Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1827 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1827 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 19637-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
ROSSI STEFANIA RSSSFN63E56H501T, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato
IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta
mandato speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

-p

)

Data pubblicazione: 28/01/2014

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 4822/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 12.4.2010, depositata il 22/07/2010;

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI.
Fatto e diritto
La prima questione posta col ricorso principale (primo e
secondo motivo) delle Poste Italiane, notificato il 14-15 luglio 2011
(in ordine al quale l’intimata si è difesa in questa sede con
controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale da cui la
società si è difesa con controricorso), avverso la sentenza del 22 luglio
2010 della Corte d’appello di Roma, è se il contratto a tempo
determinato stipulato dall’ 1 giugno al 30 settembre 1999 con Stefania
Rossi “per esigente ecnionali conseguenti alla fase di ristrutturcqione e
rimodulnione degli assetti occupnionali in corso…” e dichiarato nullo dalla
sentenza, con conseguente conversione a tempo indeterminato del
rapporto, ma senza condanna della società al risarcimento dei
danni, sia da ritenere risolto per mutuo consenso, questione che
sarebbe stata erroneamente e contraddittoriamente ritenuta infondata
dalla Corte territoriale, in violazione dell’art. 1372, 1175, 1375, 2697,
1427, 1431 c.c. e 100 c.p.c..
In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed
esaustivamente affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di
principio è ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per
fatti concludenti (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di provare circostanze
significative al riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la
risoluzione per mutuo consenso

40-.

ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n.

17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); e) la relativa valutazione da parte
del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del

lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come
la ricerca medio tempore di una occupazione, non sono sufficienti a
far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso; deve
ritenersi che la Corte di merito si sia attenuta a tali principi nel
valutare la situazione sottoposta al suo esame, con giudizio di
merito ispirato a valutazioni di tipicità sociale.
Il motivo appare pertanto manifestamente infondato.
La seconda questione posta col ricorso ( 3’motivo)
investe la valutazione di illegittimità e quindi la dichiarazione di
nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato
intercorso tra le parti: in proposito la ricorrente sostiene che la
Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente gli accordi
sindacali al riguardo stipulati anche secondo quanto consentito dall’art.
23 della legge n. 56 del 1987, violando le norme legali di ermeneutica
contrattuale.
Anche tali censure sono manifestamente infondate.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (ger. , per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n.
6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla
presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali
collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le
decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il
termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in
base alla previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo
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integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti
collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dall’art. 23 della legge n.
56/1987, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della
sussistenza della situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa
poteva legittimamente procedere ad assunzioni di personale con

la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale
data.
Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora
ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni
sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente
scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non
appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal
dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga
parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare
l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Col ricorso incidentale, Stefania Rossi deduce la violazione degli
artt. 1217, 1219 c.c. e 410 c.p.c. in relazione a 1223 c.c., 1421 e 1422
c.c., 1227 in relazione a 2729 c.c. quanto all’art. 2697 c.c. e 115 e
116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza, nel capo che
aveva respinto la domanda risarcitoria.
La censura che investe le conseguenze risarcitorie della
confermata illegittimità del termine impone alla Corte di applicare la
legge n. 183 del 2010, che all’art. 32, commi 5-7, che ha dettato
retroattivamente una nuova disciplina risarcitoria (cfr Cass.
n. 16266 de126/07/2011).
Ed infatti nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca
una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare

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contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con

applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta
sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i
principi generali dell’ordinamento in materia di processo per
cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di
legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure

motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema
coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia
ammissibile secondo la disciplina sua propria. Per conseguenza – ove
sia invocata l’applicazione dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n.183 del
2010 con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di
nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro – è
necessario che i motivi del ricorso investano specificamente, come è
nel caso in esame, le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del
termine.
In conclusione facendo proprie le valutazioni già espresse nella
relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c. il ricorso principale va
respinto mentre, in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza
deve essere cassata in punto risarcimento e le parti vanno rimesse
davanti alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà alla liquidazione dell’indennità onnicomprensiva prevista
dall’art. 32 comma 5 1. n. 183 del 2010 sulla base dei parametri indicati
dalla norma.
La Corte del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di cassazione.
PQM
LA CORTE
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed in accoglimento del
ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
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espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – richiedono che il

d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013
Preside te

Il Consigliere estensore

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