Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18271 del 11/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18271 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 19892-2013 proposto da:
DELL’OSSO

SERAFINO

C.F.

DLLSSN52E16H501W,

BOZZA

ALESSANDRO C.F. BZZLSN59T22H501R, SOLE° FLAVIO C.F.
SLOFLV61B04H501F,

SENTIMENTALE

ALBERTO

C.F.

SNTLRT64B28F158Q,

CORSINO

MASSIMILIANO

C.E.

CRSMSM70A31H501H, WAPPNER GIULIA C.F.
2018
1441

WPPGLI65M58H501K, TARANTO ALDO C.F. TRNLDA70D06I086K,
BALDONCINI ROBERTA C.F. BLDRRT65C69H501E, PAGANO ANNA
C.F. PGNNNA65E44G813H, BOSI SIMONE C.F.
BSOSMN64H25H501T,
BRVRRT60E44H501Y,

BOIRIVANT
DI

NICUOLO

ROBERTA
ANIELLO

C.F.
C.E.

Data pubblicazione: 11/07/2018

DNCNLL67C51H501Y,

NOVIELLO

MARIA

RITA

C.F.

NVLMRT62E69A509P,

MONTANARI

SANDRO

C.F.

MNTSDR5OTO3H501I,

SABATINI

MARCO

C.F.

SBTMRC61L22H501S, MAGNANTI MASSIMO C.F.
MGNMSM62M19G903P, elettivamente domiciliati in ROMA,

GIOVANNI SERGES, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati DOMENICO MARTINO, CLAUDIO
MAGNANTI giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

AZIENDA USL

ROMA D,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73 C/0 SEDE AZIENDA USL
ROMA D, presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRARA,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9452/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2013 R.G.N.
6011/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato

udito l’Avvocato MAGNANTI CLAUDIO;

udito l’Avvocato FERRARA FABIO.

Udienza del 4 aprile 2018 – Aula B
n. 6 del ruolo – RG n. 19892/13
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 6 marzo 2013),
pronunciandosi sull’appello principale della AUSL Roma D e sul riunito appello
incidentale del dott. Serafino Dell’Osso e degli altri litisconsorti indicati in
epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3223/2008: a) accoglie
l’appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la
domanda degli appellanti incidentali; b) rigetta l’appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la contrattazione collettiva fissa in 38 ore settimanali l’orario dei
dirigenti medici, prevedendo il compenso maggiorato o il riposo compensativo
per il lavorq prestato oltre l’orario ordinario soltanto per i servizi di guardia e
pronta disponibilità e comunque per prestazioni di carattere eccezionale;
b) non è invece previsto alcun compenso per il lavoro prestato oltre
l’orario ordinario che sia utile al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
dirigenti, lavoro remunerato con l’indennità di risultato;
c) la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, è giunta a
stabilire che tutti i dirigenti medici non hanno diritto, come regola, ad essere
compensati per lavoro straordinario, senza che sia possibile la distinzione tra il
superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati
assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la loro
prestazione deve essere svolta complessivamente al fine di conseguire gli
obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidato;
d) va quindi escluso il diritto degli appellanti incidentali ad ottenere
compensi straordinari, visto che hanno regolarmente riscosso l’indennità di
risultato, in qualità di dirigenti medici in servizio al DEA — Dipartimento
Emergenza e Accettazione;
e) neppure è fondata la domanda volta ad ottenere il gettone di presenza,
a titolo di compensazione per il lavoro eccedente il servizio ordinario, previsto
dall’accordo per gli anestesisti e i rianinnatori, in quanto tale accordo riguarda
solo le suddette categorie di medici;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

f) deve essere respinto l’appello incidentale, in quanto va confermato il
rigetto della domanda di risarcimento del danno perché priva di allegazioni e
prove.
2. Il ricorso del dott. Serafino Dell’Osso e degli altri litisconsorti indicati in
epigrafe domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con
controricorso, la AUSL Roma D.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I

Sintesi dei motivi di ricorso

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2108 cod. civ. e dell’art. 55 CCNL 1998/2001, sostenendosi che le ore
di plus-orario – 8254, svolte per quattro anni nel periodo 2000-2003, di cui
solo 4136 retribuite come straordinario e ben 4118 non retribuite affatto non erano in alcun modo riconducibili al servizio ordinario e ai relativi obiettivi,
essendo finalizzate a coprire i turni del Pronto Soccorso dell’Ospedale Grassi di
Ostia, a causa della grave carenza di personale riconosciuta anche dalla AUSL
Roma D nel corso del giudizio.
Si trattava, quindi, di una situazione rientrante nell’art. 55, comma 2, del
CCNL 1998/2000 – ignorato dalla Corte d’appello – secondo cui:
“si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del
comma 1 (cioè libero-professionali n.d.r.) anche le prestazioni richieste, in via
eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle
aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in
possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel
rispetto delle direttive regionali in materia”.
Del resto, la stessa AUSL nel 2008 ha fatto applicazione di questa norma
per il pagamento di prestazioni aggiuntive ai medici del Pronto Soccorso dello
stesso Ospedale
1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione e falsa
applicazione dell’art. 2108 cod. civ., per la mancata estensione ai ricorrenti
dell’accordo del 21 luglio 2000 tra la AUSL e i medici anestesisti e rianimatori;
b) violazione degli artt. 1366 e 1367 cod. civ.; c) contraddittorietà e illogicità
della motivazione, sostenendosi, fra l’altro, che la ratio del suindicato accordo
2

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ.,
rilevandosi che la Corte d’appello – nel confermare il rigetto della domanda di
risarcimento del danno perché priva di allegazioni e prove dei danni lamentati
– non ha esaminato la dettagliata relazione redatta dagli psicologi della stessa
AUSL del 14 giugno 2010 – quindi successiva alla sentenza di primo grado – da
cui risulta che per la maggior parte dei ricorrenti è stato rilevato un diffuso
stato di disagio.
Inoltre, fin dal primo grado del giudizio gli interessati hanno dedotto di
avere svolto per un periodo lungo un’attività oggettivamente usurante come
quella del Pronto Soccorso, la cui dannosità si può provare anche per
presunzioni mentre la liquidazione può avvenire anche in via equitativa, sicché
almeno per il plus-orario svolto nei turni di notte – facendo riferimento anche
al d.lgs. n. 67 del 2011 che ha previsto la possibilità di accedere al
pensionamento anticipato pure per i medici ospedalieri che abbiano svolto
lavoro notturno in Pronto Soccorso, dato il carattere usurante della prestazione
– il diritto al risarcimento del danno non avrebbe dovuto essere negato,
ricorrendo per la relativa liquidazione ad una valutazione equitativa ovvero ad
una consulenza tecnica d’ufficio.
II – Esame delle censure
2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
3. Il primo motivo non è fondato.
3.1. In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:
a) per tutto il personale della dirigenza sanitaria – in posizione apicale e
non apicale, avendo l’intera dirigenza esigenze comuni – trova applicazione il
principio sancito dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996, Area dirigenza medica
e veterinaria – che è stato poi ribadito dall’art. 60 del CCNL del 3 novembre
2005, il quale ha confermato nelle parti non modificate o integrate o
disapplicate tutte le disposizioni sull’orario di lavoro e l’orario notturno
contenute nei CCNL di Comparto 8 giugno 2000 e 5 dicembre 1996 – secondo
il quale la corresponsione della retribuzione di risultato è compensativa anche
dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il conseguimento
dell’obiettivo assegnato ed esclude il diritto al compenso per lavoro
straordinario;
3

sarebbe uguale a quella della proposta domanda: ottenere un compenso per il
plus-orario di lavoro. Pertanto, anche tenendo conto del citato art. 55 del CCNL
non avrebbe potuto essere negato ai ricorrenti – oltretutto in modo
contraddittorio – il gettone di presenza richiesto.

c) ne deriva che non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario
di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto
da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del
dirigente sanitario deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed
immancabili dell’incarico affidatogli (Cass. SU 17 aprile 2009, n. 9146; Cass. 4
giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010; Cass. 30 novembre
2017, n. 28787).
3.2. Nella descritta situazione non può certamente trovare applicazione
l’art. 55, comma 2, del CCNL 1998/2001, cui si fa riferimento nel primo motivo
di ricorso, perché le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario ordinario non
possono configurarsi come prestazioni “richieste in via eccezionale e
temporanea”.
Si è trattato, infatti, di prestazioni sicuramente richieste a causa della
grave carenza di personale – pacifica per le parti – ma tale carenza di
personale, come affermato dalla AUSL e non contestato specificamente dai
ricorrenti, è derivata dalle limitazioni alle assunzioni da parte delle pubbliche
amministrazioni comprese le Regioni, gli . enti locali nonché gli enti del Servizio
sanitario nazionale, imposte, nel corso degli anni da leggi statali, al fine del
contenimento della spesa pubblica e vigenti anche negli anni – 2000-2003 per cui è causa.
Tali disposizioni hanno avuto la’ loro base nel cosiddetto “patto di stabilità
interno”, concernente il concorso delle Regioni e degli enti locali “alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con
l’adesione al Patto di stabilità e crescita” (PSC) stipulato nel 1997 tra gli Stati
membri dell’Unione europea per garantire il controllo delle rispettive politiche
di bilancio pubblico, con l’assunzione dell’impegno degli enti medesimi a ridurre
il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra il proprio
ammontare di debito e il prodotto interno lordo.
Come chiarito dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenze n. 36 e
n. 4 del 2004) il suddetto “patto di stabilità interno” è stato introdotto con l’art.
28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (ma, già prima, l’art. 48 della legge
n. 449 del 1997, stabiliva obiettivi globali di contenimento del fabbisogno
finanziario generato dalla spesa regionale e locale, in vista della realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica. Vedi: Corte cost., sentenza n. 507 del 2000).
Esso si è tradotto all’inizio in un vincolo alla riduzione o alla stabilità del
4

b) tale principio deriva da una lettura sistematica delle norme contrattuali,
le quali, ove hanno inteso riconoscere (come accade per l’attività connessa alle
guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medicidirigenti, lo hanno specificamente previsto;

I principi contenuti nelle suddette disposizioni, anche nel nuovo assetto
costituzionale’ successivo alla riforma costituzionale del 2001,N configurati
dalla Corte costituzionale come principi fondamentali nella materia del
coordinamento della finanza pubblica, specificamente per la parte destinata ad
incidere sulla spesa per il personale ‘delle Regioni, degli enti locali e del Servizio
Sanitario Nazionale, trattandosi di una spesa la quale, «per la sua importanza
strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua
rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un
importante aggregato della spesa di parte corrente» (Corte cost., sentenze n.
139 del 2012; n. 108 e n. 69 del 2011, che richiamano la sentenza n. 169 del
2007).
In questa situazione di carattere generale, la Regione Lazio, nel corso
degli anni, ha progressivamente accumulato un ingente disavanzo nella spesa
sanitaria, tanto che a decorrere dal 2007 – quindi in un periodo successivo a
quello cui si riferisce il presente giudizio – è stato disposto il
commissariamento proprio del Settore Sanità regionale e solo da pochi mesi la
Regione è riuscita ad uscirne, tornando in condizione anche di poter ,a’ far
assunzioni.
3.3. Ne consegue che la “grave” carenza di personale che è alla base det ila
presente vicenda non è certamente assimilabile a quella presa in
considerazione dall’art. 55, comma 2, cit. perché, per un lungo periodo, ha
avuto carattere “strutturale” e non semplicemente momentaneo, contingente
ed eccezionale.
Né, d’altra parte, può dirsi che la suddetta situazione sia il frutto di una
scelta e/o di un comportamento scorretto attribuibili alla AUSL Roma D nella
sua qualità di datrice di lavoro.
Per tali ragioni, in assenza di una specifica norma della contrattazione
collettiva riferita alla situazione dei dirigenti sanitari ospedalieri che per lunghi
periodi abbiano prestato – e/o prestino – servizio oltre l’orario ordinario in
Pronto Soccorso con turni anche notturni – quali sono i ricorrenti – non può
che avere applicazione il predetto principio dell’impossibilità della distinzione
tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei
risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, sicché la
5

disavanzo annuo degli enti (vedi: art. 28, comma 2, della legge n. 448 del
1998; art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999), successivamente in un
limite massimo alla crescita del disavanzo (art. 53, comma 1, della legge n.
388 del 2000; art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 2001) o ancora in un
vincolo alla riduzione o alla stabilità di esso (art. 29, commi 4 e 6, della legge
n. 289 del 2002).

corresponsione della retribuzione di risultato esclude il diritto al compenso per
lavoro straordinario.
3.4. La sentenza impugnata si è correttamente conformata al suindicato
indirizzo, sottolineando altresì che i ricorrenti hanno regolarmente riscosso
l’indennità di risultato, in qualità di dirigenti medici in servizio al DEA Dipartimento Emergenza e Accettazione.

4. Per analoghe ragioni va respinto anche il secondo motivo, che risulta
inammissibile per il profilo relativo alla denuncia di vizi di motivazione perché
in base all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – nel testo successivo alla modifica ad
opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto
2012, n. 134, applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata
dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la
motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti
nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro
manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od
obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20
ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016,
n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si
verificano.
4.1. Per il resto le censure non sono fondate, in quanto:
a) per quel che riguarda il gettone di presenza a titolo di compensazione
per il lavoro eccedente il servizio ordinario, previsto dall’Accordo sindacale del
21 luglio 2000 per gli anestesisti e i rianimatori, in sede di contrattazione
collettiva è stata operata la scelta di limitarne l’applicazione alle suddette
categorie di mèdici;
b) come correttamente affermato dalla Corte d’appello, una simile scelta
delle parti collettive – che non viola alcun divieto legale e si riferisce a
categorie di medici le cui prestazioni giustificano un trattamento particolare non può in sede giurisdizionale essere estesa a categorie di medici diverse,
tanto più che le pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive
operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente
istituzionalizzato, che di regola è sufficiente, salva l’applicazione di divieti
legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni
concrete (arg. ex Cass. 24 aprile 2013, n. 10105);
c) d’altra parte, è pacifico che la AUSL, sulla base di un Accordo sindacale
del 20 agosto 2003, abbia corrisposto ai ricorrenti i compensi per lavoro
straordinario, quantificato ai sensi dell’art. 28 del CCNL 10 aprile 2004,
6

3.5. Di qui il rigetto del primo motivo.

Integrativo del CCNL dell’8 giugno 2000, Area della dirigenza medico veterinaria.

Infatti, tutte le censure con esso prospettate sono dirette a contestare la
statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno – perché priva di
allegazioni e prove dei danni lamentati – sul principale assunto secondo cui la
Corte d’appello non avrebbe esaminato la dettagliata relazione redatta dagli
psicologi della stessa AUSL del 14 giugno 2010 – quindi successiva alla
sentenza di primo grado – che attesterebbe che per la maggior parte dei
ricorrenti, nel periodo considerato, è stato rilevato un diffuso stato di disagio
derivante dalle prestazioni svolte presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Grassi
di Ostia, per cui è causa.
Tuttavia, le censure stesse – in particolare per quel che riguarda sia la
parte del ricorso introduttivo riferita alla domanda di risarcimento del danno sia
la richiamata relazione degli psicologi della AUSL – risultano formulate senza il
dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione,
in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame
o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il
duplice onere, di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto
della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale),
fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione
e il reperimento negli atti processuali, secondo quanto rispettivamente previsto
dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e
dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del
ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di
legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza
compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012,
n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n.
15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).
III – Conclusioni

6. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio
di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la
soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.

7

5. Il terzo motivo è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4
aprile 2018.
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La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per
esborsi, in complessivi euro 8000,00 (ottomila/00) per compensi professionali,
oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

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