Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18273 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 08/07/2019), n.18273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28585-2013 proposto da:

FONDAZIONE ENPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GULLI TOMMASO 11, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

DATA MEDICA PADOVA S.P.A., EUGANEA MEDICA S.r.l., CE.ME.S. S.R.L.,

CDI CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO S.P.A., LABORATORIO DOTT. PASQUALE

PIGNATELLI S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9523/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2012 R.G.N. 4300/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza dell’11 dicembre 2012 la Corte d’appello di Roma in riforma della decisione del Tribunale in sede di rigetto del ricorso proposto da Data Medica Padova s.p.a., Euganea Medica s.r.l., CE.ME.S. s.r.l., CDI Centro Diagnostico Italiano s.p.a. e Laboratorio P.P. s.r.l. nei confronti della Fondazione Enpam (d’ora in avanti Enpam) ed inteso all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo contributivo commisurato al fatturato di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, – dichiarava che il contributo previdenziale richiesto dall’Enpam L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 39, non era dovuto nella misura del 2% del fatturato annuo societario, ma nella misura del 2% del fatturato relativo ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture e dei rapporti di accreditamento con il SSN;

2. ad avviso della Corte territoriale, in estrema sintesi, la individuazione della base imponibile non poteva che essere limitata ai compensi effettivamente liquidati ai professionisti medici, tale essendo l’unica interpretazione idonea a fugare ogni dubbio di costituzionalità della normativa, in quanto la lettura della norma proposta dall’ente previdenziale avrebbe comportato una ricaduta dell’imposizione contributiva anche su prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale rispetto a quello medico, nonchè su margini di guadagno non strettamente collegati alle prestazioni sanitarie;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso L’Enpam affidato a due motivi cui resistono con controricorso Data Medica Padova s.p.a., Euganea Medica s.r.l., CE.ME.S. s.r.l., CDI Centro Diagnostico Italiano s.p.a. e Laboratorio P.P. s.r.l.;

4. Data Medica Padova s.p.a., Euganea Medica s.r.l., CE.ME.S. s.r.l., CDI Centro Diagnostico Italiano s.p.a. hanno depositato documentazione dalla quale si dovrebbe evincere la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. non può dichiararsi cessata la materia del contendere come richiesto da Data Medica Padova s.p.a., Euganea Medica s.r.l., CE.ME.S. s.r.l. e CDI Centro Diagnostico Italiano s.p.a. in quanto la ricorrente Enpam ha insistito nel chiedere la decisione del ricorso evidenziando come le adesioni al Protocollo d’intesa siglato dall’Enpam e dalle associazioni di categoria in merito all’applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, depositate dalle indicate controricorrenti non prova l’effettivo pagamento dei contributi previdenziali dovuti all’Enpam (nulla è detto riguardo alla certificazione di esso ente del 17 maggio 2017 in cui si attesta che il CDI Centro Diagnostico Italiano s.p.a. è in regola con il versamento dei contributi dovuti al Fondo Specialisti Esterni ai sensi del citato L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39);

6. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e la falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8 quinquies, 8 sexies, art. 15 nonies, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonchè l'”erronea conoscenza dei fatti e dei presupposti” e l'”illogicità manifesta”. L’ampio e articolato motivo di ricorso è essenzialmente incentrato sulla ritenuta violazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1,comma 39, il quale, nel prevedere che le società operanti in regime di accreditamento col servizio sanitario nazionale sono tenute a versare all’ENPAM un contributo pari al 2% del fatturato annuo, ha inteso disporre che il contributo deve essere calcolato sulla base del fatturato prodotto dalla società attraverso l’attività dei medici e degli odontoiatri operanti presso di loro in regime libero professionale, e non invece sulla base dei compensi corrisposti ai menzionati professionisti. Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., comma 2, e la illogicità manifesta della sentenza evidenziandosi come secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 132 e 133 del 2 maggio 1984), l’obbligo contributivo è indipendente dalla prestazione e prescinde da ogni valutazione di vantaggiosità previdenziale per gli stessi soggetti obbligati, poichè è preordinato all’interesse generale, realizzando i doveri di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost.. Se ne deduce, quindi, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’imposizione che colpisce le società deve essere commisurata ai compensi e/o alle retribuzioni spettanti a ciascun lavoratore, perchè una tale tesi non è conforme alla logica solidaristica che connota gli obblighi di contribuzione delineata dagli artt. 38 e 53 Cost.;

7. le questioni proposte con il ricorso sono state già esaminate di questa Corte in precedenti analoghi (tra le varie: Cass. Cass. n. 2005 del 26 gennaio 2017; Cass. n. 11590 del 6 giugno 2016; Cass. n. 11516 del 3 giugno 2016) ai quali si intende dare continuità;

8. i due motivi del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente siccome connessi, sono fondati. In considerazione della pressochè totale sovrapponibilità delle argomentazioni delle parti con quelle espresse nei suindicati precedenti, ci si può qui limitare a richiamare quanto già affermato nei menzionati arresti, dandosi per acquisite le argomentazioni poste a sostegno del principio di diritto che è stato così espresso e che viene qui ribadito: ” Il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. n. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”;

9. pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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