Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18274 del 06/09/2011
Cassazione civile sez. I, 06/09/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 06/09/2011), n.18274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASACALENDA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso lo
studio dell’avvocato PERONE LUIGI ROSARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUIDA ANTONIO, giusta procura a margine della comparsa
di costituzione e risposta;
– ricorrente –
contro
IMPRESA MUROLO FILIPPO & C. SAS, in persona del legale
rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZARA 16, presso
lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SALVATORE, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine dell’atto di citazione in appello;
– resistente –
e contro
REGIONE MOLISE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 264/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 24/10/07, depositata il 20/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il comune di Casacalenda ha proposto istanza per regolamento di competenza nei confronti della sentenza non definitiva della corte d’appello di Campobasso del 20 novembre 2007 che ha dichiarato inammissibile la chiamata della regione Molise nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso il 17 agosto 2001 in favore dell’Impresa Murolo Filippo & c, appaltatrice di lavori di miglioramento della rete idrica e della rete fognante del predetto comune, oggetto di finanziamento regionale, in quanto nel disciplinare allegato alla delibera regionale di finanziamento del 30 aprile 1992 era prevista la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie che sarebbero insorte tra l’ente finanziatore e l’ente locale finanziato;
che, premesso che il regolamento sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 il comune deduce che la clausola compromissoria sarebbe nulla per violazione della Legge Finanziaria per il 2008, art. 3, commi 19 e 21 (L. 24 dicembre 2007, n. 24), degli artt. 241 e 253 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e della sentenza della corte costituzionale n. 152 del 1996;
che l’impresa appaltatrice ha eccepito l’inammissibilità, o, in subordine, l’infondatezza del regolamento di competenza;
che il procuratore generale ha chiesto che il regolamento, da ritenere ammissibile, sia nel merito rigettato.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, con ordinanza del 6 settembre 2010, n. 19047, le sezioni unite di questa corte, risolvendo il contrasto insorto all’interno della propria giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui la disciplina sull’impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell’art. 819 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006;
che la stessa ordinanza, nelle ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento arbitrale non sia stato iniziato ha ritenuto applicabili i principi della perpetuano jiurisdictionis e del tempus regit actum;
che, pertanto, il regolamento di competenza è inammissibile perchè relativo a domanda introdotta prima dell’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006;
che, atteso il contrasto giurisprudenziale in precedenza esistente sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio tra il comune ricorrente e l’impresa appaltatrice, mentre nei rapporti tra il ricorrente e la regione non si deve provvedere sulle spese non avendo la regione svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese nei rapporto tra il ricorrente e l’Impresa Murolo Filippo & C. s.a.s.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi sezione prima civile, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011