Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1827 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16737/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

GLOBAL SERVICE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/4/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Global Service s.r.l. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Latina di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di rettifica parziale emesso dall’Agenzia delle entrate di Latina a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1994, riduceva le sanzioni irrogate nei confronti della contribuente.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso non risulta notificato all’odierna intimata.

La notificazione del medesimo a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., non si è infatti perfezionata nè presso il domicilio eletto nello studio del dr. Bernardino Grassi in Fiumicino (Roma), via Cardinal Lambruschini, recando il plico restituito al mittente l’annotazione da parte dall’addetto al recapito del seguente tenore: “Al civico mi dichiarano fallita e ditta in liquidazione e perciò la rifiutano”;

nè presso la sede legale della medesima in (OMISSIS), risultando sul plico restituito al mittente dall’addetto al recapito così annotato: “Ditta trasferita da anni”.

L’atto non è stato pertanto ricevuto, nel primo caso, nè dal domiciliatario nè da persona addetta al domicilio, non trovando pertanto applicazione il principio della prevalenza dell’elemento personale su quello topografico, non potendo considerarsi in tal caso raggiunto lo scopo della notificazione consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario (cfr., da ultimo, Cass., 14/1/2009, n. 692).

Nel secondo caso non ricorrono invero i requisiti minimi necessari e sufficienti per poter considerare regolarmente effettuata la notificazione, quale la relativa ricezione da parte del rappresentante legale, ovvero da parte di consegnatario, presso la sede anche non legale ma meramente effettiva dell’ente, legato alla persona giuridica da rapporto anche non di prestazione lavorativa bensì sostanziantesi nel mero incarico, pur se precario, di ricevere la corrispondenza (cfr, Cass., 16/12/2003, n. 19201; Cass., 25/5/2001, n. 7113; Cass., 1/10/1997, n. 9556; Cass., 1/2/1993, n. 1174).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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