Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18276 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 06/09/2011), n.18276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 86,

presso l’avv. Ilaria Scatena, rappresentato e difeso dall’avv.

Defilippi Claudio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Brescia in data 18

febbraio 2009, nel procedimento n. 487/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. N.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 18 febbraio 2009, con il quale la Corte di Appello di Brescia ha respinto il ricorso con il quale il medesimo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata di tre giudizi (separazione consensuale dei coniugi, modifica delle condizioni di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio) della durata complessiva di cinque anni e otto mesi per il giudizio di primo grado ;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Brescia ha respinto ricorso, rilevando che il ricorrente ha proposto tre autonomi e separati giudizi, ciascuno dei quali ha avuto una durata ragionevole;

3. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto,che deve tenersi conto della durata del procedimento complessivo protrattosi per cinque anni e otto mesi;

con il secondo motivo si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali;

– il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto il diritto all’equa riparazione è commisurato alla durata del singolo procedimento giurisdizionale e non è possibile cumulare i ritardi di più procedimenti anche se connessi (Cass. 2003/521); nella specie i giudizi proposti costituiscono tre autonomi procedimenti, promossi con separati ricorsi e aventi differenti domande;

– anche il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto nei giudizi di equa riparazione trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione la principio della soccombenza e tale principio non è in contrasto con l’art. 34 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come modificata dal protocollo n. 11 (Cass. 2003/13211; 2009/16542);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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