Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18274 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18274 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 17746-2013 proposto da:
CANDELA ANTONINO C.E. CNDNNN53B14E9741, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. SERPIERI 8, presso lo
studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO;
– intimato –

2018
1673

avverso la sentenza n. 837/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 27/07/2012, R. G. N.
1528/2010.

Data pubblicazione: 11/07/2018

R.G. 17746/2013

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice del lavoro
del Tribunale di Trapani, che aveva respinto la domanda proposta dall’ing. Antonino Candela
nei confronti del Comune di Mazara del Vallo diretta a ottenere la condanna dell’Ente
convenuto al pagamento del compenso di cui all’art. 18 L. 109 del 1994, spettante al
dirigente che abbia svolto le funzioni di Responsabile unico del procedimento.
2. Il Candela, dipendente del Comune di Mazara del Vallo dal 18.9.1990 al 31.12.2005,

del settore servizi alla città (fino al 1.1.2005), aveva adito il Giudice del lavoro sostenendo
che, con determinazioni del Sindaco n. 38 e n. 39 del 17.2.2004, era stato nominato
Responsabile unico . del procedimento per la progettazione, affidamento ed esecuzione di
alcuni lavori pubblici, ma che pure nel periodo anteriore a tale nomina formale di R.U.P.,
aveva svolto le medesime mansioni di responsabile unico del procedimento, strettamente
connesse alla funzione di dirigente dell’Ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Mazara del
Vallo; che per tale periodo anteriore al 2004 non aveva percepito il compenso di cui all’art.
18 L. n. 109 del 1994, seppure l’art. 5, comma 2, L. n. 241/90, come recepito dalla legge
regionale n. 10/91 art. 5, prevedesse che il dirigente è autonomamente responsabile di tutti
i procedimenti assegnati al settore di competenza, a meno che non provveda egli stesso ad
assegnare ad altro funzionario la relativa pratica o progetto. Aveva prospettato inoltre che
il compenso spetta al preposto pur nell’ipotesi in cui l’attività di progettazione sia stata
affidata ad un progettista esterno anziché agli uffici tecnici interni.
3. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di rigetto della domanda, ha osservato:
– che, a norma dell”art. 7 L. n. 109 del 1994, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a)
nominano, ai sensi della legge n. 241/1990 e succ. mod., un Responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
– che la specificità di tale funzione esclude, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante,
che possa trovare applicazione l’art. 5 L. n. 241/90, disposizione che riguarda gli ordinari

dapprima quale dirigente del settore lavori pubblici (fino al 20.9.2004) e poi quale dirigente

procedimenti amministrativi e non regola la diversa ipotesi della figura del responsabile
unico del procedimento in materia di lavori pubblici, le cui competenze, caratterizzate da
elevata complessità e richiedenti cognizioni tecniche di particolare rilievo, non sono
surrogabili dall’intervento del funzionario preposto all’unità organizzativa, che potrebbe
anche non essere un tecnico, con evidente violazione dell’art. 7, comma 5, I. n. 109/94;
– che, dunque, presupposto indefettibile per esercizio delle funzioni di responsabile unico del
procedimento in materia di lavori pubblici è l’investitura formale, attraverso il
provvedimento di nomina e ogni eventuale attività svolta anteriormente all’adozione di tale

o. Iv

AL

R.G. 17746/2013

provvedimento non può dar luogo al riconoscimento del compenso di cui all’articolo 18
comma 1 L. n. 109/94.
3.1. La Corte di appello ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte dei Conti, sez.
reg. Sardegna (sentenza n. 395 del 2011) secondo cui il compenso di cui all’articolo 18 ha
carattere premiale ed è destinato al personale che abbia redatto direttamente il progetto
esecutivo; tale compenso non può essere corrisposto ai dipendenti dell’ufficio tecnico a titolo

esterni all’amministrazione e, ove tale erogazione sia avvenuta in difetto dei presupposti, la
stessa integra un danno erariale.
3.2. Infine, ha osservato che la prova espletata in primo grado non aveva evidenziato alcun
intervento del Candela nell’attività dei progettisti esterni, ma solo attività riconducibili ai
compiti propri di dirigente preposto al settore dei lavori pubblici.
4. Per la cassazione di tale sentenza l’ing. Antonino Candela ha proposto ricorso affidato ad
un unico motivo, seguito da memoria. Il Comune di Mazara del Vallo è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 I.
n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Il ricorrente premette che “ancor prima della
formale nomina a R.U.P. per la progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori (nomina
avvenuta il 17.2.2004)…ha svolto ugualmente le mansioni suddette (di R.U.P.) in quanto
strettamente connesse alla funzione di dirigente dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di
Mazara del Vallo” e richiama il testo dell’art.5 della legge 241 del 1990, evidenziando che la
chiarezza del testo normativo non lascia spazio alcuno ad una diversa interpretazione e
applicazione, poiché tale legge – e i successivi regolamenti attuativi dell’art. 18 – non
prevedono, quale presupposto necessario per il diritto al compenso, l’emanazione da parte
dell’ente di un atto formale di nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il ricorso e’ infondato.
3. L’odierno ricorrente ritiene che, in quanto preposto a dirigere l’Ufficio tecnico LL.PP. del
Comune di Mazara del Vallo, sia da considerare R.U.P. in forza dell’art. 5 legge n. 241 del
1990 (responsabile del procedimento), poiché tale norma dispone, al primo comma, che “il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; al
secondo comma, che “fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma
primo, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma primo dell’articolo 4”.

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di incentivi per la progettazione nelle ipotesi in cui questa sia stata affidata a soggetti

R.G. 17746/2013

4. Tale tesi non può essere accolta. Come esattamente ritenuto dalla Corte di appello, la
fattispecie è regolata da una disciplina speciale, che esclude l’applicabilità della disciplina
generale dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 5 citato; essa è precisamente
regolata dalla legge n. 109 del 1994, art. 7 (misure per l’adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione). Tale disposizione, nel testo vigente

ratione temporis

all’epoca dei fatti dedotti in giudizio, al primo comma, dispone che

“I soggetti di cui

ossia le Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le
amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto
pubblico, “nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”; al terzo comma, che il R.U.P. “formula
proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per
l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza” (…);
comma, che il regolamento

al quarto

“disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del

procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore
dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e
durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni….”.
5. Alla stregua di tale disciplina, nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione
di R.U.P. deve essere formale, come si evince chiaramente dal dato testuale del primo
comma dell’art. 7 legge n. 109 del 1994, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.
415 del 1998, secondo cui occorre che le Pubbliche Amministrazioni e gli Ente pubblici di cui
all’art. 2, comma 2, lett. a) provvedano alla

“nomina” di “un responsabile unico del

procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”.

Il rilievo è

decisivo, in quanto per il periodo anteriore al formale conferimento delle funzioni di R.U.P.
non può essere riconosciuto al ricorrente il compenso di cui all’art. 18 legge n. 109 del

3

all’articolo 2, comma 2, lettera a)”,

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1994, nel testo modificato dalla legge n. 144 del 1999 (modifiche alla disciplina del Fondo
per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).
7.

Per tali assorbenti ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Nulla va disposto quanto alle

spese del giudizio di legittimità, essendo parte convenuta rimasta intimata.
8. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.

dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2018

13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24

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