Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18274 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 08/07/2019), n.18274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4041-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO CANESSA;

– controricorrente –

e

EQUITALIA CENTRO S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1115/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/10/2013 R.G.N. 415/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accoglieva l’opposizione proposta da A.G. avverso là cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto la contribuzione asseritamente da lei dovuta in qualità di socia della s.n.c. Porticato Immobiliare di A.G. & C. per l’anno 2010;

2. la Corte di merito – per quello ancora di rilievo in questa sede osservava che la predetta società si limitava a percepire il canone riveniente dall’affitto dell’unico immobile di cui era proprietaria e, comunque, l’istituto non aveva fornito neppure la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale, con abitualità e prevalenza, da parte della A.;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; Equitalia Centro s.p.a. un. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1nonchè della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e ss., L. n. 1397 del 1960, art. 2,artt. 2291,2298 e 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio di una società in nome collettivo era per ciò stesso, quale soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale;

5. il motivo è infondato in quanto presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi; nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la s.n.c. Porticato Immobiliare di A.G. & C., di cui la A. era social non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione di un fondo commerciale di cui era proprietaria;

6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale. Peraltro, la Corte territoriale, ha anche acclarato che l’attività svolta dalla A. quale socia della predetta società non rivestiva neppure i caratteri della abitualità e prevalenza;

7. pertanto, il ricorso va rigettato;

8. le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore della A.; non si provvede in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. rimasta intimata;

9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di A.G. liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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