Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18278 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 404/2014 proposto da:

COSTRUZIONI EDILI NUOVA EDIL KONAN S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI SALVIUCCI N 1, presso lo studio dell’avvocato

RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

MACCHION;

– ricorrente –

contro

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,

LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 313/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/07/2013 R.G.N. 513/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla soc Nuova Edil Konan avverso la cartella emessa dall’Inps ed il provvedimento Inail di variazione del rapporto, adottati dai due enti in relazione all’accertamento ispettivo del 14/11/2009. La Corte ha rilevato che l’ispezione aveva accertato un’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera; che la soc Nuova Edil Konan aveva posto in essere una serie di contratti di subappalto a decorrere dal gennaio 2008, con la soc Costruzioni Cementi Armati (CCA); che era emerso che la CCA era del tutto priva di una sua organizzazione; che, infatti, l’attività di detta impresa si esauriva nell’inviare propri dipendenti nei cantieri per lavorare sotto la direzione altrui, operando senza rischio di impresa ed in assenza di elementi probatori dai quali desumere che l’esecuzione delle opere subappaltate dalla soc ricorrente fosse stata realizzata dalla CCA attraverso una propria organizzazione di mezzi e di personale.

Quanto all’intervenuta abrogazione della L. n. 1369 del 1960, ed all’applicabilità della somministrazione di lavoro, eccepita dall’opponente, la Corte territoriale ha affermato che,ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 2, la somministrazione di lavoratori poteva avvenire solo ad opera dei soggetti espressamente autorizzati dalla legge alle condizioni ivi previste e che, al di fuori di tali ipotesi, l’intermediazione rimaneva illecita.

2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la soc Nuova Edil Konan srl. Resistono l’Inps e l’Inail. Quest’ultimo deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,23,27 e 29, vizio di motivazione su un punto decisivo.

Lamenta che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276, citato e dell’abrogazione della L. n. 1369 del 1960, non sussisterebbe più un divieto generale di intermediazione di manodopera, ma solo la fattispecie della somministrazione irregolare di cui alla D.Lgs. n. 276, art. 27, citato, la quale, tuttavia, non potrebbe essere fatta valere dall’Inps,ma solo dai singoli lavoratori interessati i quali avrebbero potuto richiedere la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la committente, con la conseguenza che, nella fattispecie, i lavoratori interessati non avrebbero potuto essere ritenuti alle dipendenze della Nuova Edil Konan.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, nonchè l’omesso motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la Corte non aveva esaminato che l’obbligazione contributiva era stata assolta dalla CCA,come risultava dai modelli DURC prodotti in giudizio.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame della censura di cui al motivo precedente.

4. Circa il primo motivo va rilevato che la Corte territoriale ha escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta alla somministrazione di lavoratori di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, sottolineando che tale ipotesi poteva configurarsi solo nel caso di somministratore a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 4 e 5, dello stesso D.Lgs.. Secondo la Corte territoriale la fattispecie in esame, da ricondursi, invece, a “pseudo contratti di appalto”, era e restava illecita (in base agli argomenti ampiamente esposti nella motivazione) ed, anzi, secondo la Corte territoriale, i lavoratori avevano lavorato in condizioni di sostanziale dipendenza dalla committente di cui dovevano essere considerati dipendenti con ogni conseguenza circa l’obbligo della Nuova Edil Konan di pagare i contributi.

Premesso che la L. n. 1369 del 1960, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, e che, dunque,ogni contraria affermazione ravvisabile nella sentenza impugnata è censurabile, va, comunque, affermato che la Corte territoriale non ha posto in essere alcuna violazione delle leggi denunciate accertando,da un lato, l’illiceità dei contratti di appalto,con ampia ed esauriente motivazione, e dall’altro confermando il diritto degli enti previdenziali a pretendere il pagamento dei contributi omessi dall’appaltatore nei confronti della committente ed anzi pervenendo ad affermare la sussistenza di rapporti di lavoro alle dipendenze della committente.

Anche ai sensi della nuova normativa l’appalto, posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, in mancanza dei requisiti di autonomia e genuinità, quale risulta accertato nella fattispecie in esame, resta illecito. In tale ipotesi sussiste la responsabilità ex lege del committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs., citato, in solido con l’appaltatore per il pagamento delle retribuzioni verso i lavoratori addetti all’appalto e dei contributi verso gli enti previdenziali.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il diritto del lavoratore di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione ai sensi dell’art. 29, comma 3 bis, D.Lgs., citato, in caso di appalto illecito, non esclude sia il potere degli enti previdenziali di agire nei confronti del committente ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per il recupero dei contributi omessi dall’appaltatore, sia, come nella fattispecie in esame, per il riconoscimento di veri e propri rapporti di lavoro subordinato con il committente, avendo la Corte territoriale ritenuto sussisterne i requisiti, avuto riguardo alla natura di diritti indisponibili dei diritti previdenziali la cui tutela e realizzazione non può dipendere dall’iniziativa del lavoratore.

Nella specie la Corte territoriale, dopo aver ampiamente motivato circa la sussistenza di appalti illeciti, ha affermato che i lavoratori avevano lavorato in condizioni di sostanziale dipendenza dal committente e dunque da considerarsi dipendenti di quest’ultimo a tutti gli effetti, affermazioni non oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente, con ogni conseguenza, anche sotto tale profilo, circa l’obbligo di pagare i contributi agli istituti previdenziali. In definitiva, per le considerazioni che precedono, la Corte territoriale ha correttamente affermato l’obbligo della committente Nuova Edil Konan di pagare i contributi o premi omessi per i lavoratori addetti all’appalto.

5. Sono invece, fondati gli altri due motivi.

La Corte territoriale ha omesso di effettuare l’esame dell’efficacia satisfattiva dei pagamenti effettuati dall’appaltatrice a favore degli enti previdenziali così come richiesto.

I pagamenti a titolo contributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate,così come dispone l’art. 29, comma 3 bis, che rinvia al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 2. Tale principio costituisce un’applicazione della regola generale di cui all’art. 1180 c.c., che impone la verifica in concreto dell’avvenuto o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e terzo motivo nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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