Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18270 del 25/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 25/07/2017, (ud. 27/02/2017, dep.25/07/2017),  n. 18270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 331-2013 proposto da:

SANNIO GIOCHI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BORGHESANO LUCCHESE 19, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO

BLOISE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO DEL VILLANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE – DIREZ- INTERNAZIONALE PER CAMPANIA E CALABRIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3399/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato GENEROSO Bloise con delega dell’Avvocato DEL VILLANO

Stefano difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato G. PALATIELLO, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La corte d’appello di Napoli, adita su impugnazione di sentenza del tribunale di Benevento dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma monopoli di stato -, con sentenza depositata il 4 novembre 2011 ha accolto il gravame e, per l’effetto, rigettato l’opposizione originariamente proposta da G.L., quale legale rappresentante della Sannio Giochi s.r.l., con ricorso depositato il 13 maggio 2009 avverso ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2411 del 24 ottobre 2007 concernente il rinvenimento di due apparecchi di cui all’art. 110 t.u.l.p.s., commi 6 e 7, nell’esercizio commerciale della s.r.l. privi di collegamento alla rete telematica.

2. – Nell’esaminare le doglianze dell’appellante, la corte d’appello ha considerato:

– che gli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, commi 6 e 7 t.u.l.p.s. devono essere collegati alla rete telematica mediante la scelta di uno dei concessionari di rete prescelti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, che garantisce la lettura dei contatori ai fini della riscossione del p.r.e.u. (prelievo unico erariale), essendo prevista sanzione amministrativa, ai sensi del successivo comma 9, e confisca, ai sensi del successivo comma 9-bis, a fronte dell’esercizio di apparecchi non rispondenti alle prescrizioni, sul territorio nazionale, in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie;

– che era ammessa la condotta e che il G. aveva dedotto la buona fede alla luce del comportamento del concessionario CITEC CRIGA che aveva richiesto e percepito il p.r.e.u. forfettario, ingenerando il convincimento circa la legittimità dell’esercizio anche in assenza di collegamento;

– che, in materia di violazioni amministrative, ove rileva la semplice colpa a integrare l’elemento soggettivo dell’illecito, l’errore sulla liceità della condotta può escludere la responsabilità solo quando incolpevole e inevitabile, caratteristiche insussistenti nel caso di specie in cui l’operatore era professionale e qualificato, non avendo mai espresso il concessionario peraltro un convincimento circa la legittimità dell’esercizio in assenza di collegamento, sulla base della documentazione in atti.

3. – Avverso tale sentenza la G.L. quale legale rappresentante della Sannio Giochi s.r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 19 dicembre 2012 alla AAMS incorporata nell’Agenzia delle dogane e monopoli dal 1 dicembre 2012 in applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di un motivo. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli partecipa alla discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La partecipazione alla discussione dell’Agenzia esime la corte da ogni valutazione e adempimento circa la rituale instaurazione del contraddittorio, restando eventuali questioni al riguardo superate.

2. Con un unico mezzo, in effetti articolato in maniera tale da costituire due motivi (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e vizio di motivazione), il ricorrente censura la sentenza impugnata:

– per aver essa violato il principio per cui la buona fede atta a scriminare in materia di violazioni amministrative sussiste ogni qualvolta vi siano elementi idonei a ingenerare nell’autore il convincimento circa la liceità della condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge;

– per avere insufficientemente motivato la decisione, basandosi sulla circostanza della consapevolezza della necessità del collegamento telematico alla luce dei tentativi fatti per ottenere lo stesso dal concessionario, non valutando invece (quale fatto controverso decisivo) il comportamento del concessionario (che aveva disposto il p.r.e.u. in maniera forfettaria, ciò che avviene quando “non è stato possibile leggere i contatori o non è stata comunicata l’autolettura”), evidenziandosi nella fattispecie dunque un errore non sul precetto, ma sulla idoneità della condotta ad escludere l’illiceità.

3. I due profili sollevati sono entrambi infondati e vanno disattesi, con rigetto del ricorso.

3.1. In via preliminare va ricordato che:

(a) il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione;

(b) il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

3.2. Nel caso di specie, quanto alla dedotta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 concernente l’elemento soggettivo della violazione amministrativa, non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna statuizione contrastante con il principio, indicato dal ricorrente, per cui versa in errore scusabile l’autore in cui si sia ingenerato il convincimento circa la liceità della condotta e che abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge. Si rinviene, al contrario, una statuizione di carattere fattuale per cui nella fattispecie in esame non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione del principio. Ne deriva l’infondatezza della censura.

3.3. Passandosi all’esame del dedotto vizio di motivazione, da tale punto di vista deve notarsi come la motivazione si palesi del tutto congrua, non soltanto avendo il giudice del merito valutato l’essere il trasgressore un soggetto professionale, che doveva essere consapevole della situazione di irregolarità, ma essendosi anche la corte locale diffusa nel richiamare (ciò che nel ricorso non si ricorda), tra l’altro, che “il comportamento del concessionario non può essere considerato come scriminante,… perchè non risulta che allo stesso sia mai stata espressamente richiesta una interpretazione della normativa o un chiarimento sulla possibilità di utilizzare la macchina senza collegamento telematico”. La corte indica anche come il soggetto professionale non avrebbe dovuto “adeguarsi a un pagamento forfettario che peraltro sapeva non dovuto” (sul punto la corte d’appello richiama succintamente le disposizioni in base alle quali il pagamento forfettario è previsto nel caso in cui apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco per malfunzionamento, ma non nel caso in cui gli apparecchi non siano collegati, nel qual caso vanno collocati in magazzino). Anche da tale punto di vista, dunque, la censura è infondata.

4. Le spese di lite, in relazione alla partecipazione dell’avvocatura erariale alla discussione, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’amministrazione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA