Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18273 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, 2010 PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ANDREOZZI

CLAUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BERSANI GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 720/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/07/2007 r.g.n. 2049/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, confermando sentenza del Tribunale di Lodi, ha accolto la domanda proposta dagli odierni intimati nei confronti dell’INPS per il riconoscimento del diritto al beneficio contributivo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come effetto della loro esposizione all’amianto.

La Corte ha ritenuto che la norma in questione, nel richiedere, quale condizione per la riconoscibilita’ del beneficio da essa previsto, che sia stata superata la soglia espositiva minima di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 non prescrive, tuttavia, che il relativo accertamento debba essere effettuato su base annua. Correttamente, pertanto, i consulenti tecnici di ufficio avevano utilizzato, come metodo di indagine, i criteri dell’esposizione media ponderata e della esposizione c.d. cumulativa, conseguendone che al beneficio contributivo avevano diritto anche i lavoratori per i quali il superamento della soglia era stato accertato con l’applicazione dei suddetti criteri.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con memoria. I lavoratori intimati, indicati in epigrafe, resistono con controricorso, ad eccezione di D.G.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’INPS, deducendo violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), assume che la esegesi della normativa di settore fornita dalla sentenza impugnata collide con l’interpretazione che ne da la giurisprudenza della Cassazione, per la quale il periodo di tempo suscettibile di rivalutazione contributiva e’ solo quello di effettiva e costante esposizione “qualificata” all’amianto, la cui intensita’, nel senso del superamento dei valori limite dal D.Lgs. n. 277 del 1991, va verificata per ogni anno di lavoro; laddove l’utilizzo dei criteri della media ponderata e della esposizione cumulativa si risolve nell’ammettere la possibilita’ di estensione del beneficio anche a periodi lavorativi nei quali non si e’ verificato alcun rischio morbigeno apprezzabile.

2. Preliminarmente vanno esaminate e disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dagli odierni resistenti con riferimento alle previsioni degli artt. 366 c.p.c., n. 6, e art. 366 bis c.p.c. 2.1. Sotto il primo profilo (omessa, specifica menzione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda) e’ sufficiente il rilievo che la proposta censura di violazione di legge, per errata interpretazione delle norme che l’INPS indica in premessa (significativo e’ il richiamo del solo art. 360 c.p.c., n. 3), non necessita della produzione di atti e documenti di qualsivoglia natura.

2.2. Sotto il secondo profilo (nel quesito di diritto l’INPS ammetterebbe l’uso del criterio della “esposizione media”, contraddicendo le ragioni esposte a sostegno del motivo di censura) basta osservare che il ricorso dell’INPS – con il quale e’ coerente il conclusivo “quesito di diritto” -pone la questione della conformita’ a legge dell’uso di criteri di misurazione del rischio lavorativo che prendono a riferimento, per determinare il “valore medio” della esposizione all’amianto, un periodo di tempo eccedente l’anno. In altri termini, e’ vero che l’INPS non contesta che l’esposizione all’amianto debba essere espressa in valori medi, ma come si evince chiaramente dal motivo di ricorso e dal quesito, contesta che tali valori possano essere calcolati prendendo a parametro un lasso di tempo superiore all’anno.

3. Il ricorso dell’INPS e’ fondato.

3.1. Questa Corte, nella sua recente sentenza n. 4650 del 2009, con principio ribadito anche successivamente (cfr. Cass. nn. 4895, 4898, 13174 del 2010), ha,invero, affermato, che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in favore dei lavoratori che, per oltre un decennio, siano stati esposti all’inalazione di fibre di amianto, presenti nell’ambiente di lavoro in quantita’ tale da superare i valori limite segnati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 (0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore lavorative al giorno), la verifica dell’avvenuto superamento della suddetta “soglia” espositiva deve essere compiuta con riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo in accertamento e non invece in relazione a tutto il periodo oggetto della domanda di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale, ancorche’ non esplicitamente previsto dalla L. n. 257 del 1992 ma solo dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia (in particolare, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito nella L. n. 326 del 2003), un termine di riferimento obbligato per determinare il valore “medio” dell’esposizione all’asbesto, ove si consideri che, anche nel sistema della L. n. 257 del 1992, il beneficio contributivo per cui e’ causa e’ riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.

3.2. Alla stregua del suddetto principio, deve ritenersi precluso l’utilizzo dei criteri della media ponderata per l’intero periodo di lavoro in cui vi e’ stata esposizione ad amianto e della esposizione cumulativa, posto che la loro adozione comporta che il periodo tempo preso a riferimento per operare il calcolo della media espositiva non e’ annuale ma pluriennale.

4. Non contrasta con tale principio, ma ne costituisce solo un contemperamento quello, del pari affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo la citata Cass. n. 13174/ 2010 in motivazione, nonche’ Cass. n. 19456 del 2007, n. 16119 del 2005), che la prova dell’esposizione qualificata puo’ ritenersi raggiunta (anche) in presenza di una elevata probabilita’ di superamento della “soglia” prevista dalla legge e, dunque, anche nel caso in cui risulti che l’attivita’ lavorativa, pur inferiore al decennio ma comportante un’ esposizione media annuale particolarmente alta, non abbia subito apprezzabili modifiche nel restante periodo di tempo compreso nella domanda di rivalutazione.

5. La Corte territoriale non si e’ attenuta agli indicati principi, avendo erroneamente ritenuto consentita dalla L. n. 257 del 1992 l’adozione dei ripetuti criteri e affermato, attraverso la loro applicazione, il diritto degli odierni resistenti al beneficio della rivalutazione contributiva anche in relazione ad anni di lavoro rispetto ai quali e’ mancato l’accertamento di una esposizione “qualificata” all’amianto nei sensi piu’ sopra precisati.

6. Il ricorso dell’INPS va, pertanto, accolto e la causa, previa cassazione dell’impugnata sentenza, e’ rinviata alla Corte d’appello di Brescia perche’ proceda a una nuova valutazione delle posizioni degli odierni intimati, accertando se e per quali anni di lavoro siano stati superati i valori limite legislativamente prescritti.

Il giudice di rinvio pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia , anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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