Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18271 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 08/07/2019), n.18271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sezione –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24213-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio proposto dalla:

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA, con

ordinanza n. 62/2018 depositata il 3/8/2018 nella causa tra:

M.G.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale

ente successore ex lege di I.N.P.D.A.P.;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, il quale chiede respingersi il ricorso e dichiarare

la giurisdizione della Corte dei conti.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- M.G., impiegata dipendente presso il Comune di Milano, ha proposto, ai sensi dell’art. 414 (rectius: 442) c.p.c., ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, e ha chiesto che, in contraddittorio con l’Inps, anche quale ente successore ex lege dell’Inpdap, sia accertato il suo status di invalida con invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme sulle pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, e che sia altresì accertato il suo stato di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, al fine di usufruire ai sensi della norma citata di due ore di permesso giornaliero retribuito o tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa;

1.2.- a fondamento della domanda ha sostenuto che il riconoscimento dello status di invalida è necessario per poter usufruire, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione;

1.3.- il Tribunale – dopo aver assegnato alla parte un termine per promuovere, a pena di improcedibilità del ricorso, la speciale procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c. – con ordinanza del 1/3/2018 ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti;

1.4.- la M. ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al giudice contabile – sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia insistendo peròil riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, (v. conclusioni del ricorso in riassunzione, pag. 10);

1.5.- su tali conclusioni (pag. 2 ordinanza di rimessione), con ordinanza depositata in data 3/8/2018, la Corte dei conti ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 17, comma 3 codice della giustizia contabile;

1.6.- i giudici contabili hanno infatti escluso che la domanda diretta ad accertare le condizioni fisiche di un soggetto, indipendentemente e prima della maturazione del diritto a pensione, rientri nella loro giurisdizione, che ha carattere esclusivo ed è fondata sul criterio di collegamento costituito dalla materia delle pensioni e, quindi, si estende a tutte le controversie che riguardano la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione di pubblici dipendenti nonchè, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico; hanno poi escluso che la domanda così come proposta abbia immediato collegamento col diritto a pensione, considerati anche i molteplici effetti da essa derivanti, quali l’esenzione dal pagamento del ticket sulla spesa sanitaria, l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l’esenzione dalle tasse scolastiche e altri trattamenti assistenziali oltre che previdenziali;

1.7.- il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso in favore della giurisdizione della Corte dei conti osservando che il petitum sostanziale della domanda proposta dalla M. attiene al riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto a pensione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- la domanda proposta dalla M. nel ricorso al Tribunale di Milano è volta ad ottenere il riconoscimento dello status di invalida “necessario alla ricorrente per usufruire – ai sensi del citato L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3 – di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva” (pag. 1 del ricorso datato 27/7/2017); la ricorrente ha inoltre chiesto che le sia riconosciuto lo status di handicap, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3;

1.2.- nello stesso ricorso e con riguardo alla prima domanda, si esplicita che, il petitum non consiste nella corresponsione di un trattamento economico e non riguarda servizi assistenziali che fanno capo alla Asi o ai comuni e che il titolare passivo della pretesa è l’Inps, il quale “dovrà recepire l’emananda sentenza, ai fini del successivo riconoscimento dei benefici contributivi di cui al citato L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3”;

1.3.- dalla lettura dell’atto introduttivo emerge evidente il rapporto di strumentalità tra l’accertamento dello status di invalida e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, come disciplinato dall’art. 80 Legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388);

2.- ciò risponde all’attuale sistema che, a partire dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”), e in particolare dall’art. 130, e a differenza di quanto ritenuto nel regime disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698(“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”), non prevede alcuna disposizione che consenta l’esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità;

2.1.- devono così richiamarsi i principi generali, che negano la sussistenza di un interesse ad agire, concreto ed attuale, alla proponibilità di una domanda di mero accertamento (v. Cass. 2/4/2004, n. 6565, e, prima ancora, Cass. 14/1/1988, n. 240, Cass. 5/2/1998, n. 1167 e 15/6/1999, n. 5973; più di recente, Cass. Sez.Un. 20/12/2006, n. 27187, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di rideterminazione della pensione; Cass. 12/12/2016, n. 25395, Cass. 05/05/2016, n. 9013, in tema di benefici contributivi L. n. 388 del 2000, ex art. 80; da ultimo, Cass. 3/1/2019, n. 22);

2.2.- è infatti risalente il principio secondo cui la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall’art. 24 Cost., ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi – situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale – e non già meri fatti, ancorchè giuridicamente rilevanti (come ad es. l’invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. un. 29/11/1988, n. 6468): “i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (v. pure con riferimento all’invalidità INAIL, Cass. 04/05/1996, n. 4124; Cass. 30/07/2009, n. 17782; cfr. anche Cass. 21/01/2015, n. 1035; Cass. 13/12/2016, n. 25551);

2.3.- questi principi, diversamente da quanto opina la Corte dei conti, sono stati ribaditi anche in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come disciplinato dall’art. 445 bis c.p.c.;

2.4.- se infatti è vero che l’ambito della cognizione del giudice dell’a.t.p.o. è limitato all’accertamento del solo requisito sanitario (v. da ultimo, Cass. 24/10/2018, n. 27010; Cass. 8/4/2019, n. 9755), è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza non manca di rimarcare che il procedimento per a.t.p.o. ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev’essere indicata nel ricorso” (Cass. n. 9755/2019, punto 27), e che, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell’interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l’utilità dell’accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 9755/2019, cit., punto 30; e Cass. 27/4/2015, n. 8533);

2.5.- non coglie pertanto nel segno l’obiezione della Corte dei conti secondo cui, in relazione alla materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (ad esempio l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l’esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l’interesse dell’invalido all’accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega: questo interesse non è infatti realizzabile attraverso un’azione di mero accertamento dell’invalidità (Cass. 6565/2004, cit., oltre alla su richiamata giurisprudenza);

3.- come si è su evidenziato, l’accertamento richiesto dalla M. con la domanda proposta al giudice del lavoro è chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l’anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dallo stesso ricorso (v. pure ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei conti del 7/5/2018);

3.1.- l’oggetto della domanda riguarda un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell’anzianità contributiva utile per la determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico;

3.2.- su tale domanda sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62); in particolare questa Corte (Cass. sez. un. 6/3/2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. pure Cass. sez. un. 19/01/2017, n. 1306);

3.3.- più in specifico, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass. sez. un. 11/9/2009, n. 19614, ha ribadito che l’accertamento dell’invalidità ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perchè ove la invalidità venisse riconosciuta il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati;

3.4. – il principio è stato poi ripreso e ribadito da Cass. Sez.Un. 20/9/2010, n. 21490, seguito da Cass. Sez.Un. 7/9/2015, n. 17689; Cass. Sez.Un. 22/9/2016, n. 18573;

4. – per le su esposte considerazioni, deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte di Conti;

4.1.- trattandosi di regolamento di giurisdizione d’ufficio, e in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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