione del giudice dell’equa riparazione che non ha valutato o valutato erroneamente tutti gli elementi di fatto”, in quanto sarebbe “certo che è agli atti di causa la prova documentale che al momento della proposizione della domanda di equa riparazione la sentenza di primo grado resa nel giudizio presupposto non era ancora passata in giudicato”.

Il ricorso è inammissibile.

E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza (da ultimo, Cass., 9 dicembre 2013, n. 27451) che l’errore revocatorio è configurabile ove la Corte sia incorsa in “un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto”, fatto che – come prescrive l’art. 395 c.p.c. – non deve aver costituito “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, invece, quello che viene censurato non è un errore percettivo, ma l’errore di giudizio compiuto dalla Corte che ha ritenuto condivisibile quanto stabilito dal giudice di merito circa il mancato rispetto da parte dei ricorrenti del termine di decadenza per la proposizione della domanda, questione che – lungi dal non essere stata dibattuta tra le parti – ha costituito l’oggetto del contendere e della pronuncia di legittimità impugnata.

2. L’inammissibilità viene dichiarata dalla Corte in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

E’ vero che il quarto comma dell’art. 391-bis c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, prevede che sul ricorso per revocazione “la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, commi 1 e 2, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice”, così aprendo il dubbio se – pacifico essendo che il vaglio di ammissibilità del ricorso deve avere luogo in camera di consiglio – ciò debba avvenire secondo quanto dispone l’art. 380-bis, comma 1 ovvero a norma di quanto prescritto dal nuovo art. 380-bis, comma 1.

I due modelli, il primo modificato (eliminando per il pubblico ministero la facoltà di presentare conclusioni e per gli avvocati delle parti quella di chiedere di essere sentiti) e il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, si distinguono circa le modalità di svolgimento del contraddittorio.

Secondo il primo modello – proprio della sezione ex art. 376 c.p.c. a seguito della proposta del relatore, gli avvocati delle parti, cui viene notificato il decreto di fissazione dell’adunanza con l’indicazione della proposta del relatore, possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’adunanza. Secondo il secondo modello invece – che di regola disciplina il procedimento davanti alla sezione semplice – la fissazione dell’adunanza è comunicata non solo agli avvocati delle parti, ma anche al pubblico ministero, che può depositare memorie scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza, mentre le parti possono depositare memorie non oltre dieci giorni prima della medesima.

La maggiore articolazione del contraddittorio consentita dal secondo modello porta a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall’art. 391-bis e a ritenere pertanto applicabile l’iter procedurale di cui all’art. 380-bis, comma 1.

3. Parte intimata non ha svolto attività difensiva e pertanto nulla viene disposto in punto spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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