Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18274 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 47-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

RODODENDRI 11, presso lo studio dell’avvocato GUIDONI FEDERICO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6254/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito di un procedimento iniziato da ben 47 parti per i danni da emotrasfusione contro il Ministero della salute, è intervenuta, prima dell’udienza di prima comparizione, S.F., la quale ha poi chiesto ed ottenuto separazione della sua causa dalle altre.

Disposta la detta separazione, il processo e proseguito dunque autonomamente, e si è concluso in primo grado con la dichiarazione di prescrizione, mentre su appello della S., l’eccezione di prescrizione fatta dal Ministero in primo grado è stata ritenuta tardiva. Il Ministero ricorre avverso tale decisione con due motivi, cui si oppone la S. con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ratio della decisione impugnata.

La sentenza impugnata riconosce che la causa seguita alla separazione del giudizio è solo la prosecuzione di quella originaria, ma poi conclude nel senso che, in quest’ultima, l’eccezione di prescrizione andava fatta nei termini di cui all’art. 180 c.p.c., e dunque reiterata anche se era stata formulata tempestivamente nel giudizio di provenienza, ossia prima della separazione dei procedimenti.

L’affermazione astratta sembra essere conseguenza del fatto che la corte non riviene tra gli atti il fascicolo di primo grado contenente la comparsa di risposta (del 26.7.2002) in cui era formulata l’eccezione di prescrizione, e dunque non ne tiene conto.

2. – Il Ministero propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. apparendogli contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, ammette che il giudizio separato è la prosecuzione di quello iniziale, salvo però a ritenere non sufficiente ai fini di quel giudizio l’eccezione di prescrizione fatta in quest’ultimo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 166,167 e 180 c.p.c..

La tesi del Ministero è che il giudice di appello ha errato nel ritenere che la tempestività della eccezione andasse valutata ai termini del vecchio art. 180 c.p.c. e non già degli artt. 166 e 167 c.p.c.. E ciò, a maggior ragione, se si pensa alla circostanza di avere ammesso che il giudizio separato è mera prosecuzione di quello inziale, nel quale, per l’appunto, l’eccezione di prescrizione era stata fatta tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta.

3. – I motivi sono fondati.

La ratio della sentenza impugnata è errata. Se il giudizio separato è mera prosecuzione di quello da cui origina, le eccezioni (compresa quella di prescrizione) fatte in quest’ultimo valgono anche per quello. Cosi che la tempestività della eccezione di prescrizione è rispettata se l’eccezione è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta fatta nel giudizio originario. non occorre che in quello separato venga reiterata nei termini di cui all’art. 180 c.p.c..

Si consideri altresì che, come afferma la sentenza impugnata (p. 6) il Ministero è stato avvisato della esistenza del giudizio separato, ossia del fatto che la posizione della S. proseguiva in autonomo giudizio, quando quest’ultimo era già in fase avanzata (era stata espletata la CTU), cosi che non poteva il Ministero in quel giudizio (quello separato) rispettare i termini di cui all’art. 180 c.p.c..

La sentenza va dunque cassata con rinvio affinchè si verifichi la tempestività della eccezione con riferimento alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio originario, che si assume successiva all’intervento della S., e dunque fatta anche per paralizzare la domanda di quest’ultima.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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