Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18277 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1304-2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FORTUNATO COSIMO DAMIANO;

– ricorrente –

contro

SKY ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato LABATE ANTONIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9432/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ti ricorrente, Lugi Stabile, aveva in essere un contratto con Sky, per la visione di programmi televisivi ad uso privato.

Nel corso di un controllo nell’esercizio pubblico gestito dal ricorrente, un agente della società Sky ha riscontrato che la smart. card di costui era utilizzata in quel locale pubblico per la visione di una partita di calcio criptata.

SKY ha dunque agito in giudizio per chiedere l’adempimento della penale pattuita per l’uso non conforme al contratto della smart. card, nella misura di 4.120,00 euro.

Il ricorrente si è costituito in giudizio opponendosi a tale richiesta, che però è stata accolta dal giudice di pace, e confermata dal Tribunale in appello.

Il ricorrente contesta ora questa decisione di secondo grado con quattro motivi. V’è costituzione di Sky Italia srl con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ratio della sentenza impugnata.

Il Tribunale innanzitutto ritiene fornita la prova dell’uso scorretto, contrattualmente non autorizzato, della smart. card, atteso l’esito della prova testimoniale assunta; di conseguenza ritiene legittimo il ricorso, da parte di Sky, alla penale contrattuale, che lo stesso Tribunale considera non eccessiva e non iniqua, ma rientrante nella misura imposta dai contrapposti interessi delle parti.

2.1. – Il ricorrente contesta questa ratio con quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Ritiene che la clausola penale sia vessatoria e che il Tribunale avrebbe dovuto rilevarne la nullità per difetto di sottoscrizione, in quanto predisposta in un modulo per adesione.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso ricorrente riferisce che il Tribunale ha considerato tardiva l’eccezione di vessatorietà, e contrasta quest’affermazione semplicemente dicendo che invece l’eccezione era stata fatta in comparsa di costituzione. Egli tuttavia non allega di aver proposto l’eccezione, e, comunque dal testo della decisione di appello, la questione della nullità della clausola neanche risulta discussa.

Non v’è, ossia, una pronuncia su tale questione da impugnare.

2.2. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto provato l’uso indebito della smart. card, senza che vi fossero in realtà prove sufficienti, basandosi solo sulla testimonianza dell’agente Sky.

Ti motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente rubrica della violazione di legge, censura un apprezzamento di fatto: quello relativo alla sufficienza della prova addotta a sostegno della domanda, giudizio rimesso al giudice di merito e censurabile solo per difetto assoluto di motivazione.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1384 c.c..

Il ricorrente ritiene ingiusta la decisione di non ridurre la penale ad equità, sostenendo di non avere mai richiesto misure alternative, come quella di contenere la penale in due anni di abbonamento o altro. Il motivo è inammissibile in quanto non censura di fatto la decisione impugnata, ossia non dice perchè il rifiuto del Tribunale di ridurre la penale è errato, e non indica le ragioni che fonderebbero la riduzione, limitandosi a contestare di aver prospettato quantificazioni alternative del danno. Manca un qualche argomento a sostegno della manifesta inquità della clausola penale.

2.4. – L’ultimo motivo denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c..

Il ricorrente suppone erronea applicazione della regola della soccombenza, in quanto il Tribunale avrebbe, quanto al difetto di motivazione del primo grado, ritenuto la fondatezza dell’appello.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale in un obiter ritiene, si, succintamente motivato un capo di sentenza, e provvede ad integrare la motivazione, ma ritiene comunque corretta la decisione del giudice di pace, cosi che non può dirsi che ha accolto l’appello, o che almeno ha ritenuto fondata una doglianza.

Non v’è in sostanza soccombenza reciproca, ma unilaterale del ricorrente.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento di 1500,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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