Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18278 del 19/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 19/09/2016), n.18278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23825/2011 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PROVINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CAUCCI;

– ricorrente –

contro

C.F. (O R.), S.E., MO.AN.MA.,

G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SILVANO CANU;

– controricorrenti –

e contro

V.A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1389/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato PROVINI Andrea con delega, difensore del ricorrente

che ha chiesto di riportarsi al ricorso ed alla memoria ex art. 378

c.p.c., depositata;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Nel maggio 1998 l’arch. M.A. proponeva contro G.A. azione volta ad ottenere da parte promittente venditrice la restituzione del doppio della caparra versata in occasione della stipula di un preliminare di vendita stipulato nell’ottobre 1995, relativo ad un’imbarcazione per la quale era stato pattuito il prezzo di 75 milioni di Lire.

Allegava la sussistenza di vizi del natante, in relazione ai quali aveva già proposto davanti al pretore di Chioggia ricorso per accertamento tecnico preventivo che era stato respinto per incompetenza per valore.

Esteso il contraddittorio ad altri due soci comproprietari del bene e alle loro mogli, intervenute volontariamente, tutti unitariamente difesi, la causa veniva definita nel 2004 dal tribunale di Venezia con sentenza di rigetto delle pretese dell’attore; accertamento dell’intervenuto recesso da parte dei promittenti venditori e del loro diritto di trattenere la caparra di 35 milioni di Lire, loro versata nel 1995;

La Corte di appello di Venezia il 1 luglio 2010 ha rigettato l’appello dell’attore M..

Questi il 30 settembre 2011 ha proposto ricorso per cassazione, sviluppando 4 motivi.

Deceduti nelle more i comproprietari V. e C., hanno resistito i loro eredi e il G..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1385 e 1458 c.c., per aver la corte di merito, contraddittoriamente, dapprima sostenuto che l’affermazione del giudice di prime cure in ordine alla risoluzione consensuale del contratto sarebbe errata e poi evidenziato che, comunque, la pur fondata censura non aveva rilevanza sulla decisione finale.

Il ricorrente afferma che l’ipotesi, a suo dire inverosimile, di risoluzione consensuale avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell’art. 1458 c.c., quantomeno la restituzione in suo favore della caparra versata.

La censura è priva di rilevanza (Cass. 24591/05; 23635/2010).

Essa coglie una singolare incongruenza delle sentenze di merito tra l’ipotesi di risoluzione del contratto “per comune volontà delle parti”, affacciata dal giudice di primo grado nella prima parte di pag. 5 della sentenza e quella del recesso per inadempienza della parte che ha dato la caparra.

Questo secondo è stato l’inequivocabile oggetto della decisione. Ciò si può affermare sulla base dell’inequivocabile testo del dispositivo, che suona: “dichiara la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., a fronte dell’inadempimento contrattuale dell’attore”.

Anche la motivazione, al di là della sovrapposizione tra recesso risoluzione per comune volontà delle giacchè si è mossa alla ricerca della parte inadempiente, come richiesto dall’art. 1385 c.c., il quale recita: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

La ratio decidendi è stata quindi quella dell’individuazione dell’attore quale parte inadempiente, contro cui i convenuti hanno vittoriosamente esperito la domanda di recesso dal contratto e trattenimento della caparra.

3) Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1454 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dell’asserito inadempimento dell’attore.

M. lamenta che il recesso del G. (controparte contrattuale che aveva stipulato il preliminare) era avvenuto unilateralmente e senza giustificazione dopo una convocazione presso un notaio in (OMISSIS).

Secondo il ricorrente questa convocazione era viziata perchè “la scelta del notaio e il luogo della stipula competono usualmente al compratore” e perchè era stato fissato un termine minore di 15 giorni, rispetto alla data di ricevimento della raccomandata.

La censura è infondata.

Quanto alla data fissata per l’adempimento e alla convocazione notarile proveniente da parte dei venditori, essa non si misura, come è invece indispensabile allorchè ci si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando vizi della sentenza di appello, con la ratio della decisione impugnata.

In ordine alla scadenza del termine, come rilevato in controricorso, la Corte di appello (pag. 8) ha ritenuto che era stato fissato, per la stipula del rogito, dopo la stipula del preliminare e cioè “all’esito del sopralluogo congiunto in data 27-1-1996”.

Quanto alla scelta del notaio, la sentenza impugnata ha osservato che “attesi i contrasti già emersi tra le parti, l’opportunità di attivarsi da parte degli alienanti era da ritenere prevalente sull’interesse dell’acquirente a scegliere il notaio”.

Trattasi di rationes che non sono state colte ed esplicitamente criticate. Inoltre anche il profilo, in astratto esatto, della brevità del termine minore dei 15 giorni di legge, come i precedenti, cede a fronte dell’accertamento della volontà, confermata, di non addivenire alla stipula e al contrapporsi delle tesi delle due parti circa la sussistenza di colpevoli inadempimenti.

E’ questo il profilo decisivo, che assorbe quelli, di contorno, svolti nei primi due motivi di ricorso.

4) Il terzo motivo espone violazione di legge, relativamente alla mancata introduzione della richiesta c.t.u., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ai vizi del bene compravenduto ed alla valenza delle certificazioni rilasciate dal R. e dalla Capitaneria di Porto.

Dopo aver elencato i presunti vizi dello scafo, attinenti al pozzetto di scarico, all’impianto elettrico, a un cedimento dello scafo, il ricorrente si duole della mancata ammissione di una consulenza, che sarebbe stata immotivatamente negata. A tal fine il ricorrente afferma che le certificazioni R. e della Capitaneria valorizzate in sentenza “rivestono un significato prossimo allo zero”, perchè non attestanti l’insussistenza dei vizi.

Di contrario avviso è stata l’opinione dei giudici di merito, adeguatamente motivata.

In particolare la sentenza di primo grado, richiamata in controricorso e confermata dalla Corte di appello, ha evidenziato che il R., che è, l’organismo nazionale delegato alla vigilanza sulla idoneità alla navigazione, aveva confermato l’esito della visita relativa allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico, protezione incendi, sistemazione fanali. Ha altresì ritenuto completa l’attestazione sulla generale idoneità della cosa venduta grazie alla certificazione della capitaneria di porto, relativa agli altri apparati di sicurezza non di competenza R.. Infine ha dato atto che il documento R. aveva dichiarato l’imbarcazione abilitata alla navigazione.

Quanto alla ctu il giudice di primo grado aveva negato l’ammissione perchè parteattrice non aveva neanche indicato dove fosse la barca e aveva omesso di produrre persino delle fotografie comprovanti le proprie affermazioni.

La Corte d’appello ha rintuzzato le censure in proposito, facendo presente che l’appellante aveva solo prodotto un preventivo non confermato, ed anzi smentito, dalle testimonianze escusse, debitamente analizzate a pag. 9, che si aggiungono alle considerazioni sull’accettazione dello scafo, da parte dell’esperto e competente acquirente, nelle condizioni in cui si trovava e quindi con possibili carenze non invalidanti.

Il recesso del compratore era quindi, sotto questo decisivo aspetto, del tutto immotivato e la sentenza non è scalfita dalle apodittiche censure svolte, che non trovano riscontro nello sviluppo istruttorio e nelle valutazioni di merito della Corte di appello, insindacabili in questa sede, perchè congrue e argomentate.

5) Anche il quarto motivo, che denuncia “omessa motivazione circa la valutazione di ulteriori profili di illegittimità del recesso del venditore ed illegittima estensione del contraddittorio ai due soci del venditore” non merita accoglimento.

Inutilmente il ricorso si duole del fatto che G. non abbia prodotto in giudizio la procura rilasciatagli da C. e V. per alienare la barca.

Rileva in primo luogo la circostanza, decisiva ai fini di cui al ricorso, che costituendosi e assumendo le posizioni del G., i due comproprietari hanno fattivamente confermato l’operato del rappresentante, ratificandolo, il che sarebbe stato insensato se la chiamata in causa disposta dal giudice non avesse avuto base in una situazione di comproprietà e di mandato (che poteva essere anche orale) alla ricerca di un acquirente; è comunque la formulazione della censura ad essere incongrua.

E’ infatti ricollegata all’insistenza sulla giustificazione della convocazione in Bergamo, spiegata dal G. con motivi di salute di uno dei venditori: trattasi di questione superata per quanto osservato con riguardo al primo motivo. Per quanto sopra osservato circa la ratifica dell’operato del rappresentante, restano prive di peso le allusioni prive di riferimenti normativi e giurisprudenziali specifici, indispensabili per il ricorso in cassazione (Cass. 17125/07; 4036/11) circa l’invalidità del recesso comunicato dal solo G. e la nullità del preliminare.

Ancora una volta poi il ricorso non coglie la ratio decidendi della Corte di appello, la quale, come sopra anticipato, fa leva sul pieno consenso dei comproprietari: la Corte di appello ha infatti evidenziato che essi presero parte con il G. alla successiva documentata vendita dell’imbarcazione a terzi, coniugi P. – B., elemento ritenuto inequivocabile dalla Corte di appello per confermare quanto già ritenuto dal primo giudice circa la sussistenza dei poteri di rappresentanza.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in, relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a parte resistente delle spese di lite liquidate in Euro 3.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA