Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18273 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. II, 06/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/09/2011), n.18273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. DITTA INDIVIDUALE in persona del Titolare e legale

rappresentante pro tempore Sig. R.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo

studio dell’avvocato SPADARO SALVATORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PELLICCIA RICCARDO;

– ricorrenti –

contro

LAVAJET DI F.A. DITTA INDIVIDUALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 510/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14/7/1987 R.M. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Forlì con il quale gli era stato intimato di pagare alla ditta Lavajet di F.A. il prezzo, per quello che ancora interessa, di una macchina idropulitrice.

L’opponente, deducendo il mancato funzionamento della macchina, chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, oltre al risarcimento del danno.

La ditta Lavajet resisteva all’opposizione.

Con sentenza 19/11/1992 il Tribunale di Forlì revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava risolto per inadempimento della venditrice il contratto di vendita della macchina idropulitrice, ritenendo tale macchina affetta da vizi che la rendeva inidonea all’uso cui era destinata.

Avverso la detta sentenza il venditore proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 4 ottobre 1995, la quale dichiarava prescritta l’azione di garanzia proposta da R.M..

Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, il cui primo motivo veniva ritenuto fondato da questa S.C. con sentenza in data 23 marzo 1999 n. 2712, in base alla considerazione che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la domanda proposta dal R. era volta a far valere la garanzia di cui all’art. 1490 c.c., mentre, invece, era stata proposta una domanda di risoluzione del contratto secondo la disciplina generale sull’inadempimento del venditore.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso comportava l’assorbimento degli altri tre motivi concernenti gli asseriti errori commessi dalla corte di merito sia nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c., senza considerare che la fornitura della macchina idropulitrice Lavajet era stata contestata con lettera del 3/5/1982, entro un anno dalla consegna sia per quanto riguardava la prova del pagamento.

La causa veniva riassunta da R.M. davanti alla Corte di appello di Bologna, designata come giudice di rinvio, che, con sentenza in data 18 maggio 2006, riteneva che nella specie non poteva parlarsi di consegna di aliud pro alio.

Osservavano in proposito i giudici di rinvio:

Deve concludersi che la macchina consegnata non realizzi la vendita di aliud pro alio, ma piuttosto un’ipotesi di vizi tali da rendere la cosa inidonea all’uso o tali da scemarne grandemente il valore: ed infatti, a) l’idropulitrice è stata utilizzata dalla ditta R., e proprio per provvedere alla pulizia di macchine agricole vecchie e nuove, per un congruo numero di ore lavorative, stimate in mille, assicurando, quindi un funzionamento superiore ad un anno solare – segno, cioè, che almeno per un discreto periodo ha fornito le prestazioni per le quali era stata acquistata non essendo pensabile che si adoperi per tanto tempo una macchina del tutto inidonea all’uso per cui è destinata;

b) la stessa è stata oggetto di interventi di sostituzione e manutenzione solo a distanza di circa un anno e mezzo dalla consegna, tant’è che la prima fatturazione del relativo intervento è del 24.2.1983, giusto quanto emerge dalla documentazione allegata dallo stesso appellante;

c) dette riparazioni, secondo lo stesso CTU, sarebbero addebitabili preferibilmente all’impiego di acqua eccessivamente calcarea: anche tale circostanza è sintomatica dell’utilizzazione della macchina il cui funzionamento consiste proprio nello spruzzare un getto d’acqua calda o fredda;

d) la constatazione da parte del CTU di un funzionamento solo “parziale ed inadeguato, pur seguendo le fasi riportate nel libretto d’uso (v. pag. 8 relazione) avviene a distanza di circa nove anni dalla consegna e di circa sei danni dall’ultimo intervento di riparazione e manutenzione, quando cioè la macchina si trovava in stato di abbandono già da molto tempo (in proposito è sufficiente leggere il cospicuo carteggio intercorso tra le parti ed il periodo a partire dal quale il F. cominciò a rifiutare ogni ulteriore intervento in assenza di pagamento del dovuto);

e) tale ultima circostanza potrebbe spiegare anche il grado di usura eccessivo rispetto all’impiego della macchina che, “a singhiozzo”, è stato ammesso anche dal CT di parte.

Una volta esclusa la sussistenza di una ipotesi di consegna di aliud pro alio i giudici di rinvio procedevano all’esame delle altre questioni che questa S.C. non aveva valutato perchè assorbite dall’accoglimento del primo motivo del ricorso.

In particolare, i giudici di rinvio escludevano che un atto interruttivo della prescrizione potesse essere individuato in un lettera in data 3 maggio 1982, in quanto con la stessa il R. nessun riferimento aveva fatto al cattivo funzionamento. Le prove testimoniali dedotte dal R., poi, erano irrilevanti.

I giudici di rinvio, infine, condannavano il R. al pagamento della macchina idropulitrice, non risultando provato tale pagamento.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con motivi, R.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura la conclusione cui è giunta la Corte di appello in ordine alla esclusione della consegna di aliud pro alio.

Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alle risultanze della CTU, le cui conclusioni non risultano invalidate dalle deduzioni del ricorrente, il quale, in sostanza, chiede a questa S.C. una inammissibile rivalutazione delle prove.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’accertamento se ricorra una ipotesi di consegna di aliud pro alio oppure operi la semplice garanzia per vizi importa apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (sent. 9 febbraio 1985 n. 1061).

Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che i giudici di rinvio non abbiano considerato come idonea ad interrompere la prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. la lettera in data 3 maggio 1982 e non abbiano ammesso le prove le quali avevano ad oggetto tale interruzione della prescrizione.

Il motivo è infondato.

Il riferimento alla lettera del 3 maggio 1982 è viziato dal difetto di autosufficienza, non venendo trascritto il contenuto di tale missiva.

Le prove testimoniali, con esclusione del primo capitolo, hanno ad oggetto l’esistenza dei vizi, ma non l’interruzione della prescrizione, la quale non potrebbe essere provata neppure sulla base del contenuto del primo capitolo, il quale ha ad oggetto la semplice denunzia dei vizi, mentre il problema riguarda la prescrizione, la quale poteva essere interrotta soltanto da un atto di costituzione in mora, che doveva risultare da forma scritta. La confusione ad opera del ricorrente tra interruzione della prescrizione e denunzia dei vizi risulta confermata dalla formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. Con il terzo motivo ed il quarto motivo il ricorrente si duole del fatto che i giudici di rinvio non lo abbiano ammesso a provare con testimoni il pagamento della macchina idropulitrice per cui è causa.

I motivi sono infondati.

I giudici di rinvio, infatti, con motivazione del tutto logica, hanno ritenuto di non dare ingresso alla prova in questione, dal momento che il mancato pagamento emergeva dalla documentazione proveniente dallo stesso R..

Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che non potevano essere poste a suo carico le spese del giudizio di legittimità, essendo stato accolto il ricorso.

Il motivo è infondato, in quanto i giudici di rinvio hanno fatto applicazione del principio secondo il quale ai fini della pronuncia delle spese giudiziali deve farsi riferimento all’esito complessivo del giudizio, nella specie del tutto sfavorevole per il R..

Con il quinto motivo il ricorrente si duole, in primo luogo, della eccessività della liquidazione in suo danno in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Il motivo è inammissibile, in quanto non viene dedotto che sarebbero stati violati i massimi previsti dalla tariffa.

Il ricorrente, poi, deduce che le spese relative al giudizio di rinvio sono state liquidate in misura addirittura superiore a quanto richiesto dalla difesa della controparte nella nota spese ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ. Anche tale doglianza va rigettata, in quanto, non avendo la ditta Lavajet svolto attività difensiva in questa sede e mancando, pertanto, il fascicolo di parte, non è possibile accertare l’esattezza o meno di quanto dedotto dal ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non avendo, come già detto, la ditta Lavajet svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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