Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18275 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22519-2014 proposto da:

C.A., (OMISSIS), G.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERTOLONI 27 int. 5, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TERNI, c.f. (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO GENNARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2014 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI RANALLI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A. e l’avv. G.L. propongono ricorso per cassazione, illustrato da due successive memorie, contro il Comune di Terni, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Terni del 14.4.2014, che ha dichiarato inammissibile l’appello del Consorzio agrario interprovinciale di Terni e Rieti scrl in liquidazione coatta amministrativa e rigettato il loro appello a sentenza del GP, con condanna alle spese sul presupposto che non esistesse un titolo autorizzativo per una grande struttura per mq 4473 ma solo per un esercizio al minuto di mq 630, circostanza di cui era ben consapevole il commissario liquidatore opponente che aveva chiesto il rilascio e la condotta sanzionata era costituita dall’assenza di autorizzazione comunale e di nulla osta regionale.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 113 e 153 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2 per la assoluta buona fede del trasgressore; 2) omesso valutazione di fatto decisivo, difetto di motivazione ed irrazionalità del percorso argomentativo e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 perchè la sanzione è stata applicata sulla scorta di normativa sopravvenuta non applicabile; 3) violazione del D.M. n. 55 del 2014 in ordine alla liquidazione delle spese.

All’udienza del 7.7.2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo disponendo la notifica alla parte personalmente essendo deceduto l’avv. A.A., legale del Comune di Terni.

Le censure, come proposte, non meritano accoglimento.

Sulla prima va osservato che la buona fede del trasgressore è irrilevante di fronte alla oggettiva esistenza della condotta sanzionata di cui era ben consapevole la parte e la sentenza ha escluso un errore incolpevole richiamando Cass. 9.1.2008 n. 228 e Cass. 11.6.2007 n. 13610.

Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire; la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza “vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità”, come non può ritenersi nella specie trattandosi di attività che necessita di specifica assistenza tecnica, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi.

Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92).

Sulla seconda, che sembra essere almeno in parte nuova come proposta, la sentenza ha osservato che una condotta illecita protratta per anni non costituisce una esimente ed, in ogni caso, si applica la sanzione vigente al momento dell’accertamento.

Vanno, comunque, condivise le deduzioni del controricorrente secondo il quale i ricorrenti, lungi dall’invocare nel giudizio di merito la preesistenza rispetto alla L. n. 426 del 1971 dell’attivata struttura consortile, hanno invocato al contrario l’applicazione alla condotta contestata proprio della normativa dettata dalla L. n. 426 del 1971 (pagina 5 punto 3.2. della sentenza del Tribunale che ha respinto il motivo di appello affermando testualmente – anche in tal caso sussisterebbe la condotta illecita contestata stante che tale disciplina, al pari di quella dettata dalla 1. 114/1998, richiede per l’attivazione di una grande struttura di vendita sia l’autorizzazione sindacale sia il nulla osta della Regione (ex artt. 24 e 27) entrambi insussistenti nella specie;

La censura sulle spese è generica non deducendosi una violazione dei massimi tariffari.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2500 di cui 2300 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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