Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18275 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIUSEPPINA GIANNICO, NICOLA VALENTE, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/03/2009 r.g.n. 919/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna, confermando la decisione del Tribunale di Ravenna, ha accolto la domanda proposta da Z.M. nei confronti dell’INPS per ottenere il calcolo della pensione di cui era titolare determinando il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente (nella specie, per disoccupazione involontaria), con l’inclusione, nella base di calcolo, degli emolumenti extra mensili (ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva delle ferie non godute) percepiti in costanza di lavoro nei vari anni solari.

Il giudice d’appello, richiamandosi a numerose conformi pronunce di questa Corte, ha osservato che l’inclusione degli emolumenti extra mensili si giustifica per il fatto che essi rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e che tale nozione – ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile – deve trovare applicazione non solo per le settimane coperte da contribuzione effettiva ma anche per le settimane coperte da contribuzione figurativa.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’intimata resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo la sentenza d’appello è censurata dall’INPS per violazione e falsa applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8 nonchè per vizio di motivazione.

Tesi dell’Istituto è che il legislatore abbia voluto adottare, per determinare il valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa, criteri diversi da quelli generali, in considerazione delle particolari caratteristiche di tali periodi, in cui è assente l’attività lavorativa , e adottare , quindi, il criterio della retribuzione percepita durante le settimane lavorative, con esclusione delle componenti non attribuite in connessione con l’indicato riferimento temporale.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Osserva il Collegio che, nella risoluzione della presente controversia, occorre muovere dal rilievo che la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi, prevista dalla disposizione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa), è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 c.c. e segg.), di generale applicazione, in quanto comprende non soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore “riceve” (così, testualmente, la L. n. 153 del 1969, art. 12, cit.), oppure “ha diritto di ricevere” (in tal senso, v., per tutte, Cass. n. 1898 del 1997, n. 3630 del 1999, n. 5002 del 1999, n. 12122 del 1999), dal datore di lavoro, “in dipendenza del rapporto di lavoro”, restandone escluse soltanto le “voci” espressamente e tassativamente indicate dal medesimo art. 12.

4. Questa stessa (più ampia) nozione deve essere utilizzata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, dal momento che questa risulta commisurata – nel vigore (o, comunque, nel caso di applicazione in via transitoria) del sistema retributivo di calcolo delle pensioni (com’è pacifico nella controversia in oggetto) – alla retribuzione imponibile ai fini contributivi (ai sensi D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 2 e successive modifiche).

5. E poichè gli emolumenti extramensili di cui si discute (ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva delle ferie non godute) rientrano, secondo la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte (per tutte, Cass. n. 677 del 1993, n. 8791 del 1995, n. 4839 del 1998: in senso contrario, ma con riferimento alla sola indennità sostitutiva delle ferie, Cass. n. 10173 del 2000), nell’ampia nozione di retribuzione imponibile sopra indicata, anch’essi concorrono ad integrare la base di calcolo del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”, cui fa riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8 (in termini, Cass. n. 17502 del 2009, n. 16313 del 2004, n. 761 del 2004, n. 7846 del 2003 e numerose altre conformi).

6. La tesi contraria proposta dall’Istituto ricorrente è frutto di una interpretazione restrittiva della L. n. 155 del 1981, art. 8 cit., che non è giustificata dal testo normativo, laddove ha espressamente previsto “che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro”, non potendosi da esso argomentare l’esistenza di un intento derogatorio della disciplina generale, nel senso di escludere dalla nozione di retribuzione imponibile, le “voci” spettanti indipendentemente dal lavoro svolto e non strettamente commisurate ai periodi di lavoro prestato.

7. In conclusione, la lettura della disposizione della L. n. 155 del 1981, art. 8 fornita dai giudici di merito, appare pienamente aderente al testo normativo, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte, laddove le tesi difensive oggi proposte dall’INPS non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle occasioni in cui questo giudice di legittimità ha avuto modo di occuparsi della questione, o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della sua funzione (di rilevanza costituzionale) di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, in modo che risulti garantita , attraverso quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, l’effettività del principio costituzionale di uguaglianza (cfr. Cass. 4 luglio 2003 n. 10615, 15 aprile 2003 n. 5994).

8. Il ricorso dell’INPS va, pertanto, rigettato.

9. L’Istituto ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore della resistente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12,00 per esborsi e in Euro 2000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarsi a favore dell’avv. G. Sante Assennato, difensore della resistente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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