Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18271 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.R., già titolare della ditta individuale R.R.

OO.PP., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Clitunno n. 51,

presso l’avv. ROBERTO MAZZA, unitamente all’avv. SERGIO FRUNCILLO,

dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in persona del

Commissario straordinario p.t., elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Cosseria n. 2, presso lo STUDIO PLACIDI, unitamente

all’avv. ERMINIO CIOFFI SQUITIERI del foro di Lagonegro, dal quale

è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce

alla memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3089/15, depositata

il 2 luglio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, la quale ha

chiesto l’accoglimento dell’istanza, con la dichiarazione della

competenza del Tribunale di Salerno.

Fatto

1. – R.R., già titolare della ditta individuale R.R. O-O.PP., ha convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, già Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 5.918,32, dovuta a titolo d’interessi per il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento del corrispettivo di lavori di somma urgenza eseguiti nel Comune di (OMISSIS).

Si è costituito il Consorzio, ed ha eccepito l’incompetenza del Giudice adito, affermando la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro previsto dal contratto d’appalto o quale giudice del luogo in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione, ai sensi della disciplina in materia di contabilità pubblica.

2. – Con sentenza del 2 luglio 2015, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.

Premesso che l’incompetenza è stata tempestivamente eccepita dal Consorzio nella comparsa di costituzione, il Tribunale ha ritenuto che con l’art. 18 del contratto di appalto le parti abbiano manifestato la volontà di prevedere la competenza esclusiva del Tribunale di Nocera Inferiore. Ha escluso che la predetta clausola richiedesse una specifica approvazione per iscritto, osservando che essa non può considerarsi vessatoria, nel senso previsto dall’art. 1341 c.c., non essendo inserita in un modulo o formulario separato unilateralmente predisposto dall’Amministrazione e destinato a regolare una serie indefinita di rapporti con una moltitudine indifferenziata di contraenti, ma in un contratto stipulato con un’impresa per la realizzazione di un’opera specifica e ben determinata.

3. – Avverso la predetta sentenza il R. ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. Il Consorzio ha resistito con memoria.

Diritto

1. – Premesso che nella specie l’incompetenza non è rilevabile d’ufficio, non vertendosi in una delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c., il ricorrente osserva che il Tribunale ha omesso di rilevare la decadenza del Consorzio dalla relativa eccezione, non avendo considerato che il convenuto, pur avendola sollevata nella comparsa di costituzione, si è costituito soltanto all’udienza di prima comparizione. Precisato inoltre che la mera previsione di un foro convenzionale non attribuisce allo stesso carattere esclusivo, in mancanza di un’espressa enunciazione da cui risulti la comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, sostiene che il Tribunale ha omesso qualsiasi accertamento al riguardo, essendosi limitato ad escludere il carattere vessatorio della clausola derogatoria. Afferma infine che, anche a voler ritenere che l’incompetenza fosse rilevabile d’ufficio, la relativa declaratoria dovrebbe considerarsi tardiva, in quanto intervenuta successivamente all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c..

1.1. – Il ricorso è fondato.

La stessa difesa del Consorzio ammette infatti di aver tardivamente proposto l’eccezione d’incompetenza per territorio, riconoscendo di averla sollevata nella comparsa di costituzione, il cui deposito, avvenuto non già entro il termine di cui all’art. 166 c.p.c., ma alla prima udienza di comparizione, deve considerarsi di per sè sufficiente ad escludere la ritualità della predetta eccezione, e la conseguente ammissibilità della dichiarazione d’incompetenza.

L’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 2, ha infatti innovato la disciplina previgente, prevedendo che l’eccezione d’incompetenza (tanto per territorio quanto per materia e per valore) debba essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Con tale sostituzione, il legislatore ha inteso porre rimedio alle incertezze determinate dalle modificazioni ripetutamente apportate agli artt. 167, 180 e 183 c.p.c., dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, che, nel distinguere in un primo tempo l’udienza di prima comparizione delle parti da quella di trattazione, con il differimento a venti giorni prima di quest’ultima del termine per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, e nel riunificare successivamente le due udienze, con la riconduzione del predetto termine al deposito della comparsa di costituzione, avevano suscitato dubbi in ordine alla proponibilità dell’eccezione d’incompetenza per territorio derogabile in caso di costituzione del convenuto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 166. Nel modificare dell’art. 38, il comma 1, la L. n. 69 del 2009, art. 45, ha sostanzialmente recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, così come ricondotto ad unità da una pronuncia delle Sezioni Unite emessa ai sensi dell’art. 363 c.p.c., secondo cui, mentre fino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 cit. l’eccezione in esame doveva ritenersi ritualmente formulata nella comparsa di costituzione, anche in caso di deposito della stessa fino alla prima udienza, per il periodo successivo l’eccezione si considera tempestiva soltanto se contenuta nella comparsa di costituzione depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11657; Cass., Sez. 6, 17 febbraio 2016, n. 3150).

L’applicabilità del predetto principio non può essere esclusa, nella specie, in virtù della natura convenzionale del foro invocato dal Consorzio, la quale non comporta la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza, neppure nel caso in cui il foro concordemente indicato dalle parti abbia carattere esclusivo: dell’art. 38 c.p.c., comma 3, nel sottrarre alla preclusione stabilita dal comma 1, l’incompetenza per territorio nei casi previsti dall’art. 28, consentendo al giudice di rilevarla d’ufficio fino all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., si riferisce infatti alle sole ipotesi che, ai sensi della predetta disposizione, fanno eccezione alla derogabilità convenzionale, e non anche al foro stabilito per accordo delle parti, in riferimento al quale resta operante la regola generale della proponibilità dell’eccezione di incompetenza non oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16404; Cass., Sez. 3, 28 marzo 1995, n. 3665; Cass., Sez. 1, 18 ottobre 1994, n. 8492). Il carattere eventualmente esclusivo del foro convenzionale rende a sua volta inapplicabile dell’art. 38 c.p.c., comma 1, secondo periodo, dispensando pertanto il convenuto dall’onere, posto a suo carico nell’ipotesi in cui siano configurabili più fori alternativamente concorrenti, di contestare la competenza del giudice adito in riferimento a tutti i criteri di collegamento astrattamente previsti dalla legge (cfr. Cass., Sez. 2, 27 aprile 2004, n. 8030; 1 agosto 2001, n. 10449; Cass., Sez. 3, 22 novembre 2001, n. 14852), ma non esclude l’operatività del termine previsto dal primo periodo, ormai esteso peraltro a tutte le ipotesi d’incompetenza.

L’inosservanza del predetto termine, comportando la decadenza del Consorzio dalla facoltà di eccepire l’incompetenza per territorio, doveva dunque considerarsi di per sè è di per sè sufficiente a precluderne la dichiarazione, indipendentemente dalla natura esclusiva del foro convenzionalmente stabilito dalle parti e dalla specifica approvazione della relativa clausola contrattuale, la cui contestazione in questa sede resta pertanto assorbita.

2. – La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Salerno, al quale la causa va rimessa anche per il regolamento delle spese relative alla presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, al quale rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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