Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18276 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ TOSCANA DI EDIZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GRECO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAROTTI ANTONIO, giusta mandato
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO
ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRIGANTI MAURIZIO,
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1558/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 18/11/2005 r.g.n. 1278/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato TIGANI SAVA ANTONIO per delega MAURIZIO BRIGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il
ricorso e in subordine il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 – 18.11.2005, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, qualificò il rapporto intercorso nel periodo 25 maggio 1998 – 5 dicembre 1998 fra T.N. e la Società Toscana di Edizioni spa in termini di lavoro giornalistico subordinato in qualità di redattore di prima nomina e, ritenuta la sussistenza di una giusta causa di dimissioni da parte della T., condannò la parte datoriale al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e di indennità di mancato preavviso.
Avverso tale sentenza la Società Toscana di Edizioni spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimata T.N. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La disamina della svolta eccezione di inammissibilità è preliminare.
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non sarebbe stata notificata ai propri difensori costituiti presso il loro studio, bensì al domicilio reale della parte, con conseguente inidoneità della notifica così effettuata a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
La relata di notifica apposta in calce alla sentenza impugnata, comprensiva delle parti in grassetto, così testualmente recita:
“Firenze lì.
Alle richieste come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico della Corte di Appello di Firenze ho notificato copia del suesteso atto agli Avvocati ANTONIO MAROTTI e LUIGI MAROTTI, con Studio in Firenze, Via Maggio n. 28 quali procuratori domiciliatari costituiti della SOCIETA’ TOSCANA DI EDIZIONI Spa, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. S.G., con sede legale in (OMISSIS), mediante consegna fattane a mani di dell’impiegata C. C. tg. (OMISSIS)” (segue il timbro e la firma dell’Ufficiale Giudiziario).
Risulta dunque di piana evidenza che la notifica, secondo quanto attestato dal pubblico ufficiale notificante, è stata effettuata non alla parte personalmente, ma ai suoi difensori costituiti nel loro studio; per contrastare tale fidefacente affermazione, la ricorrente avrebbe quindi dovuto proporre querela di falso, il che neppure ha dedotto di aver fatto.
Deve quindi ritenersi l’idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.
Il ricorso è stato invece notificato il 15.11.2006 (cfr relata in calce), perciò ampiamente dopo il decorso di tale termine.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando assorbita la disamina delle doglianze svolte.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese, che liquida in Euro 13,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010