Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18272 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.25/07/2017),  n. 18272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24581/2013 proposto da:

ANAS SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2013 del TRIBUNALE DI PESARO sezione

distaccata di FANO, depositata il 11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARASCO Simone con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LUCCHETTI Alessandro, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 11.3.2013, il Tribunale di Pesaro sez. distaccata di Fano, quale giudice di appello, in accoglimento del gravame proposto nei confronti dell’ANAS spa da R.S. e dalla srl I Girasoli contro la sentenza del Giudice di Pace di Fano, ha annullato il verbale (OMISSIS) elevato dall’ANAS il 3.6.2009 D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 23, commi 4 e 11, per installazione, in assenza di autorizzazione di un cartello pubblicitario lungo la (OMISSIS). Per giungere a tale soluzione, ha osservato che la mancanza nel caso concreto di un provvedimento autorizzatorio “sarebbe stata contraddetta dalla concessione, da parte di ANAS, a favore di Duomo GPA srl, dei diritti di riscossione dell’imposta comunale relativa al cartello per cui è causa”, sicchè doveva ritenersi non provato da parte dell’appellata ANAS che l’installazione, risalente al 1969, fosse avvenuta abusivamente.

Contro tale decisione l’ANAS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre censure illustrate da memoria.

L’altra parte non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Premessa la regolarità della notifica del ricorso per cassazione eseguita presso la Cancelleria del Tribunale di Pesaro, in considerazione del fatto che il domicilio eletto (presso la sede della società I Girasoli) è stato trovato chiuso e che il difensore avvocato Mereu appartiene al foro di Ancona (quindi, fuori del Circondario del Tribunale di Pesaro: v. R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2), osserva il Collegio che col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, commi 4 e 11, e s.m.i. e del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 53 e 54, e s.m.i. nella parte in cui si afferma che la fattispecie normativa è integrata da elementi costitutivi ulteriori rispetto all’assenza del provvedimento di autorizzazione all’installazione.

Col secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, commi 4 e 6, e s.m.i. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1 e 3 e ss., e s.m.i e del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 53 e 54, e s.m.i. nella parte in cui si afferma che la concessione dei diritti di riscossione dell’imposta comunale relativa alla cartellonistica pubblicitaria installata senza autorizzazione escludono la sussistenza dell’illecito.

Col terzo infine si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, e s.m.i. e dell’art. 2697 c.c., in tema di riparto e contenuti dell’onere probatorio in tema di pretesa sanzionatoria amministrativa nella parte in cui la sentenza afferma che il soggetto titolare della pretesa sanzionatoria non adempie all’onere della prova a proprio carico anche nel caso in cui fornisca la prova del fatto costitutivo dell’illecito amministrativo come prevista dalla fattispecie normativa astratta.

2 Queste censure, ben suscettibili di trattazione unitaria, sono fondate.

L’art. 23 C.d.S., da un lato vieta la collocazione, “lungo le strade o in vista di esse”, di insegne e di ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l’attenzione di chi le percorre, “con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” e dall’altro ne sottopone l’installazione ad un provvedimento autorizzatorio, emesso dal competente ente gestore.

Come già osservato da questa Corte e dal Consiglio di Stato, la formulazione dell’art. 23 indica chiaramente l’intento perseguito dal legislatore, che è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall’unica ed essenziale funzione al momento commessale, che è quella della guida del veicolo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4683 del 26/02/2009 Rv. 606766; Consiglio di Stato, sez. 6^, sentenza 29.11.2012 n. 6044).

Nel caso di specie, non era assolutamente in discussione l’avvenuta installazione del cartellone sulla (OMISSIS) e la contestazione, da parte dell’ANAS (ente proprietario), della mancanza della relativa autorizzazione.

A questo punto, una corretta applicazione del principio dell’onere probatorio da parte del Tribunale (che pure lo aveva ben enunciato in linea generale) avrebbe comportato nel caso di specie che fosse il contravventore a dimostrare di essere in possesso di un provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’ente proprietario, ma ciò non è accaduto avendo il giudice di appello presunto il suo rilascio dall’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità, cioè dal mero adempimento di un obbligo tributario nei confronti di un ente diverso, il Comune (ed anche sotto profilo la sentenza si rivela erronea perchè afferma invece che la concessione a riscuotere tale imposta era stata data dall’ANAS) e che non ha nulla a che vedere con l’autorizzazione di cui si discute, finalizzata – come si è visto – al soddisfacimento di esigenze di sicurezza per la circolazione.

Consegue la cassazione della sentenza senza rinvio e, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) e quindi l’appello va rigettato con condanna della parte soccombente alle spese di quel grado di giudizio e del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello. Condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 500,00 oltre accessori di legge e di quello di legittimità, che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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