Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18276 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18276 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6822-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FRASCA GIOVANNI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 436/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 04/02/2016;

C3f

Data pubblicazione: 11/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,

Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo
grado con la quale era stato annullato il silenzio rifiuto
sull’istanza di rimborso proposta da Frasca Giovanni relativa a
IVA per l’anno 1990.
La parte intimata non si è costituita.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt.
22 e 53 d.lgs.n.546/1992, è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn.
13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla
notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del
servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la
costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si
avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o
dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”;
2)

“non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o

dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o
l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
Ric. 2017 n. 06822 sez. MT – ud. 21-06-2018
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affidato ad un motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR

ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio
postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio
timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la

mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini della
tempestività del deposito del ricorso in appello rilevasse la data
di spedizione dello stesso a mezzo posta e non quella di
ricezione dello stesso da parte del destinatario.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa
composizione.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione che pure
provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21.6.2018.
Il Presklente

legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in

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