Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18277 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 257-2015 proposto da:

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati PAOLO MENATO e GIAMPIERO

GIACINTI;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GENTILE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBERTO TANZARIELLO e GAETANO GANDOLFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3845/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/01/2014 R.G.N. 2673/2008.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 16148/2007, in data 18 gennaio 2014 ha rigettato la domanda promossa da R.B. nei confronti di Enel Distribuzione Spa volta ad ottenere il risarcimento del danno, per inadempimento contrattuale ex art. 2087 c.c., consistito nell’avere la società datrice di lavoro omesso di adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare lui e la moglie dalle aggressioni e minacce perpetrate nei loro confronti da altri dipendenti;

2. la Corte di Appello ha innanzi tutto considerato meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società già in primo grado, non essendo stata raggiunta la prova che gli episodi criminosi contestati fossero proseguiti oltre il 14 gennaio 1986, mentre il primo atto interruttivo era rappresentato proprio dal ricorso introduttivo del giudizio notificato il 16 dicembre 1996, oltre dieci anni dopo;

3. in ogni caso la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda anche nel merito, atteso che “alcuna responsabilità può essere addebitata alla società per non avere protetto il Sig. R. da altri dipendenti aziendali che – all’esito di indagini penali, di un processo penale ed anche del presente giudizio – non sono stati individuati come gli autori dei fatti criminosi”;

4. per la cassazione di tale sentenza R.B. propone ricorso con 2 motivi, cui resiste la società con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale sostanzialmente utilizzato una motivazione identica a quella ritenuta non corretta dalla sentenza della S.C. di cassazione e per non essersi attenuta ai principi di diritto indicati con la medesima sentenza”;

2. con il secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3) nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2935 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 9”; si deduce che “sia dalle risultanze documentali che dalle prove orali, emerge che la società Enel era stata messa a conoscenza di tutti gli episodi criminosi perpetrati dai dipendenti Enel ai danni” dei coniugi R. e che da tutta “l’ampia documentazione” prodotta risultava “comprovato che i fatti pregiudizievoli all’odierno ricorrente sono stati posti in essere dai dipendenti all’epoca di Enel Spa”;

3. il rigetto della domanda attorea da parte della Corte barese si basa su di una duplice ratio decidendi fondata l’una sull’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto preteso, su cui si articola il primo motivo di ricorso per cassazione e relativo anche alla cassazione con rinvio della precedente pronuncia, e l’altra sulla infondatezza nel merito del medesimo diritto, ratio ulteriore investita dal secondo mezzo di gravame, rispetto alla quale non viene in discussione la precedente statuizione di questa Corte;

4. il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile perchè oltre a denunciare vizi di insufficiente ed erronea motivazione non più censurabili nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014), pure dove solo formalmente denuncia errores in iudicando, nella sostanza critica, anche attraverso generici rinvii a “risultanze documentali e prove orali”, la ricostruzione dei fatti storici quale svolta dal giudice del merito cui compete, invocando un sindacato inibito a questa Corte di legittimità;

5. pertanto, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), può ritenersi, nel caso di specie, che l’indicata fondamentale ragione della decisione di rigetto nel merito della pretesa azionata, per accertata assenza di responsabilità della società datrice di lavoro, “resiste” all’impugnazione proposta di ricorrente è del tutto ultronea la verifica dell’altra censura, perchè l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

6. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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