Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18270 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27116-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo STUDIO LEGALE D’AMICO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MONICA PAPADIA, FRANCESCO VINCENZO PAPADIA;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO CAPUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2157/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata i103/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2157 pubblicata il 3.11.2017, ha respinto l’appello di P.L., dipendente dell’Asl (OMISSIS) con mansioni di ausiliario addetto all’assistenza ai ragazzi portatori di handicap, confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all’equo indennizzo;

2. la Corte territoriale ha valutato, ai fini della decisione, la relazione peritale e le repliche del c.t.u. alle osservazioni mosse dal c.t.p. nominato dalla P.; ha escluso qualsiasi forma di violazione del diritto di difesa dell’appellante; ha rilevato come le critiche del c.t.p. incentrate sul mancato riconoscimento del nesso causale tra l’attività lavorativa e la patologia, fossero basate su una “anamnesi lavorativa che dà per scontato il reiterato sollevamento di pesi, circostanza che non emerge nemmeno dalla prova testimoniale assunta in prime cure”; ha concluso, condividendo l’esito della consulenza d’ufficio, per la insussistenza di un nesso di concausalità, efficiente e determinante, tra le mansioni di impiego della lavoratrice e le patologie contratte;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.L., affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso l’Asl (OMISSIS); quest’ultima ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione e memoria;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso P.L. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 195 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2;

6. ha osservato come il c.t.u. nominato in appello, all’esito delle operazioni peritali, avesse inviato la bozza di relazione alle parti e come l’appellante avesse tempestivamente fatto pervenire al c.t.u. le controdeduzioni del proprio c.t.p.; successivamente, il perito d’ufficio aveva depositato la relazione senza riportare le citate controdeduzioni e senza replicare alle stesse; solo in un secondo momento il c.t.u. aveva depositato una nota intitolata “chiarimenti per P.L. contro Asl”, in cui ripeteva interi passaggi dell’originario elaborato senza fare cenno alcuno alle critiche e alle valutazioni scientifiche del consulente della lavoratrice; tutto ciò in violazione del diritto di difesa e dell’art. 195 c.p.c.;

7. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5;

8. ha criticato la sentenza d’appello per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, discusso tra le parti, e cioè le osservazioni alla c.t.u. redatte dal consulente di parte e ignorate nella relazione del perito d’ufficio;

9. sotto altro profilo, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente; ha rilevato come la Corte di merito avesse interpretato i “chiarimenti” scritti forniti dal c.t.u. come replica alle osservazioni del consulente della lavoratrice, senza rilevare come tali chiarimenti fossero stati depositati per via telematica due minuti dopo il deposito della relazione peritale; l’argomento usato nella motivazione della sentenza sarebbe pertanto illogico essendo inconcepibile che nell’arco di due minuti il c.t.u. potesse aver letto le controdeduzioni della P., redatto e inviato tramite PEC le proprie osservazioni;

10. sotto un ulteriore profilo, la parte ricorrente ha evidenziato le incongruenze motivazionali della sentenza d’appello per avere, da un lato, riconosciuto l’esistenza in ambito scientifico di una correlazione tra disturbi muscolo scheletrici alla colonna vertebrale ed i lavori, specie del settore sanitario, implicanti movimentazione dei pazienti, come appunto quello svolto dalla P., e dall’altro escluso il nesso causale tra l’attività svolta dalla predetta e la patologia artrosica diagnosticata, in quanto considerata come comune malattia, senza sul punto adeguata motivazione;

11. il primo motivo di ricorso, da riqualificare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto attinente ai vizi di attività del giudice, non può trovare accoglimento;

12. occorre premettere che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass. n. 18635 del 2011; n. 15676 del 2014);

13. nel caso di specie, la parte ricorrente ha argomentato la lesione del diritto di difesa in ragione del mancato rispetto dell’art. 195 c.p.c., sul presupposto che le osservazioni redatte dal proprio c.t.p. non fossero state riportate nella relazione del c.t.u. depositata e non fossero state oggetto di esame e replica da parte di quest’ultimo;

14. tale denuncia poggia su un presupposto smentito dalla sentenza in esame che, con statuizione non censurata e non censurabile in questa sede, ha interpretato i “chiarimenti” depositati dal c.t.u. come replica alle osservazioni mosse dal consulente di parte della P. (sentenza d’appello pag. 5, par. 3.3.: “il CTU ha depositato (telematicamente) la sua relazione… e i chiarimenti resi necessari dalle osservazioni critiche del ctp. Nè diversamente rileva che la veste grafica sia stata articolata in una (distinta) relazione in quanto è (del tutto) evidente, da un lato, che la bozza di CTU è stata regolarmente inviata alla parte (e al suo ctp) e dall’altro, che le note critiche del ctp sono state (partitamente) esaminate nella replica depositata dal CTU”), escludendo in ragione del suddetto contraddittorio tecnico sottoposto al giudice, qualsiasi violazione del diritto di difesa; d’altra parte, le osservazioni del c.t.p., oltre che dal consulente d’ufficio, sono state direttamente esaminate e valutate, ai fini del decidere, dalla Corte di merito (pag. 5 della sentenza);

15. il diritto di difesa della P., esercitabile anche attraverso l’apporto tecnico del consulente di parte, è stato quindi rispettato nella dinamica processuale e ciò conduce a respingere il primo motivo di ricorso;

16. anche il secondo motivo di ricorso è infondato;

17. anzitutto, e prescindendo dall’erronea qualificazione del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risulta non corrispondente al vero, in base a quanto sopra detto, che le osservazioni alla c.t.u. redatte dal consulente di parte siano state ignorate e dal perito d’ufficio e dalla Corte territoriale; è vero il contrario, tenuto conto dei “chiarimenti” resi dal c.t.u., come interpretati dai giudici d’appello, e del contenuto della sentenza impugnata;

18. la censura di motivazione apparente e contraddittoria è inammissibile;

19. le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053, 8054 del 2014), a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, hanno inteso il vizio di motivazione come delimitato alla violazione di legge, cioè, dell’art. 132 c.p.c., secondo quello che è stato definito il “minimo costituzionale” della motivazione, attinente all’esistenza della motivazione in sè; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. S.U. n. 22232 del 2016);

20. tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in cui è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, nè ha pregnanza il rilievo sul breve intervallo temporale tra il deposito della relazione e quello dei chiarimenti, intervallo logicamente riferibile all’invio telematico dei documenti e non alla loro elaborazione e stesura;

21. parimenti estranee all’ambito dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sono le censure di contraddittorietà della motivazione che investono, nella sostanza, la valutazione della Corte d’appello sulla inesistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologia diagnosticata alla P.; al riguardo deve ulteriormente sottolinearsi come la sentenza d’appello abbia escluso il nesso causale non solo aderendo alle conclusioni del c.t.u. ma anche superando le osservazioni del c.t.p. alla consulenza d’ufficio in quanto formulate sulla base di un’anamnesi lavorativa, legata al reiterato sollevamento pesi, non corrispondente a quanto accertato in fatto nel giudizio di merito e non censurabile in questa sede di legittimità;

22. le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso;

23. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

24. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA