Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18275 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 381-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato MAURO MONTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LOVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/06/2013 R.G.N. 963/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame, svolto dall’INPS nei confronti di B.M., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il versamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti;

2. la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’attuale intimato, socio accomandatario della società Gaben Immobiliare s.a.s., gestiva esclusivamente la locazione di un unico immobile del quale riscuoteva canoni di locazione, per cui non era svolta alcuna attività d’impresa ma di mero godimento di un unico bene immobile;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208;

4. B.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo che (come osservato già da questa Corte di legittimità in numerose decisioni, fra le tante v., Cass. n. 27947 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’attuale intimato, essendo stato ben evidenziato che quest’ultimo si limitava alla locazione dell’unico immobile della società;

6. secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione;

7. infatti, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta;

8. quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

9. quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. Cass. n. 3145 del 2013; Cass. n. 12981 del 2018; Cass. 27376 del 2016) e tale presupposto non ricorre nella specie, come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di un solo immobile concesso in locazione;

10. va, quindi, esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente ed in definitiva il ricorso va rigettato;

11. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 800,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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