Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18270 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.P.F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEIDONE’ IDA ANNA,

PALUMBO FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (gia’ FERROVIE DELLO STATO

S.P.A,SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO

&

PARTNERS, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 735/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/03/2006 r.g.n. 613/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;:

udito l’Avvocato PALUMBO FRANCESCO;

uditi gli Avvocati ACHILLE CARONE FABIANI per delega GERARDO VESCI

per le FERROVIE; ZAMMATARO VITO per delega LUCIA PUGLISI per l’Inail;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro – Inail – e, in riforma della decisione del Tribunale di Verona n. 159 del 2001, rigetta la domanda proposta da N. F. nei confronti dell’Istituto per la costituzione di rendita da malattia professionale denunciata in data 25.1.1996. La Corte di appello di Venezia, confermato il difetto di legittimazione passiva di Rete Ferroviaria Italiana, subentrata alle Ferrovie dello Stato alle cui dipendenze il N. aveva lavorato dal 1970 al 28.12.1990, gia’ ritenuto dal primo giudice, esclude, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, il nesso di causalita’ tra carcinoma epodermoico della laringe ed esposizione lavorativa all’asbesto, in mancanza di elevato grado di probabilita’ della correlazione.

Il ricorso di N.F. si articola in tre motivi; resistono con i rispettivi controricorsi l’Inail e la R.F.I. SpA. R.F.I. SpA deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di R.F.I. SpA perche’ non si contesta la statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva di questo soggetto, sulla quale pertanto si e’ formato il giudicato.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di norme di diritto (art. 41 c.p., D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e art. 140 e segg.).

All’esito di articolate considerazioni in ordine alla letteratura scientifica che sostiene non solo la possibilita’ ma un certo grado di probabilita’ che il cancro della laringe sia da collegare al fattore causale dell’esposizione alle polveri di amianto, il ricorrente formula tre quesiti di diritto che, nella sostanza, cosi’ individuano la questione sottosta al giudice di legittimita’:

se l’esposizione all’asbesto, pur nell’incertezza scientifica circa la riconducibilita’ del cancro della laringe a tale fattore di rischio, debba essere considerata causa della malattia professionale allorche’ non siano presenti altri fattori di rischio la cui efficienza causale e’ scientificamente accertata (fumo, alcol) e se non debba ritenersi esistente, in base al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 134 del 10.6.2004, una presunzione normativa in ordine alla probabilita’ del nesso causale tra esposizione all’amianto e patologia.

Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione omessa, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 191 e 194 c.p.c., perche’ la sentenza impugnata non avrebbe considerato le osservazioni alla consulenza tecnica formulate dal ricorrente. Il quesito di diritto che conclude il motivo concerne l’obbligo del giudice di giustificare le ragioni per cui aderisce alle conclusioni del consulente tecnico disattendendo le obiezioni formulate dalla parte.

La Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso per la connessione tra le argomentazioni, li giudica non fondati.

La giurisprudenza della Corte e’ univoca nell’enunciare il principio secondo cui, nell’ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale – quale il tumore – il nesso di causalita’ relativo all’origine professionale di essa non puo’ essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che puo’ essere, peraltro, data anche in via di probabilita’, ma soltanto ove si tratti di “probabilita’ qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).

Ed infatti, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilita’ dell’origine professionale, questa puo’ essere invece ravvisata in presenza di un “elevato grado di probabilita’” (Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128). A questi principi si e’ uniformata la Corte di appello di Venezia nell’escludere la rilevanza della mera possibilita’ o della limitata probabilita’ dell’eziopatogenesi professionale, non essendo stati acquisiti dagli studi di settore elementi, neppure a livello statistico, che consentano di ravvisare la presenza di un elevato grado di probabilita’.

Nella sostanza, il ricorrente non contesta tale dato, limitandosi a sostenere che l’assenza di altri fattori di rischio sarebbe sufficiente per fondare un giudizio di probabilita’ qualificata e non di mera possibilita’, ma tale affermazione e’ confutata dalla motivazione della sentenza impugnata che, sulla base dei riferimenti e dei giudizi tecnici del consulente di ufficio, osserva come risulti certamente evidenziato che la mortalita’ per tumori in genere e’ piu’ alta nei lavoratori esposti alle polveri di asbesto che nella popolazione in generale, ma non e’ stata constatata, al momento, una maggiore frequenza dei tumori della laringe, come invece per i tumori polmonari.

In definitiva, e’ scientificamente accertato che l’asbestosi e’ una malattia cronica legata alle proprieta’ delle fibre di asbesto di provocare una cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto polmonare; ne conseguono irrigidimento e perdita della capacita’ funzionale. La malattia puo’ inoltre essere complicata da infezioni, da germi comuni o tubercolari; inoltre in polmoni asbestotici e’ piu’ facile anche l’insorgenza di tumori polmonari e mesoteliomi pleurici e il carcinoma polmonare e’ in generale il tumore maligno piu’ frequente.

Ma l’evidenza di una associazione fra asbesto e tumore della laringe risulta classificata al massimo, solo in base ad alcuni degli studi in materia, come “limitata”.

Comunque, contrariamente all’assunto del ricorrente, e’ proprio il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2004 (in Gazz. uff., 10 giugno, n. 134), recante l’elenco delle malattie per le quali e’ obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 1124 del 1965, art. 139 a confermare che il cancro della laringe e’ malattia la cui origine lavorativa non e’ di elevata probabilita’ (lista 1^), ed e’ percio’ inserita nella lista 2^, contenente l’elenco delle malattie la cui origine lavorativa e’ di “limitata probabilita’”, sicche’ non raggiunge la soglia del grado elevato di probabilita’ necessario per il riconoscimento del diritto alla rendita.

Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ censura la sentenza con riguardo ad una statuizione (la percentuale della diminuzione della capacita’ lavorativa) che non contiene perche’ rimasta assorbita.

Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero della parte soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c. conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto in data 25.5.1999, (prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso nei confronti dell’INAIL e lo dichiara inammissibile per R.F.I.. Nulla da provvedere sulle spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA