Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18272 del 16/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di

Castrovillari, con ordinanza del 20 ottobre 2015, nel procedimento

civile iscritto al n. 1238/2015 R.G., nei confronti di:

R.B.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1 luglio 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Generale Dott.ssa CERONI Francesca, la quale ha chiesto

dichiararsi la competenza del Tribunale di Castrovillari.

Fatto

1. – Con decreto del 7 agosto 2015, il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla tutela dell’interdetto R.B., osservando che, ai sensi dell’art. 343 c.c., la tutela si radica presso il Giudice del luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto, e rilevando che nella specie quest’ultimo risulta residente fin dall'(OMISSIS) in (OMISSIS), presso la struttura denominata (OMISSIS).

2. – Gli atti sono stati pertanto trasmessi al Tribunale di Castrovillari, che con ordinanza del 20 ottobre 2015 si è dichiarato a sua volta incompetente, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Premesso che l’interdizione del R., residente in (OMISSIS), è stata pronunciata dal Tribunale di quella città, che ha provveduto anche a nominare il tutore, residente nell’ambito del suo circondario, e precisato che il tutore non ha mutato residenza, mentre l’interdetto è stato trasferito in (OMISSIS), il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’art. 424 c.c. e art. 43 c.c., comma 2, il giudice tutelare competente dev’essere individuato in base al luogo di domicilio o residenza del tutore, presso il quale ha il proprio domicilio anche l’interdetto. Rilevato infatti che l’interdetto è rappresentato in tutto dal tutore, che è il soggetto con il quale normalmente interloquisce il giudice tutelare, ha osservato che l’ordinamento mira ad assicurarne la prossimità, al fine di agevolare i contatti tra gli stessi, affermando che il trasferimento dell’interdetto in un Comune diverso può assumere rilievo soltanto nel caso in cui allo stesso si accompagni l’esigenza di nominare un diverso tutore, ivi residente. Ha ritenuto insussistente, nella specie, l’esigenza o l’opportunità di sostituire il tutore, nominato in persona del fratello dell’interdetto, residente in (OMISSIS), concludendo pertanto per la necessità che la gestione tutelare resti localizzata presso il Tribunale di (OMISSIS).

3. – L’interdetto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1.- In tema di tutela dei minori, la competenza in ordine alla vigilanza ed all’esercizio delle altre funzioni affidate al giudice tutelare ed al tribunale è disciplinata dall’art. 343 c.c., il quale, al comma 2, consente il trasferimento della procedura ad un tribunale diverso da quello dinanzi al quale essa si è aperta soltanto nel caso in cui il tutore nominato dal tribunale sia domiciliato o trasferisca il proprio domicilio in un altro circondario, restando altrimenti applicabile il comma 1 del medesimo articolo, il quale dispone che, in caso di mancanza di genitori, la tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degl’interessi dell’incapace. Tale disposizione, applicabile anche all’interdizione in virtù del rinvio contenuto nell’art. 424 c.c., mira ad agevolare i contatti con l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sull’esercizio della tutela, e dev’essere letta in collegamento con quella dettata dall’art. 45 c.c., commi 2 e 3, il quale, una volta intervenuta la nomina del tutore, fa coincidere con il suo domicilio quello dell’incapace, in modo tale da concentrare presso il primo la gestione degli affari e degl’interessi del secondo, coerentemente con l’ampiezza dei compiti previsti dall’art. 357 c.c., il quale affida al tutore non solo la rappresentanza del minore o dell’interdetto e l’amministrazione dei suoi beni, ma anche la cura della sua persona (con la sola eccezione dell’esercizio dei diritti personalissimi) (cfr. Cass., Sez. 6, 4 giugno 2013, n. 13978; Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2004, n. 20164). Per effetto di tale disciplina, la residenza effettiva dell’incapace viene in considerazione esclusivamente al momento dell’apertura della tutela, come criterio di collegamento per l’individuazione del giudice territorialmente competente, presso il quale la procedura resta definitivamente radicata, indipendentemente dall’eventuale successivo spostamento in altro circondario della dimora abituale dell’interessato; tale evento non è infatti idoneo a determinare il trasferimento della competenza ad un diverso ufficio giudiziario, ai fini del quale è necessario, ai sensi del secondo comma dell’art. 343 cit., un apposito provvedimento del tribunale, avente carattere discrezionale, il cui presupposto di fatto è costituito dall’originaria ubicazione o dall’avvenuto trasferimento del domicilio del tutore in altro circondario.

1.1. In applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il giudice compente in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti la tutela di R.B. dev’essere correttamente individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale si è aperta la tutela e nel cui circondario è situato il Comune di Ricadi, ove risiede R.N., fratello e tutore dell’interdetto. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta nel decreto emesso dal predetto Tribunale, secondo cui l’avvenuto spostamento della dimora abituale dell’interdetto presso una struttura assistenziale posta nel Comune di (OMISSIS) avrebbe determinato il trasferimento della competenza al Tribunale della predetta città, conformemente al principio generale secondo cui la tutela si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto: come si è detto, infatti, tale principio, desumibile dall’art. 343 c.c., opera esclusivamente ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine all’apertura della procedura, a seguito della quale trova applicazione il principio generale della perpetuano jurisdictionis, eccezionalmente derogabile, ai sensi dell’art. 343 cit., comma 2, soltanto per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.

2. Il decreto del Tribunale di Vibo Valentia dev’essere pertanto cassato, con la conseguente dichiarazione della competenza del medesimo Tribunale, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

La Corte cassa il decreto del Tribunale di Vibo Valentia e dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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