Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18271 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32629-2018 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ISTRIA 3,

presso il CENTRO STUDI E. MONTALE SRL, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNUNZIATA LUCIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo STUDIO LEGALE

CARAVELLA AVVOCATI ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CENTORE PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/05/2018;.”Y

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 232 pubblicata il 9.5.2018, ha accolto l’appello del Comune di Sarno e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di D.I., dipendente del comune con inquadramento in categoria D1, di condanna al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori;

2. la Corte territoriale ha accertato che, con decreto del sindaco, erano state temporaneamente assegnate alla Diodati mansioni superiori per la sostituzione del rag. G.T. (cat. D3), per complessive 172 giornate nel periodo dal 6.7.2004 al 31.12.2004, a fronte delle quali era stata corrisposta la somma di Euro 1.565,20, a titolo di differenza di trattamento economico tra la posizione D1 e la posizione D3; che nel periodo successivo era stato conferito alla Diodati l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa relativa al Servizio Attività Produttive, che non comportava lo svolgimento di mansioni superiori ma unicamente benefici economici, come la retribuzione di posizione;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.I., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Comune di Sarno;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con l’unico motivo di ricorso D.I. ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 416 c.p.c. e, specificamente, del principio di non contestazione;

6. ha premesso di avere allegato nel ricorso introduttivo di primo grado che il Comune le aveva corrisposto la somma di Euro 1.565,20 quale differenza di trattamento economico (da D1 a D3) per aver svolto mansioni di Capo Servizio Attività Produttive per 172 giorni tra il 2004 e gli inizi del 2005; di avere inoltre allegato che lo svolgimento delle medesime mansioni era proseguito per il periodo successivo, dal marzo 2005 fino al 25.11.2010; che il Comune nella comparsa di costituzione in giudizio non aveva in alcun modo contestato tale circostanza che, pertanto, doveva ritenersi pacifica e non necessitante di prova;

7. il ricorso è inammissibile;

8. ove pure si prescinda dalla mancata specificazione del vizio dedotto, tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 e si qualifichi la censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. (posto che l’art. 416 c.p.c. attiene al giudizio di primo grado), ed ove pure si prescinda dal mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (non è trascritto nè allegato il ricorso introduttivo di primo grado al fine di evidenziare l’avvenuta allegazione dei “fatti” rilevanti che si assumono non contestati dal Comune), deve rilevarsi la assoluta novità della questione dedotta;

9. questa Corte ha più volte precisato che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

10. nel motivo di ricorso in esame non è in alcun modo indicato in quale atto processuale (di cui sarebbe stata necessaria la trascrizione), nel grado di appello, fosse stato eccepito il formarsi della prova sullo svolgimento di mansioni superiori nel periodo sopra indicato in ragione della mancata contestazione in primo grado da parte del Comune dei fatti allegati dalla lavoratrice, sicchè deve affermarsi la novità della censura in oggetto;

11. peraltro, la sentenza d’appello (pag. 3), nel descrivere lo svolgimento del processo e specificamente gli argomenti spesi dal Comune nella memoria di costituzione in primo grado, dà atto di come il Comune avesse invece contestato le allegazioni della ricorrente sulle mansioni svolte (“resisteva il Comune che, nel chiedere il rigetto del ricorso… deduceva che la D. era stata titolare di Posizione Organizzativa per il Servizio di Attività Produttive ed aveva goduto del corrispondente trattamento economico -retribuzione di posizione e di risultato-, mentre era da escludersi l’avvenuta assegnazione di mansioni superiori nel senso indicato in ricorso …”);

12. deve inoltre precisarsi che il principio di non contestazione può operare unicamente riguardo ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, cioè sui fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016), come la qualificazione delle mansioni di cui si discute nella fattispecie in esame;

13. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

14. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. C.P., antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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